N.
00237/2016 REG.PROV.COLL.
N.
01128/2015 REG.RIC.
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione
Prima)
ha
pronunciato la presente
SENTENZA
sul
ricorso numero di registro generale 1128 del 2015, proposto da:
XXXXXXXX,
rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio Carta, Giovanni Carta e
Giuseppe Piscitelli, con domicilio eletto presso la segreteria del
T.A.R. Liguria in Genova, via dei Mille, 9;
contro
Ministero
della difesa e Ministero dell'economia e delle finanze, in persona
dei rispettivi ministri
pro
tempore, rappresentati e difesi
dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex
lege in
Genova,
viale Brigate Partigiane, 2;
per
l'ottemperanza
della
sentenza n. 1689/2014 della II Sezione del T.A.R. per la Liguria.
Visti
il ricorso e i relativi allegati;
Visto
l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del
Ministero dell'economia e
delle
finanze;
Vista
la memoria difensiva del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visti
tutti gli atti della causa;
Visto
l'art. 22, comma 8, d.lgs. 30/6/2003, n. 196;
Relatore
nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2016 il dott.
Richard Goso e udito il
difensore
intervenuto per le amministrazioni resistenti, come specificato nel
verbale; nessuno è
comparso
per il ricorrente.
Ritenuto
e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
e DIRITTO
Con
sentenza n. 1689 del 21 novembre 2014, la seconda Sezione di questo
Tribunale ha accolto il ricorso r.g. n. 785 del 2014, proposto dal
signor XXXXXXXX, appuntato dei carabinieri in congedo, per
l’annullamento del silenzio-rifiuto formatosi sulla richiesta volta
al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle
infermità denunciate con istanza presentata il 14 giugno 2013.
Con
tale pronuncia, è stato ordinato al Ministero della difesa e al
Ministero dell’economia e delle finanze di provvedere in modo
espresso sull’istanza del ricorrente entro il termine di novanta
giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore,
dalla notificazione della sentenza medesima.
Riferisce
l’interessato che, nonostante siano trascorsi oltre tredici mesi
dalla pubblicazione della sentenza, le amministrazioni intimate non
hanno tuttora concluso il procedimento per il riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio delle denunciate infermità e per la
corresponsione dell’equo indennizzo.
Ciò
premesso, con ricorso ritualmente notificato e depositato, egli
chiede che venga ordinato alle stesse amministrazioni di ottemperare
alle statuizioni contenute nella sentenza di accoglimento, con
l’eventuale
nomina di un commissario ad acta per
il caso di ulteriore inottemperanza.
E’
allegata al ricorso copia autentica della sentenza di cui si chiede
l’esecuzione.
Si
è costituita in giudizio l’Avvocatura distrettuale dello Stato di
Genova, in rappresentanza delle amministrazioni intimate.
Con
memoria depositata il 17 febbraio 2016, la difesa erariale eccepisce
che non potrebbero ascriversi responsabilità di sorta al Comitato di
verifica per le cause di servizio che, non avendo mai
ricevuto
alcuna richiesta di parere relativamente alla situazione dell’odierno
ricorrente, si trova nell’impossibilità di dare luogo alle
attività procedimentali di sua competenza.
Il
ricorso è stato chiamato all’udienza camerale del 25 febbraio 2016
e ritenuto in decisione.
La
pretesa di parte ricorrente è fondata e meritevole di accoglimento.
Con
la sentenza di cui si chiede l’esecuzione, è stata accertata
l’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza di
riconoscimento da causa di servizio delle infermità “discopatia
cervicale c5/c6 (patologia post traumatica del rachide); gonalgia
post traumatica contusiva (ginocchio dx)”.
Tale
sentenza rientra nell’ambito dei provvedimenti per i quali è
esperibile il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112,
comma 2, lett. b), c.p.a.
Le
amministrazioni resistenti, peraltro, non hanno contestato la
ricostruzione dei fatti operata da parte ricorrente né hanno addotto
elementi atti a giustificare il contegno omissivo serbato a seguito
della sentenza che ha definito il giudizio di cognizione.
Come
già precisato, la difesa erariale si è limitata ad eccepire il
mancato coinvolgimento procedimentale del Comitato di verifica, ma
tale circostanza non è stata determinata da omissioni eventualmente
imputabili all’odierno ricorrente, atteso che la relativa
incombenza faceva carico al Ministero della difesa, vale a dire
all’Amministrazione deputata all’istruttoria della domanda di
riconoscimento della causa di servizio e all’emissione del
provvedimento finale.
Non
ravvisandosi altre ragioni idonee a giustificare, in fatto o in
diritto, l’inadempimento dell’amministrazione, va
conseguentemente accolta la domanda di esecuzione della sentenza n.
1689/2014 di questo Tribunale e, per l’effetto, deve essere
dichiarato l’obbligo del Ministero della difesa di dare esatta ed
integrale esecuzione alla sentenza in questione, provvedendo
all’istruttoria dell’istanza proposta dall’odierno ricorrente
e, sulla base del parere che sarà formulato dal Comitato
di
verifica per le cause di servizio, all’emissione del provvedimento
finale.
A
tal fine, va assegnato alla competente Amministrazione un termine di
sessanta giorni per la trasmissione degli atti al Comitato di
verifica, con decorrenza dalla comunicazione in via amministrativa o,
se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Il
provvedimento finale dovrà essere emesso entro venti giorni dalla
data di ricezione del parere del
Comitato
suddetto.
Sussistono,
altresì, i presupposti per la nomina di un commissario ad
acta, nell’ipotesi di ulteriore
inottemperanza oltre i termini sopra indicati nonché per
l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114,
comma 4, lett. e), c.p.a.
A
fronte della protrazione dell’inadempimento dell’amministrazione,
con riguardo ad incombenze procedimentali che non hanno carattere
eccezionale né sembrano presentare aspetti di particolare
complessità, va escluso, infatti, che l’applicazione della
sanzione pecuniaria sia manifestamente iniquo ovvero che sussistano
altre ragioni ostative, peraltro non evidenziate dalle
amministrazioni resistenti.
In
punto quantum, si
ritiene congruo fissare la somma di € 20,00 (20 euro) per ogni
giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza rispetto ai
termini sopra assegnati, fino all’adempimento da parte
dell’Amministrazione ovvero all’insediamento del commissario ad
acta.
Le
spese del presente giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e,
tenendo conto dell’impegno defensionale connaturato alla natura
della controversia, sono equitativamente liquidate nella misura
indicata in dispositivo.
Dette
spese vanno poste a carico del Ministero della difesa, quale
amministrazione che ha omesso di
provvedere
alle incombenze necessarie per dare esecuzione alla sentenza
favorevole al ricorrente, e
devono
essere distratte in favore dei procuratori antistatari che ne hanno
fatto richiesta; le spese possono compensarsi, pertanto, tra il
ricorrente e il Ministero dell’economia e delle finanze.
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero della difesa di
eseguire la sentenza di questo Tribunale n. 1689/2014, secondo le
modalità e nei termini indicati in motivazione.
Nomina
Commissario ad acta,
per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza oltre i termini suddetti,
il Direttore Generale della Direzione Generale della previdenza
militare e della leva del Ministero della difesa (PREVIMIL), con
facoltà di delega ad altro funzionario del medesimo ufficio.
Fissa
il compenso del Commissario ad acta,
per il caso in cui si rendesse necessaria la sua opera, nell’importo
di € 800,00 (ottocento euro), da porsi a carico del Ministero della
difesa.
Condanna
il Ministero della difesa al pagamento in favore del ricorrente, in
caso di ulteriore inottemperanza, delle somme in motivazione
specificate a titolo di sanzione pecuniaria ex art. 114, comma
4, lett. e), c.p.a.
Condanna
il Ministero della difesa a pagare ai difensori del ricorrente, quali
procuratori antistatari, la somma complessiva € 400,00
(quattrocento euro) per le spese del presente giudizio, oltre IVA e
CPA di legge; compensa le spese tra la parte ricorrente e il
Ministero dell’economia e delle finanze.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda
alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del
provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi
dato idoneo a rivelare lo stato di salute del ricorrente.
Così
deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio
2016 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe
Daniele, Presidente
Paolo
Peruggia, Consigliere
Richard
Goso, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA
IN SEGRETERIA
Il
10/03/2016
IL
SEGRETARIO
(Art.
89, co. 3, cod. proc. amm.)
In
caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati
identificativi dei soggetti interessati nei
termini
indicati.
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