Suprema Corte di
Cassazione
sezione VI
ordinanza 20 maggio
2014, n. 11018
ha pronunciato la
seguente:
ordinanza
sul ricorso 11565/2012
proposto da:
G.F. (OMISSIS),
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso
lo studio dell’avvocato VALENSISE CAROLINA, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato CARACCIOLO GIULIO giusta procura a
margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI PORTIGLIOLA
(OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DARDANELI 13, presso lo studio dell’avvocato
ANGELUCCI GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato BROZZI
ALESSANDRO giusta procura a margine del controricorso al ricorso
incidentale;
- controricorrente al
ricorrente incidentale - - ricorrenti incidentali -
e contro
- intimati -
avverso la sentenza n.
110/2012 del TRIBUNALE di LOCRI del 30/01/2012, depositata il
02/02/2012;
udita la relazione della
causa svolta nella camera di consiglio del 22/01/2014 dal Consigliere
Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;
udito l’Avvocato
Valensise Carolina difensore del ricorrente che si riporta agli
scritti.
Svolgimento del processo
– Motivi della decisione
1) Il (OMISSIS) G.F.
percorreva la strada statale (OMISSIS), in comune di (OMISSIS),
conducendo vettura Opel di cui a mezzo autovelox veniva rilevata al
km 94, 600 la velocità di 60 kmh. Sanzionato dal comune oggi
resistente, il conducente proponeva opposizione in sede
giurisdizionale lamentando, per quanto ancora qui interessa, la
insussistenza del limite di velocità di 50 km, giacchè il segnale
che poneva questo limite era apposto 200 metri prima dello svincolo
in direzione (OMISSIS), mentre l’apparecchio rilevatore era
posizionato 150 metri dopo lo svincolo.
Sosteneva che, dopo
l’intersezione, il segnale di limite di velocità avrebbe dovuto
essere ripetuto, valendo altrimenti il limite ordinario previsto per
il tipo di strada, fissato in 90 kmh. 1.1) Il giudice di pace di
Locri rigettava l’opposizione, accogliendo il rilievo
dell’amministrazione,
secondo la quale ai sensi
dell’art. 119 reg. C.d.S., era da ritenere vigente il limite dei 50
km orari imposto dal segnale anteriore allo svincolo, giacchè per
ripristinare i limiti generalizzati di velocità valevoli per “quel
tipo di strada” deve essere usato il segnale “fine limitazione
velocità” (assente nel
caso di specie), salva
l’imposizione di un diverso limite (cfr., in questi termini il
controricorso del Comune, che a pag. 2 – punto 3 – riassume le
difese svolte davanti al giudice di pace, confermando
quanto sul punto esposto
dal ricorrente).
1.2) Il tribunale di
Locri con sentenza 2 febbraio 2012 ha rigettato l’appello.
Ha osservato che il
ricorrente non aveva fornito prova dell’insussistenza del limite di
velocità nel tratto di strada e che il comune aveva assolto,
mediante la verbalizzazione degli agenti accertatori, il
superamento dei limiti di
velocità.
G. ha proposto ricorso
per cassazione con tre motivi.
Il Comune ha resistito
con controricorso.
Il giudice relatore ha
avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento
in camera di consiglio, proponendo l’accoglimento del ricorso.
Parte ricorrente ha
depositato memoria. 2) Primo e terzo motivo, esaminabili
congiuntamente, denunciano in rubrica violazione, in relazione
all’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 115 c.p.c., e dell’art.
119 reg. C.d.S.. Si sostiene con il primo motivo, il quale si risolve
in una denuncia di vizio motivazionale, che dagli atti risultava,
mediante documentazione fotografica non contestata, l’assenza di
segnale limitativo di velocità dopo l’intersezione marcata dallo
svincolo verso (OMISSIS).
Con il terzo motivo, il
ricorrente, sul presupposto di fatto di cui sopra, afferma che il
caso non è regolato all’art. 119 Reg., ma dall’art. 104 Reg. In
sostanza il ricorso ritiene che ai sensi di quest’ultima norma del
regolamento, che prescrive la ripetizione dei segnali dopo ogni
intersezione, il segnale di limite di velocità di 50 km orari
avrebbe dovuto essere ripetuto dopo l’incrocio per lo svincolo. In
mancanza, superata l’intersezione, restava inefficace il limite
apposto 200 mt prima dell’intersezione e riprendeva vigore il
normale limite di velocità – di 90 km orari – previsto per quel
tipo di strada, con la conseguenza che l’automobilista non era
incorso in alcuna violazione, poichè procedeva a 60 km orari.
2.1) Nel controricorso il
comune deduce che il Tribunale ha omesso di porre a fondamento della
decisione la determinante prova da esso offerta, costituita da una
delibera municipale con la quale era stato dimostrato che il tratto
di strada de qua era parte del centro abitato (denominata Torre) e
quindi era sottomesso al limite di 50 km orari prescritto in via
generale dall’art. 142 C.d.S., comma 1.
3) I motivi di ricorso
appaiono fondati.
Il controricorso (pag. 2)
da atto e conferma che è incontroverso che, dopo l’intersezione,
erano posti
il rilevatore automatico
di velocità e, successivamente, il segnale di divieto (art. 115, e
art. 116, lett.
e, del Regolamento n.
495/92) che prescriveva il limite massimo di velocità.
Dunque il rilevamento con
apparecchiatura elettronica è avvenuto prima che il segnale fosse
ripetuto.
L’art. 104, comma 2,
del Regolamento stabilisce che: “Lungo il tratto stradale
interessato da una prescrizione i segnali di divieto e di obbligo,
nonchè quelli di diritto di precedenza, devono essere ripetuti dopo
ogni intersezione. Tale obbligo non sussiste per i segnali a validità
zonale”. L’art. 119 del regolamento disciplina “i segnali che
indicano la fine di un divieto” e al punto b) “il segnale fine
limitazione di velocità”.
Prevede che detto segnale
“Deve essere usato ogniqualvolta si vogliano ripristinare i limiti
generalizzati di velocità vigenti per quel tipo di strada. Qualora
si voglia imporre un diverso limite di velocità inferiore ai limiti
suddetti, in luogo del segnale fine limitazione di velocità deve
essere usato il segnale limite massimo di velocità indicante il
nuovo limite”.
Nel caso di specie,
poichè è pacifico che era stata superata un’intersezione e che
non era stato ripetuto il segnale, i giudici di merito avrebbero
dovuto verificare se la strada percorsa fosse soggetta, per
tipologia, al limite di 90 km orari, come dedotto in ricorso, o ad
altro limite adeguatamente segnalato, come dedotto dalle difese del
Comune. Va infatti ritenuto che la mancanza della ripetizione del
segnale poteva indurre il conducente a credere che la riduzione del
limite di velocità disposta prima dell’intersezione fosse venuta
meno, giacchè il coordinamento tra l’art. 119, e l’art. 104 del
Regolamento è da formulare nel senso che il limite di velocità
imposto da un segnale cessi, per effetto del segnale di fine del
limite (tesi sostenuta dal Comune nelle sue difese), solo se ci si
trova in presenza di un tratto di strada continuo.
Per contro, stando a
quanto previsto dal Regolamento, la presenza di intersezione fa
ritenere che la
limitazione, imposta in
relazione alla presenza dell’intersezione stessa, venga meno dopo
il superamento dell’incrocio, giacchè dopo di esso dovrebbe
esservi un nuovo cartello limitatore, secondo la previsione dell’art.
104; in mancanza di tale nuovo cartello, rivive la prescrizione
generale relativa al tipo di strada.
Ciò non vale, secondo
l’art. 104, per i segnali a validità zonale, che non necessitano
di ripetizione.
4) I giudici di merito
non hanno però accertato la eventuale sussistenza di questa
peculiare situazione, nè, come detto, hanno preso in considerazione
la argomentazione fattuale, esposta in contro ricorso, circa
l’inclusione del tratto stradale in zona centro abitato e la
connessa segnalazione, verificando la corrispondenza al vero di
quanto in proposito dedotto in controricorso.
Trattasi di accertamenti
di merito che sono sottratti ai poteri del giudice di legittimità e
che dovranno essere esperiti in sede di rinvio, previa verifica della
tempestiva introduzione in giudizio, in fase di merito, delle
risultanze e delle deduzioni ora invocate dal Comune (v. Cass.
8892/09). Alla luce dell’accoglimento della tesi interpretativa
sostenuta dal ricorrente, viene chiarita la questione relativa
all’onere probatorio, su cui il giudice di appello ha incentrato la
motivazione. Il tribunale ha verificato l’esistenza di un verbale
di infrazione, che è in astratto sufficiente, in difetto di idonea
prova contraria, a dar prova della sussistenza degli estremi di fatto
per irrogare la sanzione (Cass. 25844/08; 17355/09). Il tribunale ha
però fondato la pronuncia di rigetto dell’appello in relazione
alla persistenza del limite di velocità di 50 km orari, limite che,
secondo la ricostruzione dei fatti offerta concordemente dalle parti
(assenza del segnale di limite velocità dopo l’intersezione), era
da riconsiderare in ottica più complessa, dovendosi interpretare il
disposto di cui all’art. 104 nel senso della insussistenza, di
regola, del limite stesso qualora il segnale non venga ripetuto dopo
l’intersezione, contrariamente a quanto affermato dal Comune e
ritenuto dal giudice di primo grado.
4.1) Erano pertanto
irrilevanti le argomentazioni svolte in sentenza di appello in ordine
al funzionamento degli apparecchi rilevatori.
Erano invece erronee le
considerazioni relative alla prova dell’insussistenza del limite di
velocità di
50 km orari: in base alla
ricostruzione dei fatti su cui le parti concordano (si veda ancora il
p.3 supra
e la argomentazione del
Comune sub 1.1) risultavano provati i fatti su cui si fonda la tesi
di parte ricorrente, disattesa dalla sentenza di primo grado, che il
giudice di appello ha confermato.
Il secondo motivo di
ricorso, chiarito con la memoria depositata in vista dell’udienza,
è da ritenere fondato in questi limiti.
5) Discende da quanto
esposto l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza
impugnata.
La cognizione va rimessa
al tribunale di Locri in diversa composizione,affinchè riesamini
l’appello
attenendosi al seguente
principio di diritto: “Poichè, ai sensi dell’art. 104 Reg.
codice della strada, i segnali di divieto devono essere ripetuti dopo
ogni intersezione, la limitazione di velocità imposta da un segnale
precedente l’intersezione stessa viene meno dopo il superamento
dell’incrocio, qualora non venga ribadita da nuovo apposito
segnale; in mancanza di tale nuovo segnale, rivive la prescrizione
generale dei limiti di velocità relativi al tipo di strada, salvo
quanto disposto da segnali a validità zonale o da altre condizioni
specifiche”.
P.Q.M.
La Corte accoglie il
ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia al tribunale di Locri,
in diversa composizione, che provvederà anche sulla liquidazione
delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella
Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria
il 20 maggio 2014
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