Corte
di Cassazione Penale sez. IV 22/5/2013 n. 21991
Guida in stato di ebbrezza - Procedure di accertamento delle prove dello stato di ebbrezza - Tempistica
Guida in stato di ebbrezza - Procedure di accertamento delle prove dello stato di ebbrezza - Tempistica
(Omissis)
RITENUTO
IN FATTO
(Omissis)
ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di
(Omissis), del xx xxxxx 2011, che ha confermato la sentenza del
Tribunale di (Omissis), del xx xxxxx 2010, che, nelle forme del rito
abbreviato, lo ha dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 186
co. 2 lett. e) del codice della strada e lo ha condannato,
riconosciute le circostanze attenuanti generiche ed applicata la
diminuente del rito, alla pena, sospesa alle condizioni di legge, di
un mese, dieci giorni di arresto, sostituita con la corrispondente
pena pecuniaria, e 800,00 euro di ammenda; con sospensione della
patente di guida per la durata di un anno e confisca dell'auto.
Premesso
che la corte territoriale avrebbe, in parte motiva, erroneamente
sostenuto che la riduzione di pena goduta dall'imputato sarebbe
scaturita dall'applicazione dell'art. 444 cod. proc. pen., laddove lo
stesso era stato giudicato secondo il rito abbreviato; premesso,
altresì, che nel motivare la decisione impugnata la stessa corte
sarebbe partita da un presupposto errato, frutto di una non corretta
interpretazione dei contenuti dei motivi d'appello e che tali errori
avrebbero inficiato l'iter
argomentativo
della sentenza, deduce il ricorrente i vizi di motivazione della
sentenza stessa e di violazione di legge.
Sotto
il profilo motivazionale, il ricorrente sostiene che il giudice del
gravame non avrebbe correttamente colto il senso dei motivi
d'appello, con i quali l'imputato non aveva sostenuto che vi fosse
stata una frattura di continuità tra la guida dell'auto e alcoltest,
ma aveva rilevato l'impossibilità di accertamento del tasso alcolico
dell'imputato, in quanto, tra il momento effettivo della guida e
quello della sottoposizione al test, era trascorso un lasso di tempo
tale da rendere impossibile il raggiungimento della certezza sul dato
quantitativo della concentrazione alveolare. Tale fuorviante
impostazione dei motivi d'appello si sarebbe sostanziata nel mancato
esame degli stessi. Viziata sarebbe anche la motivazione, laddove la
corte territoriale ha sostenuto, senza specificarne le ragioni, che
il lasso di tempo (circa mezz'ora) trascorso tra il momento della
guida e quello della rilevazione del tasso alcolico non poteva
ritenersi rilevante al punto da porre in discussione i risultati
dell'accertamento, nonché contraddittoria, laddove la stessa corte
ha sostenuto che sarebbe corretta una prova che fosse stata eseguita
dopo un qualche sia pur breve lasso di tempo.
Sotto
il profilo della violazione di legge, si sostiene nel ricorso che la
stessa corte non avrebbe osservato, o avrebbe erroneamente applicato,
i principi generali di tempestività, ragionevolezza, immediatezza
che devono ispirare l'azione della Pubblica Amministrazione, laddove
non ha considerato che, nell'esecuzione dell'alcoltest, non sarebbe
stato rispettato il lasso di tempo di cinque minuti tra le due prove,
previsto dalla legge.
Ripropone,
poi, il ricorrente il tema del tempo trascorso tra il momento della
guida e quello del rilievo alcolico, e denuncia il vizio
motivazionale, laddove il giudice del gravame, nell'esaminare le
problematiche connesse con la c.d. “curva di Widmark”, ha
sostenuto che il tasso alcolico rilevato avrebbe potuto collocarsi
nella fase tanto ascendente che discendente di detta curva, mentre
essa era certamente ascendente poiché la prima prova aveva
registrato il valore di xxx e la seconda quello di xxx.
Denuncia,
infine, la violazione di legge, laddove le corte territoriale avrebbe
disposto la confisca dell'auto con la quale è stato commesso il
reato, benché l'adozione di tale provvedimento oggi la legge demandi
all'autorità amministrativa.
CONSIDERATO
IN DIRITTO
Il
ricorso è infondato, ai limiti dell'inammissibilità.
Nessun
rilievo presenta la circostanza, segnalata dal ricorrente, che il
giudice del gravame, nel richiamare i contenuti dispositivi della
sentenza di primo grado, ha riferito all'art. 444 cod. proc. pen. la
riduzione di pena applicata all'imputato per il rito prescelto. La
citazione è evidente frutto di errore, posto che, poco prima, la
sentenza impugnata aveva fatto espresso riferimento al giudizio
abbreviato scelto dall'imputato, in esito al quale è stata emessa la
sentenza di primo grado.
Generico,
poi, oltre che poco comprensibile, si presenta il riferimento a
presunti errori commessi dalla corte territoriale
nell'interpretazione dei motivi d'appello, in relazione ai quali il
ricorrente non chiarisce che cosa, a suo giudizio, era stato dedotto
in detti motivi di diverso rispetto ai temi della tempistica dei
rilievi etilometrici eseguiti dal personale di PG e della c.d. “curva
di Widmark”; temi puntualmente esaminati dal giudice del gravame.
Non
chiarisce, inoltre, il ricorrente in che termini i presunti errori
segnalati avrebbero inficiato l'iter argomentativo
della sentenza impugnata.
Certo
è che detto giudice, nell'affrontare il tema concernente il lasso di
tempo - indicato in circa mezz'ora (precisamente in 23 e 29 minuti
rispetto alle due prove) - trascorso tra il momento in cui l'imputato
si trovava alla guida dell'auto e quello di esecuzione
dell'alcoltest, ha con coerenza logica sostenuto, da un lato, che un
certo distacco temporale tra le due fasi è inevitabile, dall'altro,
che il tempo nel caso di specie trascorso non aveva in alcun modo
condizionato il rilevamento alcolemico.
Il
tasso rilevato (1,81 e 1,88 g/l nelle due prove), del resto, è
perfettamente coincidente con i dati sintomatici registrati dagli
agenti di PG, che avevano segnalato come, secondo quanto si legge
nella sentenza impugnata, il (Omissis), al momento del controllo,
emanasse “alito fortemente vinoso” e fosse “malfermo sulle
gambe”.
Peraltro,
nel contestare il giudizio di irrilevanza, espresso dalla corte
territoriale, del tempo trascorso tra le predette fasi, il
ricorrente, non indica le ragioni per le quali tale lasso di tempo
avrebbe dovuto avere incidenza sull'accertamento etilometrico, né in
che termini ciò sarebbe avvenuto. Mentre il riferimento, nella
sentenza impugnata, alla necessità che detto accertamento debba
avvenire entro un breve arco temporale, non presenta incoerenza
alcuna rispetto a quanto poco prima nella stessa sostenuto circa
l'inevitabilità del trascorrere di un certo distacco di tempo tra il
momento del controllo e quello dell'esecuzione dell'alcoltest (nel
caso specie indicato, rispetto al primo dei due test, in 23 minuti).
Quanto
ai rilievi concernenti il tempo trascorso tra le due prove (sei
minuti invece dei cinque indicati nel regolamento di esecuzione e di
attuazione del codice della strada), ne rileva la Corte la manifesta
infondatezza, oltre che la genericità, atteso che nel ricorso non si
chiarisce quale determinante rilievo la differenza di un minuto possa
avere avuto sui risultati dall'accertamento, specie ove si consideri
che la prima prova aveva fornito un risultato già eloquente (1,81
g/l).
Inesistente
è anche il vizio motivazionale dedotto con riguardo alle
problematiche concernenti la c.d. “curva di Widmark”.
In
realtà, la corte territoriale, a tale proposito, non ha sostenuto
che la curva in questione fosse, nel caso dell’(Omissis), in fase
discendente o ascendente, ma solo che, ove anche fosse stata in fase
ascendente (cioè entro l'intervallo di circa un'ora dall'assunzione
della bevanda alcolica), l'imputato, per contrastare i dati obiettivi
dell'alcoltest - unici elementi probatori posti all'attenzione dei
giudici del merito - avrebbe dovuto dar conto di tale ipotesi,
quantomeno indicando quanto tempo prima del fermo dell'auto egli
aveva assunto detta bevanda.
Argomentazione
del tutto condivisibile, che non giustifica alcuno dei rilievi svolti
dal ricorrente.
Neanche
con riguardo alla decisione di confisca dell'auto, le censure
proposte si presentano fondate.
L'art.
186 del c.d.s., come novellato dal d.l. n. 92 del 2008, convertito
nella legge n. 125/2008, prevede, per il reato di guida in stato di
ebbrezza alcolica, allorché il tasso alcolico registrato sia
superiore, come nel caso di specie, a 1,50 g/I, - ove anche il
procedimento sia definito con pena patteggiata o sia disposta la
sospensione condizionale della pena - la confisca del veicolo con il
quale è stata commessa l'infrazione, salvo che esso appartenga a
persona estranea al reato.
A
tale statuizione non può sottrarsi il giudice penale, pur dopo le
modifiche apportate alla predetta norma dalla legge n. 120 del 2010.
Invero, l'attribuzione alla confisca della natura di sanzione
amministrativa accessoria, non ne ha eliminato il carattere della
obbligatorietà e, in conseguenza, non ha fatto venir meno l'obbligo
del giudice, ricorrendone i presupposti, di disporla con la sentenza,
anche di patteggiamento, che accerti la commissione del reato sopra
indicato (Cass. nn. 41080/10, 12313/12). Ciò, peraltro, analogamente
a quanto avviene per l'applicazione della sanzione della sospensione
della patente di guida, la cui natura amministrativa non incide
sull'obbligo del giudice di applicarla, nei casi previsti dalla
legge, raccordandosi con l'autorità amministrativa incaricata
dell'esecuzione.
In
conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente
condannato al pagamento delle spese processuali.
Per
questi motivi
Rigetta
il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
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