INTERPELLO N. 11/2012
Roma, 10 aprile 2012
Direzione generale per l’Attività Ispettiva
Prot. 37/0006869
Al NURSIND
Sindacato delle
Professioni Infermieristiche
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – impugnazione
sanzioni disciplinari – applicabilità art. 7, commi 6 e 7; L. n. 300/1970 alle
controversie relative al lavoro pubblico.
Il NURSIND – Sindacato delle Professioni Infermieristiche
– ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione
generale in merito alla impugnazione delle sanzioni disciplinari. In
particolare il NURSIND, “preso atto della circolare n. 28/2010 (…) avente
ad oggetto impugnazione sanzioni disciplinari – applicabilità art. 7, commi 6 e
7, L. n. 300/1970 alle
controversie relative al lavoro pubblico (…) chiede
entro quale termine perentorio la sanzione disciplinare di un pubblico
dipendente può essere impugnata davanti l’ufficio provinciale del lavoro stante
l’inapplicabilità dell’art. 7 della L. n. 300/1970”.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale
delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, della Direzione generale
per le Politiche del Personale, dell’Innovazione, del Bilancio e della
Logistica e della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione
Pubblica, si rappresenta quanto segue.
In via preliminare, occorre inquadrare la problematica
sollevata alla luce delle modifiche apportate dall’art. 72, comma 1, D.Lgs. n.
150/2009 (c.d. Riforma Brunetta) agli artt. 55 e 56 del D.Lgs. n. 165/2001
(c.d. T.U. Pubblico impiego), con riferimento al quadro regolatorio concernente
le procedure conciliative precontenziose nonchè le impugnazioni delle sanzioni
disciplinari. Nello specifico, la novella legislativa ha operato in una duplice
direzione: da un lato, ha modificato l’art. 55, introducendo nell’ambito della
suddetta materia, i nuovi artt. dal 55 bis al 55 sexies,
dall’altro ha abrogato integralmente il successivo art. 56.
Ciò premesso, al fine di fornire la soluzione alla
problematica sottesa al quesito, è necessario muovere, in relazione alle
procedure conciliative, dalla lettura dell’art. 55, comma 3 così come modificato.
2 Tale disposizione stabilisce che “la contrattazione
collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti
disciplinari. Resta salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti
collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i
quali è prevista
la sanzione disciplinare del licenziamento (…)”.
Per quanto concerne, invece, il procedimento di
impugnazione delle sanzioni disciplinari, l’abrogazione dell’art. 56, T.U.
citato ha comportato per i dipendenti pubblici il divieto di ricorrere al
collegio di conciliazione, istituito presso la Direzione provinciale del
lavoro, con le modalità previste dall’art. 7, commi 6 e 7, L. n. 300/1970.
Occorre, tuttavia, sottolineare che la L. n. 183/2010 ha
introdotto alcune modifiche in merito alla disciplina della conciliazione ed
arbitrato nelle controversie in materia di lavoro. In proposito, si evidenzia
che in virtù dell’abrogazione da parte dell’art. 31, comma 9, degli artt. 65 e
66, D.Lgs. n. 165/2001, le procedure di conciliazione ed arbitrato di cui agli
artt. 410 e 412 c.p.c. risultano esperibili altresì da parte dei dipendenti del
settore pubblico in relazione alle controversie di lavoro.
Il nuovo tentativo di conciliazione (facoltativo) avendo
una disciplina di fonte legale non subisce la preclusione di cui all’art. 55,
comma 3, già citato e di conseguenza la portata generale della disciplina ne
consente l’applicabilità alle ipotesi di impugnazione delle sanzioni
disciplinari irrogate nei confronti dei pubblici dipendenti.
Appare, inoltre, necessario specificare con particolare
riferimento all’art. 412 c.p.c., nella parte in cui consente la risoluzione
della lite in via arbitrale, che risulta compatibile con quanto disposto
dall’art. 73, comma 1, D.Lgs. n. 150/2009, ai sensi del quale le sanzioni
disciplinari non possono essere impugnate di fronte ai collegi arbitrali di
disciplina. Quest’ultima preclusione, infatti, attiene esclusivamente a questi
particolari organismi arbitrali istituiti presso ciascuna amministrazione.
In tale prospettiva, si ritiene che in virtù della
successiva regolamentazione della materia ad opera del c.d. Collegato lavoro, anche
le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione delle sanzioni disciplinari
possono essere trattate dalle nuove commissioni di conciliazione che, per effetto
del mutamento di procedura, potrebbero successivamente proseguire nella
trattazione del contenzioso nella veste di collegio arbitrale.
Si rappresenta, da ultimo, che per quanto attiene al
disposto di cui all’art. 412 ter concernente una tipologia di arbitrato
irrituale, ossia l’arbitrato sindacale, la cui procedura è rimessa alla contrattazione
collettiva, vige la preclusione relativa alla fonte di carattere convenzionale,
pertanto le sanzioni disciplinari non potranno essere impugnate mediante questo
strumento.
3 Ciò non vale, invece, riguardo al successivo art. 412 quater,
in quanto a differenza del precedente,
è congegnato in virtù di una disciplina di fonte legale.Alla luce della
legislazione attualmente vigente ed in risposta al quesito sollevato, si
ritiene dunque che le sanzioni disciplinari irrogate nei confronti dei pubblici
dipendenti possano essere impugnate sia attraverso l’esperimento del
tentativo facoltativo di conciliazione di cui agli artt. 410 e 411 c.p.c.,
nonché mediante le procedure arbitrali ex artt. 412 e 412 quater,
ferma restando comunque l’esperibilità dell’azione giudiziaria negli ordinari
termini prescrizionali.
IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)
DP
ADB/MT
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