Corte di Cassazione – Sentenza n. 64/2012
Le
intercettazioni illegittime possono comunque essere usate per il
prosieguo di altre indagini
Corte
di Cassazione Sez. Seconda Pen. - Sent. del 04.01.2012, n. 64
Osserva
1.-
Con la ordinanza in epigrafe la sezione del riesame del Tribunale di
Palermo, decidendo in sede di rinvio disposto dalla sentenza di
questa Corte, sez. VI, 31.5.2001, n. 830, sulla impugnazione avverso
la ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Palermo in data
13.1.2011, in parziale accoglimento della richiesta avanzata da (…)
ha riformato la decisione annullando, limitatamente alla posizione di
tale imputato e al reato contestato al capo a) l’ordinanza di
custodia cautelare in carcere.
Avverso detta pronunzia ricorre (…) lamentando, con unico complesso motivo, violazione di legge (negli artt. 271, 273, 627, comma 3, c.p.p.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di estorsione contestato nel capo c) dell’imputazione.
Rileva infatti l’indagato che il Tribunale ha sostanzialmente disatteso la decisione sul rinvio. Premesso che nella stessa era stata stabilita l’invalidità dei decreti con i quali il Gip aveva autorizzato le intercettazioni telefoniche che coinvolgono l’indagato (per essere le stesse derivate dall’originaria intercettazione disposta con decreto del PM in data 24.1.2009 sulla scorta di gravi indizi desunti da “riservate acquisizioni investigative”, che invece non possono costituire oggetto dei suddetti indizi), osserva che il Tribunale ha nondimeno ritenuto che l’annullamento riguardasse solo tale decreto, e non anche i successivi e derivati, con ciò disattendendo l’obbligo di uniformarsi alla sentenza di legittimità.
2. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Avverso detta pronunzia ricorre (…) lamentando, con unico complesso motivo, violazione di legge (negli artt. 271, 273, 627, comma 3, c.p.p.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di estorsione contestato nel capo c) dell’imputazione.
Rileva infatti l’indagato che il Tribunale ha sostanzialmente disatteso la decisione sul rinvio. Premesso che nella stessa era stata stabilita l’invalidità dei decreti con i quali il Gip aveva autorizzato le intercettazioni telefoniche che coinvolgono l’indagato (per essere le stesse derivate dall’originaria intercettazione disposta con decreto del PM in data 24.1.2009 sulla scorta di gravi indizi desunti da “riservate acquisizioni investigative”, che invece non possono costituire oggetto dei suddetti indizi), osserva che il Tribunale ha nondimeno ritenuto che l’annullamento riguardasse solo tale decreto, e non anche i successivi e derivati, con ciò disattendendo l’obbligo di uniformarsi alla sentenza di legittimità.
2. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Nella
sentenza di questa Corte in cui è stato accolto il ricorso
dell’imputato e annullata l’ordinanza impugnata, la motivazione
si articola nel seguente modo: sulla premessa dell’impugnativa
sulla validità dei decreti con i quali il Gip autorizzò le
intercettazioni che riguardavano l’indagato; sulla decisione di
accoglimento del ricorso dietro l’argomento della invalidità dei
decreti autorizzativi fondati su indizi di reato costituiti da
riservate acquisizioni investigative. Deve tuttavia prestarsi
attenzione al fatto che la Corte, così decidendo, mentre non ha
indicato gli specifici decreti colpiti da invalidità, non
provvedendo infatti ad annullarne nessuno, ha pure disposto rinvio al
Tribunale per nuovo esame. La decisione adottata da questa Corte nel
provvedimento di rinvio è dunque chiara: fissato il principio della
invalidità dei decreti autorizzativi di intercettazioni telefoniche
fondati su indizi integrati esclusivamente da informazioni riservate
e confidenziali, spetta al Tribunale di esaminare i provvedimenti
autorizzativi adottati dal Gip e stabilire quali di essi, in
applicazione dell’esposto principio, debbano essere ritenuti
colpiti da invalidità.
Pertanto,
l’interpretazione del provvedimento data dall’indagato, secondo
cui la sentenza di rinvio avrebbe annullato entrambi i decreti
autorizzativi di cui si fa questione: il n. 155/09 e 516/09, e non
soltanto il primo, quale atto originariamente affetto da invalidità,
è destituita di ogni fondamento.
Orbene, correttamente interpretando il compito a esso spettante, il Tribunale ha nuovamente esaminato i due decreti in oggetto, giungendo alla decisione di dichiarare l’ inutilizzabilità delle intercettazioni autorizzate dal decreto n. 155/09 - perché i gravi indizi di colpevolezza posti a ragione del relativo decreto erano costituiti esclusivamente da informazioni confidenziali - e invece la validità del decreto 516/09, in quanto non derivante dal precedente ma fondato su gravi indizi di colpevolezza sia desunti dalle intercettazioni inutilizzabili - in quanto valutabili come mero fatto storico giustificativo dell’ulteriore attività investigativa svoltasi nei confronti dell’indagato, sia autonomamente desunti da tale ulteriore attività investigativa.
Orbene, correttamente interpretando il compito a esso spettante, il Tribunale ha nuovamente esaminato i due decreti in oggetto, giungendo alla decisione di dichiarare l’ inutilizzabilità delle intercettazioni autorizzate dal decreto n. 155/09 - perché i gravi indizi di colpevolezza posti a ragione del relativo decreto erano costituiti esclusivamente da informazioni confidenziali - e invece la validità del decreto 516/09, in quanto non derivante dal precedente ma fondato su gravi indizi di colpevolezza sia desunti dalle intercettazioni inutilizzabili - in quanto valutabili come mero fatto storico giustificativo dell’ulteriore attività investigativa svoltasi nei confronti dell’indagato, sia autonomamente desunti da tale ulteriore attività investigativa.
Quanto
al primo profilo, deve richiamarsi la costante interpretazione (da
ultimo ribadita in Cass. sez. I, 2.3.2010, n. 16293) in forza della
quale, in tema di intercettazioni, il decreto autorizzativo di cui
all’art. 267 c.p.p. può trovare il suo presupposto in qualsiasi
notizia di reato, anche desunta da precedenti intercettazioni
inutilizzabili (v. Cass., sez. 6″, 22.11.2007, n. 47109).
Coerentemente con tale principio è stato altresì affermato che la
inutilizzabilità degli esiti di intercettazioni telefoniche non
preclude affatto la possibilità di condurre indagini per
l’accertamento dei fatti reato eventualmente emersi dalle stesse,
non operando, in materia di inutilizzabilità, il principio,
stabilito per le nullità dall’art. 185 c.p.p., della
trasmissibilità del vizio agli atti consecutivi a quello dichiarato
nullo (così Cass., Sez. 1, 06/03/2008, n. 12685; Cass., Sez. II
4/3/2008 n.12105).
Sulla base di questi arresti, del tutto legittimamente le intercettazioni inutilizzabili sono state adoperate come fatto storico in forza del quale è stata giustificatal’ulteriore attività investigativa di osservazione e ascolto, culminata nel decreto 516/09. Con riguardo al secondo profilo, deve osservarsi che il decreto da ultimo citato era determinato, quanto alla sussistenza dei gravi indidizi di colpevolezza, dalla ulteriore attività investigativa concretizzatasi in servizi di osservazione e di intercettazione ambientale presso l’immobile sito in Contrada Serre, nel quale è intervenuto l’incontro tra l’odierno indagato (…), e (…). La registrazione di tale incontro assai peculiare ed evidente nelle sue finalità di convegno di matrice mafiosa attesta, come ben sottolineato nella ordinanza impugnata, la personalità dei tre soggetti, di rilevante spessore criminale; le modalità e il luogo scelto per l’incontro, particolarmente adatto per garantire riservatezza, e perciò indicato come sito di rilevanza investigativa.
Orbene i risultati delle descritte attività investigative e delle intercettazioni telefoniche disposte in ragione delle stesse con il decreto 516/09 concretizzano, secondo il Tribunale, i gravi indizi di colpevolezza necessari per la misura cautelare.
La difesa dell’indagato contesta la sussistenza di tali indizi, ma fonda il proprio argomento sulla inutilizzabilità delle intercettazioni discendenti dal decreto da ultimo citato che, invece, per le ragioni esposte, deve ritenersi pienamente valido e fonte perciò di intercettazioni pienamente utilizzabili.
3. - Per il rigetto del ricorso, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
4. - Poiché a questa pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto, deve conseguentemente disporsi ai sensi deIl’art. 94, comma 1 ter disp. att. c.p.p. che copia del provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario per i provvedimenti di cui al comma 1 bis della citata norma.
Sulla base di questi arresti, del tutto legittimamente le intercettazioni inutilizzabili sono state adoperate come fatto storico in forza del quale è stata giustificatal’ulteriore attività investigativa di osservazione e ascolto, culminata nel decreto 516/09. Con riguardo al secondo profilo, deve osservarsi che il decreto da ultimo citato era determinato, quanto alla sussistenza dei gravi indidizi di colpevolezza, dalla ulteriore attività investigativa concretizzatasi in servizi di osservazione e di intercettazione ambientale presso l’immobile sito in Contrada Serre, nel quale è intervenuto l’incontro tra l’odierno indagato (…), e (…). La registrazione di tale incontro assai peculiare ed evidente nelle sue finalità di convegno di matrice mafiosa attesta, come ben sottolineato nella ordinanza impugnata, la personalità dei tre soggetti, di rilevante spessore criminale; le modalità e il luogo scelto per l’incontro, particolarmente adatto per garantire riservatezza, e perciò indicato come sito di rilevanza investigativa.
Orbene i risultati delle descritte attività investigative e delle intercettazioni telefoniche disposte in ragione delle stesse con il decreto 516/09 concretizzano, secondo il Tribunale, i gravi indizi di colpevolezza necessari per la misura cautelare.
La difesa dell’indagato contesta la sussistenza di tali indizi, ma fonda il proprio argomento sulla inutilizzabilità delle intercettazioni discendenti dal decreto da ultimo citato che, invece, per le ragioni esposte, deve ritenersi pienamente valido e fonte perciò di intercettazioni pienamente utilizzabili.
3. - Per il rigetto del ricorso, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
4. - Poiché a questa pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto, deve conseguentemente disporsi ai sensi deIl’art. 94, comma 1 ter disp. att. c.p.p. che copia del provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario per i provvedimenti di cui al comma 1 bis della citata norma.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p.
Depositata
in Cancelleria il 04.01.2012
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.