Corte
di Cassazione - sentenza 15 ottobre 2014 n. 21871
Ritenuto
in fatto
1.-
[...] propose appello avverso la sentenza del giudice di pace di Roma
con la quale era stata accolta l'opposizione proposta avverso la
cartella di pagamento n. [...] , con compensazione delle spese del
giudizio, deducendo la erroneità della sentenza in ordine alla
statuizione sulle spese.
2.
- Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, respinse il
gravame, osservando che le ragioni della compensazione si ricavavano
dal complessivo tenore della sentenza, in cui si evidenziava che la
mancata costituzione del Comune di Roma e la mancata contestazione
delle ragioni espresse dal ricorrente, con il sostanziale implicito
riconoscimento delle ragioni dello stesso, costituiva un elemento
giustificativo della avvenuta compensazione delle spese.
Inoltre,
ad integrazione della motivazione del giudice di prime cure, osservò
il Tribunale che i giusti motivi della compensazione potevano essere
riferiti, in primo luogo, alla circostanza che l'opposizione nel
primo grado di giudizio fosse stata accolta per motivi che
prescindevano dall'accertamento di merito circa la effettiva
commissione della infrazione, ed inoltre dalla considerazione della
natura della controversia, atteso che nei giudizi dinanzi al giudice
di pace è escluso l'obbligo del patrocinio e che, nel procedimento
di opposizione a sanzione amministrativa, la legge, all'epoca del
ricorso proposto, stabiliva l'esenzione dal pagamento del contributo
unificato e la notifica del ricorso e del decreto da parte della
cancelleria, non volendosi gravare l'interessato di alcun onere, in
relazione al limitatissimo valore economico della controversia.
Il
Tribunale compensò le spese del giudizio di secondo grado in
considerazione della necessità di integrazione della sentenza di
primo grado.
3.
- Per la cassazione di tale sentenza ricorre il [...] sulla base di
un unico articolato motivo. Resiste con controricorso Roma Capitale,
già Comune di Roma.
Considerato
in diritto
1.
- Il Collegio ha deliberato l'adozione della motivazione in forma
semplificata.
2.
- Con l'unico articolato motivo si deduce violazione o falsa
applicazione degli artt. 91, primo comma, e 92, secondo comma,
cod.proc.civ., 118, secondo comma, disp.att., 132, secondo comma, n.
4, cod.proc.civ., 111 Cost., nonché omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per
il giudizio. La sentenza impugnata viene censurata nella parte in cui
ha confermato la decisione del giudice di primo grado sulla
compensazione delle spese di lite, nonostante l'attuale ricorrente
fosse totalmente vittorioso traendo argomento dalla mancata
costituzione del Comune di Roma e dalla mancata contestazione delle
ragioni espresse da controparte e dalla circostanza che l'opposizione
nel primo grado di giudizio fosse stata accolta per motivi che
prescindevano dall'accertamento di merito circa la effettiva
commissione della infrazione, nonché dalla considerazione della
natura della controversia, atteso che nei giudizi dinanzi al giudice
di pace è escluso l'obbligo del patrocinio e che, nel procedimento
di opposizione a sanzione amministrativa, la legge, all'epoca del
ricorso proposto, stabiliva l'esenzione dal pagamento del contributo
unificato e la notifica del ricorso e del decreto da parte della
cancelleria, non volendosi gravare l'interessato di alcun onere, in
relazione al limitatissimo valore economico della controversia. Si
contesta altresì la disposta compensazione delle spese del giudizio
di primo grado motivata sulla base della avvenuta integrazione della
motivazione della decisione di primo grado.
3.
- La censura è meritevole di accoglimento.
Nel
regime anteriore a quello introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. a)
della legge 28 dicembre 2005, n. 263, e, successivamente, dalla legge
n. 69 del 2009, il provvedimento di compensazione parziale o totale
delle spese "per giusti motivi" deve trovare un adeguato
supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria
l'adozione di motivazioni specificamente riferite a detto
provvedimento purché, tuttavia, le ragioni giustificataci dello
stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso
della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (v.
Cass., S.U., sentt. n. 20598 e n. 20599 del 2008, Sez. Lav., sent. n.
17868 del 2009, n. Sez. VI-II, ord. n. 316 del 2012).
Nella
specie, deve escludersi che le ragioni della compensazione delle
spese del giudizio innanzi al giudice di pace che il Tribunale ha
ritenuto essere desumibili dalla motivazione della decisione di primo
grado risultino conformi a diritto. Ed infatti, la mancata
opposizione dell'Amministrazione alla domanda rivolta nei suoi
confronti non giustifica, di per sé, la compensazione delle
corrispondenti spese processuali in quanto comunque l'istante è
stato costretto ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento
del diritto.
Né
può costituire giusto motivo di compensazione delle spese la
circostanza che la decisione di primo grado fosse stata favorevole al
[...] per motivi che prescindono dal merito, non potendosi sostenere
che nell'ordinamento vi sia un favor per gli errori meramente
procedurali della pubblica amministrazione (v. Cass., sent. n. 8114
del 2011).
Ed
anche il limitato valore economico della controversia può - come
correttamente sottolineato dal ricorrente - tutt'al più determinare
l'applicazione di uno piuttosto che di altro scaglione nella
liquidazione delle spese processuali.
Infine,
giustificare il provvedimento di compensazione delle spese
processuali sulla base del mancato esercizio della facoltà di
difendersi personalmente equivarrebbe a negare il diritto della parte
di farsi assistere da un difensore.
Resta
assorbito dalle argomentazioni che precedono l'esame della parte
della censura relativa alla statuizione di compensazione delle spese
del giudizio di secondo grado.
4.
- Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto. La sentenza
impugnata deve essere cassata, e la causa deve essere rinviata ad
altro giudice - che viene individuato nel Tribunale di Roma in
persona di diverso giudicante, cui è demandato anche il regolamento
delle spese del giudizio - che la riesaminerà facendo applicazione
dei principi di diritto enunciati sub 3.
P.Q.M.
La
Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia,
anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Roma in
persona di diverso giudicante.
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