Cass. pen., sez. I, 4
aprile 2012, n. 14811
Fatto e diritto
La Corte d'appello di
Trento assolveva P.H. dal reato di cui all'art. 650 c.p. perché il
fatto non costituisce reato in quanto non vi era prova che quando
l'imputato si era recato presso la caserma dei carabinieri avesse con
se la patente e comunque egli aveva seguito un consiglio del suo
avvocato di non consegnare la patente ai carabinieri e quindi credeva
di essere nel giusto.
Avverso la decisione
presentava ricorso il P.G. e deduceva violazione di legge in quanto
la sentenza di primo grado prevedeva solo una condanna a pena
pecuniaria e quindi non era appellabile ma solo ricorribile in
cassazione. La Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto e la
sentenza annullata senza rinvio, in quanto la sentenza non poteva
essere appellata. La Corte però può pronunciarsi sull'impugnazione
presentata dall'imputato contro la condanna di primo grado. I motivi
proposti dall'imputato contro la sentenza di primo grado sono uno
attinente all'inutilizzabilità delle deposizioni dei verbalizzanti
che avevano riferito cosa aveva detto l'imputato al momento in cui si
era presentato in caserma e il secondo sulla insussistenza del reato.
La Corte rileva che i
motivi presentati contro la sentenza di primo grado sono ammissibili
anche ai fini del giudizio di cassazione ed in particolare che deve
essere accolto il secondo. La condotta contestata nel capo di
imputazione é quella di essere stato invitato a presentarsi in
caserma e di non aver ottemperato ali1 invito di esibire la patente
di guida. La giurisprudenza di legittimità ha sempre affermato che
non risponde del reato di cui all'art. 650 c.p. chi non ottempera ad
un ordine emesso al fine di rendere più agevole la notifica di un
provvedimento legalmente dato dall'autorità amministrativa (Sez. 1 3
marzo 2010 n. 17920, rv. 247044). Il giudice infatti é sempre tenuto
a verificare preventivamente la legalità dell'ordine dato e il suo
contenuto e nel caso di specie l'ordine di presentarsi, al quale
l'imputato aveva ottemperato, mirava a notificare l'ordinanza
prefettizia di ritiro della patente. Nel caso di specie quindi
l'ulteriore ordine di esibire la patente non comportava per il
soggetto un obbligo di esibizione immediata del documento, potendo
avere il tempo necessario per consegnarla. Si trattava di ordini
emessi per rendere più agevole l'adempimento dei compiti
istituzionali della polizia ma l'ottemperanza al primo e la
violazione del secondo non configurava il reato di cui all'art. 650
c.p..
P.Q.M.
La Corte annulla senza
rinvio la sentenza impugnata e, qualificato l'appello contro la
sentenza del 4/5/2010 del Tribunale di Bolzano come ricorso per
Cassazione annulla quest'ultima sentenza senza rinvio perché il
fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il
4 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria
il 18 aprile 2012