SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II
SENTENZA
19 MARZO 2014, N. 6436
SENTENZA
sul
ricorso 21377/2008 proposto da:
(OMISSIS)
C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avv.
(OMISSIS);
-
ricorrente -
contro
CONDOMINIO
VIA (OMISSIS), IN PERSONA DELL’AMM.RE;
-
intimato -
avverso
la sentenza n. 267/2007 del TRIBUNALE di ENNA, depositata il
12/06/2007;
udita
la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
04/02/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;
udito
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVATO
Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
(OMISSIS)
ricorre a questa Corte per la cassazione della sentenza n. 267/2007
del Tribunale di Enna, con la quale veniva rigettato l’appello
dalla stessa proposto avverso la decisione del Giudice di Pace di
Piazza Armerina n. 92/2004.
Col
detto provvedimento il Giudice di prime cure aveva rigettato
l’opposizione proposta dalla (OMISSIS) avverso il D.I. n. 8/2003,
con cui le era stato ingiunto, quale condomina, di pagare al
Condominio di via (OMISSIS) la somma di euro 1.698,72 a titolo di
dovute spese per il rifacimento della facciata dell’edificio
condominiale in forza di delibera assunta all’unanimita’ dai
condomini nell’assemblea del 30 gennaio 2001.
La
ricorrente adduce a fondamento dell’atto con cui ha interposto
gravame innanzi a questa Corte tre ordini di motivi, assistiti dalla
formulazione di quesiti ai sensi dell’articolo 366
bis c.p.c..
MOTIVI
DELLA DECISIONE
1.-
Con il primo motivo del ricorso si denuncia l’”illogicita’ e
contraddittorieta’ della motivazione” dell’impugnata sentenza.
Parte
ricorrente “a termini dell’articolo 366
bis c.p.c.,
fa, dunque rilevare che il Tribunale di Enna ha operato una
ricostruzione del fatto storico erronea, perche’ in insanabile
contrasto con gli elementi materiali acquisiti nel fascicolo
processuale: il ricorso per decreto ingiuntivo fu, infatti, chiesto
dal Condominio per il mancato pagamento, da parte della (OMISSIS),
delle spese per il rifacimento della facciata, circostanza negata dal
giudice a quo”.
L’esposto
motivo non puo’ essere accolto.
Lo
stesso, svolto in modo da rendere difficilmente intellegibile
l’individuazione del fatto decisivo ai fini del decidere, si
risolve – in sostanza – in una istanza di riesame della decisione
assunta con l’impugnata sentenza.
Il
Giudice di merito ha rigettato la proposta opposizione a D.I. in
quanto quest’ultimo fu correttamente emesso sulla base del bilancio
consuntivo dell’anno 2000, approvato con delibera – fra l’altro
– mai impugnata dalla (OMISSIS).
Quindi
la doglianza, in punto, avanzata dall’odierna ricorrente e’ del
tutto infondata ed il motivo deve, correlativamente, respingersi.
2.-
Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia la “violazione e
falsa applicazione di legge”.
“allorche’
un condomino abbia approvato il bilancio preventivo o consuntivo
delle spese, si puo’ ritenere che esso costituisca idoneo titolo
sulla base del quale ottenere un provvedimento in via monitoria per
tutte le spese ivi descritte, anche provvisoriamente esecutivo ex
articolo 63
disp. att. c.c.,
sebbene dal medesimo verbale di approvazione del bilancio risulti la
mancata approvazione di una singola voce di spesa tra quelle
descritte?”.
Il
motivo e’ infondato e va respinto.
L’amministratore
di condominio puo’ e deve ricorrere al procedimento monitorio ex
articolo 63
disp. att. c.p.c.,
cosi’ come nella fattispecie, allorquando un condomino sia moroso
rispetto alle quote addebitategli a seguito di approvazione del
bilancio da parte dell’assemblea dei condomini.
La
circostanza, da ultimo addotta nel quesito, della eventuale mancanza
di una singola voce di spesa, non risulta suffragata – anche in
ossequio al noto principio dell’autosufficienza – in modo
adeguato e generico.
Deve,
peraltro, rammentarsi che – secondo nota ed univoca giurisprudenza
– l’opposizione del condomino al D.I. ex articolo 63 cit. non
puo’ mai estendersi a questioni relative alla annullabilita’ o
nullita’ della delibera condominiale di approvazione delle spese,
delibera che dovra’ impugnata separatamente ex articolo 1137
c.c..
Il
motivo, in quanto infondato, deve, pertanto essere respinto.
3.-
Con il terzo motivo del ricorso si denuncia la “nullita’ della
sentenza per violazione del principio del tantum devolutum quantum
appellatum”.
“Puo’
il Giudice di appello prendere posizione, in sentenza, circa una
questione di incompetenza sollevata in primo grado dal convenuto e
rigettata dal giudice di prime cure, il relazione alla quale non era
stato proposto appello principale, ne’ appello incidentale, ne’
sia stata riproposta dall’appellato ex articolo 346
c.p.c.?”.
Il
motivo in esame, in quanto, infondato va, al parie degli altri dianzi
esposti, respinto.
Nell’impugnata
sentenza non vi e’ “presa di posizione alcuna” in ordine a
questioni di competenza.
Neppure
l’odierna parte ricorrente risulta aver documentato in atti proprie
sollevate questioni di tal genere al riguardo.
4.
– Alla stregua di quanto innanzi esposto e ritenuto il ricorso
deve, quindi, rigettarsi.
P.Q.M.
La
Corte rigetta il ricorso.
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