CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III, SENTENZA 25 AGOSTO 2014, N. 18164.
PER LA RIPARAZIONE DEL LASTRICO SOLARE , anche se ad uso esclusivo, le
spese di riparazione devono essere ripartite
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio
dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta
procura a margine del ricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 582/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata
il 14/02/2008 R.G.N. 717/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/05/2014
dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO
Gianfranco che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
1.- Con atto notificato nel novembre 2001 (OMISSIS) convenne in giudizio
(OMISSIS), deducendo di essere proprietario di un appartamento, sito al piano
terra del fabbricato facente parte del Condominio (OMISSIS), e di subire da
molto tempo danni da infiltrazioni d’acqua provenienti dal soprastante terrazzo
a livello, di pertinenza e di proprieta’ esclusiva del convenuto.
L’attore chiese la condanna dell’ (OMISSIS) al risarcimento dei danni
prodotti nell’immobile di sua proprieta’, quantificati in lire 14.125.000,
nonche’ all’esecuzione delle opere idonee ad evitare il ripetersi di
infiltrazioni dannose.
Si costitui’ in giudizio il convenuto che contesto’ la domanda attrice,
chiedendone il rigetto. Lo stesso eccepi’ in via preliminare la propria carenza
di legittimazione passiva e, in via subordinata, chiese che anche l’attore
fosse condannato a partecipare al risarcimento dei danni ed alle spese per i
lavori da eseguire ai sensi dell’articolo 1226 c.c..
Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 28/4-13/5/2004, dichiaro’ il
convenuto responsabile dei danni e lo condanno’ al pagamento della somma di
euro 9.145,89, oltre interessi dalla domanda, a titolo di risarcimento dei
danni, nonche’ all’esecuzione delle opere necessarie ad evitare infiltrazioni
future ed alle spese di lite.
2.- La Corte d’appello di Napoli, decidendo sul gravame dell’ (OMISSIS), ha
ritenuto che, avendo il terrazzo di proprieta’ esclusiva dell’appellante
funzione di copertura dell’appartamento del (OMISSIS), il costo delle
riparazioni dovesse essere ripartito a norma dell’articolo 1126 c.c. e dovesse
dunque far carico per 1/3 sull’ (OMISSIS) e per 2/3 sul (OMISSIS) (ad eccezione
della fornitura e messa in opera delle piastrelle del terrazzo).
Ha dunque condannato (OMISSIS) al pagamento, in favore di (OMISSIS), della
somma di euro 872,07, oltre rivalutazione e interessi (escludendo i non provati
danni alle cose).
3.- Ricorre per cassazione (OMISSIS), affidandosi a tre motivi.
Resiste con controricorso (OMISSIS), che ha anche depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia “violazione e falsa
applicazione dell’articolo 1126 c.c. – omessa e/o insufficiente e/o
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio
(articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5)”.
La Corte d’appello di Napoli – assume – ha erroneamente ritenuto che il
terrazzo a livello, di proprieta’ di (OMISSIS), fungesse anche da copertura
dell’appartamento sottostante, trattandosi invece di prolungamento all’esterno
dell’alloggio posto sullo stesso piano, con funzione meramente sussidiaria di
copertura dei piani sottostanti.
Ne conseguirebbe che l’obbligazione risarcitoria per i danni da
infiltrazioni nei terrazzi a livello di proprieta’ esclusiva potrebbe
ravvisarsi solo in caso di responsabilita’ aquiliana, essendo per contro
inapplicabili le disposizioni in materia di ripartizione delle spese dettate
per il condominio degli edifici.
2.- Con il secondo motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione del
disposto degli articoli 1123 e 1126 c.c. in relazione all’articolo 2051 c.c. –
omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e
5)”.
Ad avviso del ricorrente l’obbligo di provvedere all’eliminazione delle
cause del danno ed al risarcimento dello stesso non si fonda tanto
sull’articolo 1126 c.c., bensi’ sull’articolo 2051 c.c.. La negligente
omissione, da parte del proprietario del terrazzo, dell’esecuzione di opere
atte ad eliminare una fonte di danni dovuta non a vetusta’ o a difetto di
manutenzione, bensi’ a vizi originari delle opere realizzate, costituirebbe una
condotta illegittima, imputabile solo al medesimo proprietario. Derivando la
necessita’ delle riparazioni del terrazzo dalla cattiva esecuzione delle opere
e dalla mancanza di manutenzione e quindi da colpa dell’ (OMISSIS), la
responsabilita’ avrebbe dovuto far carico solo sull’ (OMISSIS), in quanto
utente esclusivo del terrazzo.
3.- Con il terzo motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione degli
articoli 61 e 115 c.p.c. in relazione all’articolo 116 c.p.c. – omessa e/o
insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso
decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5)”.
Ritiene il ricorrente che in mancanza di specifica impugnazione della parte
controinteressata ed in presenza di rilievi precisi e circostanziati, fatti
anche propri dal consulente tecnico d’ufficio, la consulenza tecnica di parte,
nella specie giurata, ben puo’ assurgere a mezzo di prova.
4.- I tre motivi, che per la stretta connessione che li connota vanno
congiuntamente esaminati, sono infondati.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, poiche’ il lastrico
solare dell’edificio svolge la funzione di copertura del fabbricato anche se
appartiene in proprieta’ superficiaria o se e’ attribuito in uso esclusivo ad
uno dei condomini, all’obbligo di provvedere alla sua riparazione o alla sua
ricostruzione sono tenuti tutti i condomini, in concorso con il proprietario
superficiario o con il titolare del diritto di uso esclusivo.
Ne consegue che dei danni cagionati all’appartamento sottostante per le
infiltrazioni d’acqua provenienti dal lastrico, deteriorato per difetto di
manutenzione, rispondono tutti gli obbligati, inadempienti alla funzione di
conservazione, secondo le proporzioni stabilite dal citato articolo 1126 c.c.
(Cass., 29 aprile 1997, n. 3672). Ne’, ai fini della ripartizione delle spese
fra i condomini, rileva che le infiltrazioni possano essere state provocate da
difetti in ipotesi ricollegabili alle caratteristiche costruttive.
L’obbligo dei condomini cui il lastrico solare serve di copertura di
concorrere in dette spese trova infatti fondamento non gia’ nel diritto di
proprieta’ del lastrico medesimo, ma nel principio in base al quale i condomini
sono tenuti a contribuire alle spese in ragione dell’utilitas che la cosa da
riparare o ricostruire e’ destinata a dare ai singoli appartamenti sottostanti.
Nel caso in esame la Corte d’appello di Napoli ha applicato correttamente
detti principi.
Infondate sono le censure anche nell’aspetto afferente ai danni
verificatisi nell’appartamento del (OMISSIS), avendo l’impugnata sentenza
correttamente omesso di conferire valenza probatoria alla relazione di perizia
stragiudiziale prodotta che, per quanto “giurata”, comunque costituisce un atto
di parte, anche in ordine ai fatti che il consulente asserisce di aver
direttamente accertato.
E’ principio consolidato che la valutazione delle prove investe il merito e
non e’ deducibile in sede di legittimita’, in presenza di una congrua e logica
motivazione, quale sussiste nel caso in esame.
5.- In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimita’ possono compensarsi in relazione alle
particolarita’ del caso ed alla difformita’ tra le decisioni di merito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Vota:
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.