Suprema Corte di Cassazione
Sezione lavoro
sentenza n. 18149 del 23 ottobre 2012
Svolgimento
del processo
Con
sentenza pronunciata il 20 marzo 2008 e pubblicata il 12 gennaio 2010
la Corte d’Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale
di Cassino del 15 aprile 2005 con la quale era stata rigettata la
domanda delle ricorrenti indicati in epigrafe, dipendenti della P.
s.p.a., impresa appaltatrice del servizio di pulizie presso lo
stabilimento FIAT Auto di Piedimonte San Germano, volta ad ottenere
il riconoscimento del proprio diritto al superiore IV livello di cui
al CCNL di categoria. La Corte territoriale ha motivato tale
pronuncia considerando che, pur ammettendo che le ricorrenti abbiano
svolto il proprio lavoro solo nella giornata di sabato con l’utilizzo
di macchine industriali, tale attività non
configura lo svolgimento di mansioni promiscue per le quali l’art.
ll, seconda comma del CCNL di categoria prevede l’acquisizione del
livello di inquadramento superiore.
Le
ricorrenti propongono ricorso per cassazione avverso tale sentenza
articolato su due motivi.
Resiste con controricorso la C. s.p.a.
già P. s.p.a.
La ricorrente C. – unitamente alle altri
ricorrenti – presenta memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
Motivi
della decisione
Con
il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli
artt. 1362 e segg. cod. civ. in relazione all’art. 11, secondo
comma del CCNL 21/5/1993 per le imprese di pulimento, con riterimento
all’art. 360 n. 3 primo comma cod. proc. civ. In particolare si
deduce l’errata interpretazione della norma contrattuale da parte
della corte d’Appello che non avrebbe tenuto conto del dato
letterale che rappresenta l’imprescindibile dato di partenza
dell’indagine ermeneutica. L’art. 11, secondo comma citato
espressamente prevede che, in caso di mansioni svolte promiscuamente
e appartenenti a diversi livelli, il lavoratore deve essere comunque
inquadrato al livello superiore indipendentemente dalla prevalenza
della relativa mansione, salvo il caso di mutamento temporaneo delle
mansioni. Nel caso in esame la corte romana avrebbe illegittimamente
interpretato la norma contrattuale dando rilievo alla prevalenza
delle mansioni.
Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa
applicazione degli artt. 1363 e segg. cod. civ. relativamente alla
declaratoria del IV livello professionale posta dal CCNL
imprese di pulimento, in relazione all’art. 360 n. 3, primo comma,
cod. proc. civ. In particolare si lamenta che la corte territoriale
avrebbe illegittimamente interpretato la previsione contrattuale in
questione ritenendo necessario, ai fini del riconoscimento in
questione, l’utilizzo di uso di macchinari industriali per la
pulizia, mentre la norma prevede, in modo esemplificativo, varie
mansioni anche con l’utilizzo di tali macchinari, senza, per
questo, richiederne l’utilizzo ai fini in esame.
Il primo motivo
è fondato. La corte territoriale ha escluso che nelle mansioni
svolte dalle ricorrenti ricorresse l’ipotesi di cui all’art. 11,
secondo comma, del CCNL di categoria in quanto il concetto di
“promiscuità” implica la continuità delle relative mansioni,
mentre, nel caso in esame, le ricorrenti svolgevano tali mansioni
solo nella giornata di sabato, e quindi in quantità nettamente
inferiore alle ordinarie mansioni per le quali erano correttamente
inquadrate ad un livello inferiore.
L’argomentazione della corte
romana non è aderente al dettato della citata norma contrattuale,
riportata nel ricorso per cassazione, e che espressamente esclude la
prevalenza delle mansioni superiori al fine del riconoscimento del
livello superiore che deve essere comunque riconosciuto indipendente
dalla prevalenza delle corrispondenti mansioni.
Il
dato letterale di tale norma contrattuale non consente, quindi,
l’interpretazione datane dalla corte territoriale che ha escluso il
superiore inquadramento sull’erroneo presupposto della necessità
della prevalenza delle mansioni superiori nel caso della promiscuità
delle mansioni stesse.
Deve dunque cassarsi la sentenza impugnata
con rinvio alla corte d’appello di Roma in diversa composizione,
che si adeguerà al principio di diritto secondo cui, per il
riconoscimento del superiore inquadramento ai sensi dell’art. 11,
secondo comma, del CCNL di categoria, in caso di promiscuità di
mansioni, è irrilevante la prevalenza delle superiori mansioni. Lo
stesso giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese di
giudizio.
P.Q.M.
La
Corte di Cassazione accoglie il ricorso;
Cassa la sentenza
impugnata;
Rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di
Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 21 settembre
2012.
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