CORTE DI
CASSAZIONE -SENTENZA N. 16284 del 16 LUGLIO 2014
- omissis -
Svolgimento
del processo
La Corte
d’appello di Catanzaro, con sentenza del 3.8.011, ha accolto la
domanda di [...] volta ad ottenere la dichiarazione dell’efficacia
nell’ordinamento italiano della sentenza del Tribunale
Ecclesiastico di Reggio Calabria che aveva dichiarato la nullità del
matrimonio concordatario da lui contratto con la signora [...] .
La corte
territoriale ha ritenuto che ricorressero tutte le condizioni
previste dall’art. 8 n. 2 della l. n. 121/85 ed ha, in particolare,
escluso che la sentenza ecclesiastica, che aveva accertato
l’incapacità della [...] a contrarre matrimonio per difetto di
discrezione e giudizio, in quanto affetta da disturbo bipolare di
tipo I, fosse contraria alle disposizioni dell’ordinamento interno
che tutelano la privacy e la riservatezza delle persone. Nel
respingere la tesi difensiva svolta sul punto dalla convenuta, il
giudice del merito ha premesso che, a norma degli artt. 4 ed 11 del
d. lgs. n. 196/03, i dati personali oggetto di trattamento vanno
gestiti rispettando i canoni della correttezza, pertinenza e non
eccedenza rispetto alle finalità del loro utilizzo ma che, ai sensi
dell’art. 24 del d. lgs. cit., non serve il preventivo consenso
dell’interessato ove essi siano impiegati per esigenze di difesa
nel giudizio negli strétti limiti in cui ciò sia necessario; ha
peraltro accertato in fatto che la decisione del tribunale
ecclesiastico si fondava sulle dichiarazioni rese dalle parti e dai
testi e faceva menzione di un unico documento sanitario, prodotto
dalla stessa [...] , e che la ctu espletata nel corso del
procedimento non era servita a provare che la signora era affetta da
disturbo bipolare al momento del matrimonio, ma per capire se tale
patologia avesse comportato disfunzioni od influito sulle sue
capacità di discernimento.
La sentenza è
stata impugnata da [...] con ricorso per cassazione affidato a due
motivi, cui [...] ha resistito con controricorso.
Motivi della
decisione
1) Con il
primo motivo, denunciando violazione dell’art. 8 n. 2 L. n. 121/85
e correlato vizio di motivazione, la ricorrente sostiene che la corte
territoriale ha errato nel ritenere che la sentenza ecclesiastica non
abbia violato le norme dell’ordine pubblico italiano. Assume che,
contrariamente a quanto affermato dal giudice a quo, la sentenza
ecclesiastica, nella quale la sua patologia era definita “disturbo
bipolare di tipo I”, era sicuramente fondata su documenti sanitari
diversi dall’unico da lei prodotto in giudizio, costituito da un
certificato medico rilasciato dall’U.O. psichiatrica presso cui era
in cura, che attestava che ella era affetta da “disturbo bipolare
di tipo II con recupero interepisodico completo”.
Sostiene
inoltre che la ctu medico-legale, cui ella aveva rifiutato di
sottoporsi e che era stata pertanto condotta su quei documenti,
evidentemente prodotti a sua insaputa dallo [...] , era servita
proprio a provare l’esistenza della patologia, atteso che nessun
teste sarebbe stato in grado di distinguere fra disturbo bipolare di
I o di II tipo e di diagnosticarlo.
2) Col
secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 4, 5, 11 e 24 del
d.lgs. n. 196/03 oltre che vizio di motivazione, la ricorrente deduce
che il tribunale ecclesiastico ha posto a base della decisione una
diagnosi acquisita con modalità contrarie all’ordine pubblico
italiano, in quanto o fondata su dichiarazioni dei testi, cui non è
consentito di effettuare valutazioni o esprimere giudizi, o fondata
su una ctu svolta su documenti contenenti dati sensibili
irritualmente acquisiti al giudizio in difetto del suo consenso.
I motivi, che
sono fra loro connessi e che possono essere congiuntamente esaminati,
vanno dichiarati inammissibili.
Essi,
infatti, pur se apparentemente diretti a far valere vizi della
sentenza impugnata, non contestano specificamente né il principio di
diritto enunciato dalla corte territoriale, secondo cui non è
necessario il consenso dell’interessato al trattamento dei dati
personali ove questi siano utilizzati nei limiti in cui ciò sia reso
necessario da esigenze di difesa in giudizio, né l’accertamento
con il quale la corte ha, ad abundantiam, escluso in fatto che la
sentenza ecclesiastica si fondasse su certificazione sanitaria
acquisita senza il consenso della [...], ma si limitano a riproporre
nella presente sede la questione della contrarietà all’ordine
pubblico della sentenza oggetto di delibazione, sulla scorta dei
medesimi argomenti già esaminati e respinti dal giudice a quo.
Le censure
esulano, pertanto, dai limiti del sindacato di legittimità, che va
condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a
legge e della congruità della motivazione della sentenza che ha
deciso sulla delibazione, e non attraverso l’apprezzamento in via
diretta della sentenza delibata.
Le spese del
giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Non ricorrono
i presupposti per la condanna della ricorrente ex art. 96 cp.
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 4.200, di cui
Euro 200 per esborsi, oltre spese forfetarie e accessori di legge.
Dispone che
in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le
generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati.
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