N. 04923/2013REG.PROV.COLL.
N. 02423/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il
Consiglio di Stato
in
sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha
pronunciato la presente
SENTENZA
sul
ricorso numero di registro generale 2423 del 2013, proposto da:
Societa' Cooperativa Per Azioni L'Aquila 2009, rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Maleddu, Sergio Fiorenzano, con domicilio eletto presso Angelo Maleddu in Roma, via del Tempio, 1;
Societa' Cooperativa Per Azioni L'Aquila 2009, rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Maleddu, Sergio Fiorenzano, con domicilio eletto presso Angelo Maleddu in Roma, via del Tempio, 1;
contro
Consorzio
Madonna del Carmine; Impresa Mancini Srl, rappresentata e difesa
dall'avv. Cesidio Gualtieri, con domicilio eletto presso Cesidio
Gualtieri in Roma, via Felice Barnabei, 5;
per
la riforma
della
sentenza del T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA: SEZIONE I n. 00877/2012, resa
tra le parti, concernente diniego sull'istanza ostensiva avente per
oggetto il verbale dell'assemblea del consorzio
Visti
il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio di Impresa Mancini Srl;
Viste
le memorie difensive;
Visti
tutti gli atti della causa;
Relatore
nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2013 il Cons. Antonio
Bianchi e uditi per le parti gli avvocati F. Corti, A. L'Abbate su
delega di C. Gualtieri;
Ritenuto
e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
e DIRITTO
Il
Consorzio Madonna del Carmine, consorzio obbligatorio costituito ai
sensi dell’O.P.C.M. n. 3820 del 12 novembre 2009 con la funzione di
gestire in modo unitario la ricostruzione nella città di Aquila
degli immobili danneggiati dal terremoto dell’aprile del 2009, ha
avviato la procedura dei lavori di rifacimento dell’aggregato
edilizio di propria competenza, invitando vari operatori economici,
tra cui la società cooperativa consortile per azioni L’Aquila 2009
(in seguito L’Aquila 2009).
Detta
società ha corrisposto all’invito di cui sopra, presentando
specifica offerta.
All’esito
della valutazione delle offerte il Consorzio, nell’assemblea tenuta
il 13 aprile 2012, ha affidato i lavori all’impresa Mancini S.r.l..
L’Aquila
2009 ha, quindi, formulato istanza di accesso al verbale di tale
assemblea consortile.
Sennonché
il Consorzio, con nota del 4 giugno 2012, ha esplicitamente respinto
l’istanza.
Avverso
detta nota di diniego, l’Aquila 2009 ha proposto ricorso al Tar
Abruzzo, chiedendone l’annullamento con il conseguente
riconoscimento del suo diritto al richiesto accesso.
Il
Tar adito, con sentenza n. 877 del 2012, ha respinto il ricorso
ritenendo, in buona sostanza, il Consorzio una figura soggettiva di
diritto privato che agisce in regime di diritto privato, con natura
assimilabile alle associazioni senza scopo di lucro e, come tale,
sottratto al regime fissato dalle legge n. 241 del 1990 in materia di
accesso.
Avverso
la predetta sentenza, l’Aquila 2009 ha interposto l’odierno
appello, chiedendone l’integrale riforma.
Assume
nello specifico che, indipendentemente dalla natura privata che si
deve riconoscere al Consorzio, lo stesso resta comunque soggetto alla
disciplina in materia di accesso di cui agli artt. 22 e seguenti
della legge n. 241 del 1990, attesa l’attività di pubblico
interesse svolta.
Si
è costituita in giudizio l’impresa Mancini S.r.l., chiedendo il
rigetto del gravame, siccome infondato.
Alla
camera di consiglio del 31 luglio 2013, la causa è stata trattenuta
in decisione.
L’appello
merita accoglimento.
Ed
invero, l’art. 22 della L. 241/90 sopra menzionato dispone
espressamente che: “Ai
fini del presente capo si intende: (…) e) per <<pubblica
amministrazione>> tutti i soggetti di diritto pubblico e i
soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di
pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”.
Per
i particolari fini considerati dalla norma ,quindi, la nozione di
“pubblica
amministrazione”
risulta di ben più ampia portata rispetto a quella contenuta in
altri settori ordinamentali ( quale ad esempio quello della
contrattualistica pubblica ), estendendosi anche, per quanto di
interesse in questa sede, ai soggetti privati tout
court
, laddove l’attività da questi posta in essere risulti
genericamente di pubblico
interesse
.
Ne
consegue che, in tema di accesso ai documenti amministrativi, è
sufficiente che un soggetto di diritto privato ponga in essere una
attività che corrisponda ad un pubblico interesse, perché lo stesso
assuma la veste di “pubblica
amministrazione”
e come tale sia assoggettato alla specifica normativa di settore.
In
altri termini, è sufficiente che il soggetto presso cui si pratica
l’accesso, ancorchè di diritto privato, svolga un’attività che
sia riconducibile sul piano oggettivo ad un pubblico interesse inteso
in senso lato, perché a quest’ultimo sia applicabile la disciplina
fissata dalla legge n. 241 del 1990 in materia in accesso.
Ciò
posto, non vi è dubbio che nella specie il Consorzio,ancorchè di
natura privata, svolga sul piano oggettivo un’attività di pubblico
interesse intesa in senso lato, come sopra precisato.
Ed
infatti in primo luogo, come già rilevato, lo stesso è stato
costituito in via obbligatoria ai sensi dell’O.P.C.M. n. 3820 del
12 novembre 2009 , allo scopo di perseguire il pubblico interesse
sotteso alla ricostruzione del patrimonio immobiliare danneggiato
dall’evento sismico del 2009.
E’
di tutta evidenza, invero, che siffatta ricostruzione non corrisponde
solo agli interessi dei singoli proprietari privati, ma corrisponde
altresì lato
sensu
all’interesse pubblico sotteso al recupero sotto il profilo
strutturale,igienico-sanitario,architettonico,estetico, e monumentale
di interi comparti immobiliari cittadini distrutti dal sisma che ha
colpito la città dell’Aquila.
In
secondo luogo, proprio in ragione degli interessi pubblici coinvolti,
l’attività del Consorzio è stata sottoposta alla vigilanza ed al
potere sostitutivo di uno specifico Commissario, la cui figura non
avrebbe ragione di esistere, laddove il Consorzio perseguisse fini di
natura esclusivamente privata.
In
terzo luogo, l’attività di ricostruzione affidata al Consorzio è
finanziata con fondi pubblici, ciò che si giustifica solo ove la
stessa corrisponda oggettivamente anche ad un pubblico interesse
inteso in senso ampio.
Ne
consegue che il Consorzio, ponendo in essere sul piano oggettivo una
attività di pubblico interesse,viene ad assumere la veste di
“pubblica
amministrazione”
agli specifici fini di cui agli articoli 22 e seguenti della L.
241/1990 e, conseguentemente, resta soggetto alla relativa disciplina
fissata in materia di accesso, contrariamente a quanto ritenuto dal
primo giudice.
Tanto
premesso, il Collegio ritiene comunque opportuno di dover precisare
che il riconoscimento del diritto dell’Aquila 2009 di accedere agli
atti del Consorzio, non comporta l’automatica possibilità per la
stessa società di attivare in sede amministrativa qualsivoglia
iniziativa di natura procedimentale o processuale, atteso che per
tali fini resta in ogni caso ferma la necessità di dimostrare la
sussistenza della diversa e specifica legittimazione ( sia attiva che
passiva ) normativamente richiesta.
Conclusivamente
il ricorso in epigrafe deve essere accolto e, in riforma della
sentenza appellata, deve essere riconosciuto il diritto della società
l’Aquila 2009 di accedere agli atti del Consorzio Madonna del
Carmine, il quale dovrà consentire il relativo accesso entro il
termine di venti giorni dalla comunicazione e/o notificazione della
presente sentenza, mediante esame e/o estrazione copia di quanto
richiesto.
Sussistono
giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese
dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (sezione Quinta),
definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato lo
accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata:
-riconosce
il diritto della società l’Aquila 2009 di accedere agli atti del
Consorzio Madonna del Carmine ;
-
ordina al Consorzio Madonna del Carmine di consentire l’accesso
agli atti richiesti nel termine di venti giorni dalla comunicazione
e/o notificazione della presente decisione,mediante l’esame e/o
l’estrazione di copia degli stessi.
Spese
compensate dei due gradi di giudizio.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
Così
deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2013,
con l’intervento dei magistrati:
Alessandro
Pajno, Presidente
Paolo
Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere
Antonio
Bianchi, Consigliere, Estensore
Nicola
Gaviano, Consigliere
Carlo
Schilardi, Consigliere
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L'ESTENSORE
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IL
PRESIDENTE
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DEPOSITATA
IN SEGRETERIA
Il
07/10/2013
IL
SEGRETARIO
(Art.
89, co. 3, cod. proc. amm.)
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