MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA
DECRETO
10 marzo 2014, n. 55
Regolamento
recante la determinazione dei
parametri per la liquidazione dei
compensi per la professione forense,
ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge
31 dicembre 2012, n. 247. (14G00067)
(GU n.77 del 2-4-2014) Vigente al: 3-4-2014
Capo
I
Disposizioni
generali
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visti
gli articoli 1, comma 3, e 13 comma 6,
della legge 31 dicembre 2012, n. 247; Sulla
proposta del Consiglio nazionale forense pervenuta in data 24 maggio
2013;
Udito
il parere del Consiglio di Stato, espresso
dalla Sezione consultiva per gli atti normativi
nell’adunanza del 24 ottobre 2013;
Vista
la trasmissione dello schema di regolamento alle
competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Visto
l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista
la nota del 10 marzo 2014, con la
quale lo schema di regolamento e’ stato
comunicato al Presidente del Consiglio
dei ministri;
Adotta
il seguente regolamento:
Art.
1 Ambito applicativo
1.
Il presente regolamento disciplina
per le prestazioni professionali i
parametri dei compensi all’avvocato quando
all’atto dell’incarico o successivamente il compenso non sia
stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata
determinazione consensuale degli stessi,
comprese le ipotesi di liquidazione
nonche’ di prestazione nell’interesse di terzi o
prestazioni officiose previste dalla legge, ferma
restando - anche in caso di
determinazione contrattuale del compenso – la disciplina del
rimborso spese di cui al successivo articolo 2.
Art.
2 Compensi e spese
1.
Il compenso dell’avvocato e’
proporzionato all’importanza dell’opera.
2.
Oltre al compenso e al rimborso delle spese
documentate in relazione alle singole prestazioni,
all’avvocato e’ dovuta – in ogni caso ed anche in
caso di determinazione contrattuale – una somma per rimborso
spese forfettarie di regola nella misura del 15 per
cento del compenso totale per la
prestazione, fermo restando quanto previsto
dai successivi articoli 5, 11 e 27 in materia di
rimborso spese per trasferta.
Art.
3 Applicazione analogica
1.
Nell’ambito dell’applicazione dei precedenti articoli 1 e 2,
per i compensi ed i rimborsi non regolati da specifica
previsione si ha riguardo alle
disposizioni del presente decreto che
regolano fattispecie analoghe. Capo II
Disposizioni
concernenti l’attivita’ giudiziale
Art. 4 Parametri
generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale
1.
Ai fini della liquidazione del compenso si tiene
conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio
dell’attivita’ prestata, dell’importanza,
della natura, della difficolta’ e
del valore dell’affare, delle condizioni
soggettive del cliente, dei risultati conseguiti,
del numero e della complessita’
delle questioni giuridiche e di
fatto trattate. In ordine alla
difficolta’ dell’affare si
tiene particolare conto
dei contrasti giurisprudenziali, e
della quantita’ e del
contenuto della corrispondenza che risulta essere
stato necessario intrattenere con il cliente e con
altri soggetti. Il giudice tiene conto dei
valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione
dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola,
fino all’80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per
la fase istruttoria l’aumento e’ di regola fino
al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per
cento.
2.
Quando in una causa l’avvocato assiste piu’ soggetti
aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico
puo’ di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il
primo nella misura del 20 per cento, fino a un
massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento
per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo
di venti. La disposizione di cui al periodo
precedente si applica quando piu’ cause
vengono riunite, dal momento dell’avvenuta riunione e nel
caso in cui l’avvocato assiste un solo soggetto contro piu’
soggetti.
3.
Quando l’avvocato assiste ambedue i coniugi nel procedimento
per separazione consensuale e nel divorzio
a istanza congiunta, il compenso e’
liquidato di regola con una maggiorazione del
20 per cento su quello altrimenti liquidabile per
l’assistenza di un solo soggetto.
4.
Nell’ipotesi in cui, ferma l’identita’ di posizione
processuale dei vari soggetti, la prestazione
professionale nei confronti di questi non
comporta l’esame di specifiche e distinte
questioni di fatto e di diritto,
il compenso altrimenti liquidabile
per l’assistenza di un solo soggetto e’ di regola
ridotto del 30 per cento.
5.
Il compenso e’ liquidato per fasi. Con riferimento alle
diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:
a) per fase di studio della controversia: l’esame e lo studio
degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le
ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la
conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al
cliente, precedenti la costituzione
in giudizio; b) per fase introduttiva del giudizio:
gli atti introduttivi del giudizio e di
costituzione in giudizio, e il relativo esame
incluso quello degli allegati, quali
ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse,
chiamate di terzo ed esame delle relative
autorizzazioni giudiziali, l’esame di provvedimenti giudiziali
di fissazione della prima udienza, memorie iniziali,
interventi, istanze, impugnazioni, le
relative notificazioni, l’esame delle
corrispondenti relate, l’iscrizione a ruolo, il
versamento del contributo unificato,
le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di
firma o l’esame della procura notarile, la formazione
del fascicolo e della posizione della pratica in
studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;
c) per fase istruttoria: le richieste
di prova, le memorie illustrative o di
precisazione o integrazione delle domande o
dei motivi d’impugnazione, eccezioni e conclusioni, l’esame
degli scritti documenti delle altre parti
o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso
e in funzione dell’istruzione, gli adempimenti o le
prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti
giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad
attivita’ istruttorie, gli atti necessari per la
formazione della prova o del mezzo istruttorio anche
quando disposto d’ufficio, la designazione di
consulenti di parte, l’esame delle corrispondenti
attivita’ e designazioni delle altre parti,
l’esame delle deduzioni dei consulenti d’ufficio o delle altre
parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti
nel corso del giudizio compresi quelli
al contumace, le relative richieste di
copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma,
le dichiarazioni rese nei casi previsti
dalla legge, le deduzioni a verbale, le
intimazioni dei testimoni, comprese
le notificazioni e l’esame delle
relative relate, i procedimenti comunque
incidentali comprese le querele di falso e quelli
inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine
di valutare il grado di complessita’ della fase
rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte,
necessarie o autorizzate dal giudice,
comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le
plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le
plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase
rileva ai fini della liquidazione
del compenso quando effettivamente svolta; d) per
fase decisionale: le precisazioni delle
conclusioni e l’esame di quelle delle altre
parti, le memorie, illustrative
o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito
ed esame, la discussione orale, sia in camera
di consiglio che in udienza pubblica,
le note illustrative accessorie a
quest’ultima, la redazione e il deposito delle
note spese, l’esame e la registrazione o pubblicazione
del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le
richieste di copie al cancelliere, il
ritiro del fascicolo, l’iscrizione di
ipoteca giudiziale del provvedimento
conclusivo stesso; il giudice, nella liquidazione della fase,
tiene conto, in ogni caso, di tutte le attivita’
successive alla decisione e che non rientrano, in
particolare, nella fase di cui alla lettera e); e) per
fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo:
la disamina del titolo esecutivo, la
notificazione dello stesso unitamente
al precetto, l’esame delle
relative relate, il pignoramento
e l’esame del relativo verbale,
le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni,
gli atti d’intervento, le
ispezioni ipotecarie, catastali, l’esame dei relativi atti;
f) per fase istruttoria e di
trattazione del procedimento esecutivo:
ogni attivita’ del procedimento stesso non compresa
nella lettera e), quali le assistenze all’udienza o agli atti
esecutivi di qualsiasi tipo.
6.
Nell’ipotesi di conciliazione giudiziale o
transazione della controversia, la liquidazione del
compenso e’ di regola aumentato fino a
un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la
fase decisionale fermo quanto maturato per
l’attivita’ precedentemente svolta.
7.
Costituisce elemento di valutazione
negativa, in sede di liquidazione giudiziale
del compenso, l’adozione di condotte abusive tali
da ostacolare la definizione dei
procedimenti in tempi ragionevoli.
8.
Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del
soccombente costituito puo’ essere aumentato fino a un terzo
rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le
difese della parte vittoriosa sono risultate
manifestamente fondate.
9.
Nel caso di responsabilita’ processuale ai sensi
dell’articolo 96 del codice di procedura
civile, ovvero, comunque, nei
casi d’inammissibilita’ o improponibilita’
o improcedibilita’ della domanda, il
compenso dovuto all’avvocato del soccombente e’
ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni
esplicitamente indicate nella motivazione, del 50 per
cento rispetto a quello
altrimenti liquidabile.
10.
Nel caso di controversie a norma dell’articolo
140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
il compenso puo’ essere aumentato fino al triplo rispetto a
quello altrimenti liquidabile.
Art.
5 Determinazione del valore della controversia
Nella
liquidazione dei compensi a carico del
soccombente, il valore della causa – salvo quanto
diversamente disposto dal presente comma – e’
determinato a norma del codice di procedura civile.
Nei giudizi per azioni surrogatorie e
revocatorie, si ha riguardo all’entita’
economica della ragione di credito
alla cui tutela l’azione e’ diretta, nei
giudizi di divisione alla quota o
ai supplementi di quota o all’entita’ dei conguagli
in contestazione. Quando nei giudizi di divisione la
controversia interessa anche la massa da
dividere, si ha riguardo a quest’ultima. Nei
giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni,
si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla
parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.
In ogni caso si ha riguardo al valore
effettivo della controversia, anche in relazione
agli interessi perseguiti dalle parti, quando
risulta manifestamente diverso da quello presunto
a norma del codice di procedura civile o alla legislazione
speciale.
Nella
liquidazione dei compensi a carico del
cliente si ha riguardo al valore corrispondente
all’entita’ della domanda. Si ha riguardo
al valore effettivo della controversia
quando risulta manifestamente diverso da quello presunto
anche in relazione agli interessi perseguiti
dalle parti.
3.
Nelle cause davanti agli organi di giustizia, nella liquidazione a
carico del cliente si ha
riguardo all’entita’
economica dell’interesse sostanziale che il cliente intende
perseguire; nella liquidazione a carico del
soccombente si ha riguardo
all’entita’ economica dell’interesse sostanziale che
riceve tutela attraverso la decisione. In relazione alle
controversie in materia di
pubblici contratti, l’interesse sostanziale perseguito dal
cliente privato e’ rapportato all’utile effettivo o
ai profitti attesi dal
soggetto aggiudicatario o dal soggetto escluso.
4.
Nelle cause davanti agli organi di giustizia
tributaria il valore della controversia e’ determinato
in conformita’ all’importo delle imposte, tasse,
contributi e relativi accessori oggetto
di contestazione, con il limite di un quinquennio
in caso di oneri poliennali.
5.
Qualora il valore effettivo della
controversia non risulti determinabile mediante
l’applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si
considerera’ di valore indeterminabile.
6.
Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e
a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non
superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell’oggetto
e della complessita’ della controversia.
Qualora la causa di valore
indeterminabile risulti di particolare importanza per lo
specifico oggetto, il numero e la complessita’ delle questioni
giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei
risultati utili, anche di carattere
non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e
a questi fini entro lo scaglione fino a euro
520.000,00.
Art.
6 Cause di valore superiore ad euro 520.000,00
1.
Alla liquidazione dei compensi per le controversie
di valore superiore a euro 520.000,00
si applica di regola il
seguente incremento percentuale: per le controversie da
euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per
cento in piu’ dei parametri numerici previsti per le
controversie di valore fino a euro 520.000,00; per le controversie
da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento
in piu’ dei parametri numerici previsti per le controversie
di valore sino ad euro 1.000.000,00;
per le controversie da euro 2.000.000,01
ad euro 4.000.000,00 fino al 30 per cento in piu’
dei parametri numerici previsti per le controversie di
valore sino ad euro 2.000.000,00; per le
controversie da euro 4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00
fino al 30 per cento in piu’ dei parametri
numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro
4.000.000,00; per le controversie di valore superiore ad euro
8.000.000,00 fino al 30 per cento in piu’ dei
parametri numerici previsti per le cause
di valore sino ad euro 8.000.000,00; tale ultimo criterio
puo’ essere utilizzato per ogni
successivo raddoppio del valore
della controversia.
Art.
7 Giudizi non compiuti
1.
Per l’attivita’ prestata dall’avvocato nei giudizi
iniziati ma non compiuti, si liquidano i compensi
maturati per l’opera svolta fino
alla cessazione, per qualsiasi
causa, del rapporto professionale.
Art.
8 Pluralita’ di difensori e societa’ professionali
Quando
incaricati della difesa sono piu’ avvocati, ciascuno
di essi ha diritto nei confronti del cliente ai
compensi per l’opera prestata, ma
nella liquidazione a carico del
soccombente sono computati i compensi per un solo
avvocato.
2.
All’avvocato incaricato di svolgere funzioni di
domiciliatario, spetta di regola un
compenso non inferiore al 20 per
cento dell’importo previsto dai parametri di cui alle tabelle
allegate per le fasi processuali che lo stesso
domiciliatario ha effettivamente seguito e,
comunque, rapportato alle prestazioni
concretamente svolte.
Se
l’incarico professionale e’ conferito a
una societa’ di avvocati si applica il compenso
spettante a un solo professionista, anche se la
prestazione e’ svolta da piu’ soci.
Art.
9 Praticanti avvocati abilitati al patrocinio
Ai
praticanti avvocati abilitati al patrocinio e’ liquidata
di regola la meta’ dei compensi spettanti all’avvocato.
Art.
10 Procedimenti arbitrali rituali e irrituali
Per
i procedimenti arbitrali rituali ed irrituali, agli
arbitri sono di regola dovuti i compensi previsti sulla
base dei parametri numerici di cui alla tabella
allegata.
Agli
avvocati chiamati a difendere in arbitrati,
rituali o irrituali, sono di regola liquidati i compensi
previsti dai parametri di cui alla tabella n. 2.
Art.
11 Trasferte 1. Per gli affari e le
cause fuori dal luogo ove svolge
la professione in modo prevalente, all’avvocato incaricato
della difesa e’ di regola liquidata l’indennita’ di
trasferta e il rimborso delle spese a norma dell’articolo
27 della materia stragiudiziale.
Capo
III
Disposizioni
concernenti l’attivita’ penale
Art. 12 Parametri
generali per la determinazione dei compensi
1.
Ai fini della liquidazione del
compenso spettante per l’attivita’
penale si tiene conto delle caratteristiche, dell’urgenza e
del pregio dell’attivita’ prestata, dell’importanza, della
natura, della complessita’ del procedimento, della
gravita’ e del numero delle imputazioni, del
numero e della complessita’ delle
questioni giuridiche e di fatto trattate, dei
contrasti giurisprudenziali, dell’autorita’
giudiziaria dinanzi cui si svolge la
prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei
documenti da esaminare, della continuita’ dell’impegno
anche in relazione alla frequenza di trasferimenti
fuori dal luogo ove svolge la professione
in modo prevalente, nonche’ dell’esito ottenuto
avuto anche riguardo alle conseguenze civili e
alle condizioni finanziarie del cliente.
Si tiene altresi’ conto del numero di udienze,
pubbliche o camerali, diverse da quelle
di mero rinvio, e del
tempo necessario all’espletamento delle attivita’
medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle
tabelle allegate, che, in applicazione
dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati
fino all’80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento.
2.
Quando l’avvocato assiste piu’ soggetti
aventi la stessa posizione processuale, il
compenso unico puo’ di regola
essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura
del 20 per cento, fino a un massimo di dieci
soggetti, e del 5 per cento per ogni
soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di
venti. La disposizione del periodo precedente si applica
anche quando il numero delle parti ovvero delle imputazioni e’
incrementato per effetto di riunione di piu’
procedimenti, dal momento della disposta riunione, e anche
quando il professionista difende una parte contro piu’
parti, sempre che la prestazione non comporti l’esame di
medesime situazioni di fatto o di diritto.
Quando, ferma l’identita’ di
posizione processuale, la prestazione professionale non
comporta l’esame di specifiche e distinte
situazioni di fatto o di diritto in relazione ai
diversi imputati e in rapporto alle contestazioni,
il compenso altrimenti liquidabile per l’assistenza di
un solo soggetto e’ di regola
ridotto del 30 per cento. Per
le liquidazioni delle prestazioni svolte
in favore di soggetti ammessi al patrocinio
a spese dello Stato a norma del testo unico delle spese di
giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, si tiene specifico
conto della concreta incidenza degli
atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona
difesa.
3.
Il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle
diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:
a) per fase di studio, ivi compresa
l’attivita’ investigativa: l’esame e studio degli
atti, le ispezioni dei luoghi, la
iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente,
i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o
orali, che esauriscano l’attivita’ e sono
resi in momento antecedente
alla fase introduttiva; b) per fase
introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi
quali esposti, denunce querele,
istanze richieste
dichiarazioni, opposizioni, ricorsi,
impugnazioni, memorie,
intervento del responsabile civile e la citazione
del responsabile civile; c) per fase
istruttoria o dibattimentale: le richieste,
gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed
attivita’ istruttorie procedimentali o
processuali anche preliminari, rese anche in
udienze pubbliche o in camera di
consiglio, che sono funzionali alla ricerca di
mezzi di prova, alla formazione
della prova, comprese liste, citazioni e le relative
notificazioni, l’esame dei consulenti, testimoni, indagati o
imputati di reato connesso o collegato;
d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le
repliche, l’assistenza alla discussione delle altre parti
processuali sia in camera di consiglio che in
udienza pubblica. Art. 13 Giudizi non compiuti 1.
Se il procedimento o il processo non sono portati a termine
per qualsiasi causa o sopravvengono cause estintive del reato,
ovvero il cliente o l’avvocato recedono dal mandato,
sono liquidati i compensi maturati per
l’opera svolta fino alla
data di cessazione dell’incarico
ovvero a quella di pronunzia della causa estintiva.
Art.
14
Incarico
conferito a societa’ di avvocati 1. Se l’incarico
professionale e’ conferito a una
societa’ di avvocati si applica il compenso spettante a
un solo professionista, anche se la prestazione e’
svolta da piu’ soci. Art. 15 Trasferte 1. Per gli
affari e le cause fuori dal
luogo ove svolge la professione
in modo prevalente,
all’avvocato e’ liquidata un’indennita’
di trasferta e un rimborso delle
spese, a norma dell’articolo 27 della materia
stragiudiziale.
Art.
16 Parte civile
All’avvocato
della persona offesa, della parte
civile, del responsabile civile e del
civilmente obbligato si applicano
i parametri numerici previsti dalle tabelle allegate. Art.
17 Praticanti avvocati abilitati al patrocinio 1. Ai
praticanti avvocati abilitati al patrocinio e’ liquidata
di regola la meta’ dei compensi spettanti all’avvocato.
Capo
IV
Disposizioni
concernenti l’attivita’ stragiudiziale
Art. 18 Compensi
per attivita’ stragiudiziale
1.
I compensi liquidati per prestazioni
stragiudiziali sono onnicomprensivi in relazione ad
ogni attivita’ inerente l’affare.
Art.
19 Parametri generali per la determinazione dei compensi
1.
Ai fini della liquidazione del compenso si tiene
conto delle caratteristiche, dell’urgenza, del
pregio dell’attivita’ prestata, dell’importanza
dell’opera, della natura, della difficolta’ e
del valore dell’affare, della quantita’
e qualita’ delle attivita’ compiute, delle
condizioni soggettive del cliente, dei
risultati conseguiti, del numero e
della complessita’ delle
questioni giuridiche e in fatto
trattate. In ordine alla
difficolta’ dell’affare si tiene particolare conto di
contrasti giurisprudenziali rilevanti, della quantita’ e del
contenuto della corrispondenza che risulta essere
stato necessario intrattenere con il cliente e
con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi
di cui alla tabella allegata, che,
in applicazione dei parametri
generali, possono, di regola, essere
aumentati fino all’80 per cento,
o diminuiti fino al 50 per cento.
Art.
20 Prestazioni stragiudiziali svolte precedentemente o
in concomitanza con attivita’ giudiziali 1.
L’attivita’ stragiudiziale svolta prima o in
concomitanza con l’attivita’ giudiziale, che riveste
una autonoma rilevanza rispetto a quest’ultima, e’ di regola
liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata
tabella.
Art.
21 Determinazione del valore dell’affare
1.
Nella liquidazione dei compensi il
valore dell’affare e’ determinato – salvo
quanto diversamente disposto dal presente comma - a norma del
codice di procedura civile. In ogni caso si ha
riguardo al valore effettivo dell’affare, anche in
relazione agli interessi perseguiti dalla parte,
quando risulta manifestamente diverso
da quello presunto a norma del codice di
procedura civile o della legislazione
speciale.
2.
Per l’assistenza in procedure
concorsuali giudiziali e stragiudiziali
si ha riguardo al valore del credito
del cliente creditore o all’entita’ del passivo del
cliente debitore.
3.
Per l’assistenza in affari di
successioni, divisioni e liquidazioni si
ha riguardo al valore della quota
attribuita al cliente.
4.
Per l’assistenza in affari amministrativi
il compenso si determina secondo i criteri
previsti nelle norme dettate per
le prestazioni giudiziali, tenendo presente l’interesse
sostanziale del cliente.
5.
Per l’assistenza in affari in materia tributaria si ha
riguardo al valore delle imposte, tasse,
contributi e relativi accessori oggetto di
contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri
poliennali.
6.
Qualora il valore effettivo
dell’affare non risulti determinabile
mediante l’applicazione dei criteri sopra enunciati lo stesso
si considera di valore indeterminabile.
7.
Gli affari di valore indeterminabile si considerano di regola
e a questi fini di valore non inferiore
a euro 26.000,00 e non superiore a
euro 260.000,00, tenuto conto dell’oggetto
e della complessita’ dell’affare stesso.
Qualora il valore
effettivo dell’affare risulti di particolare importanza per
l’oggetto, per il numero e la complessita’ delle
questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli
effetti e dei risultati utili di qualsiasi
natura, anche non patrimoniale, il suo valore si
considera di regola e a questi fini
entro lo scaglione fino a euro 520.000,00.
Art.
22 Affari di valore superiore a euro 520.000,00
Alla
liquidazione dei compensi per gli
affari di valore superiore a euro
520.000,00 si applica di regola il
seguente incremento percentuale: per gli affari da euro
520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per
cento dei parametri numerici previsti per le controversie di
valore fino a euro 520.000,00; per gli affari da euro
1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 30
per cento dei parametri numerici previsti per le
controversie di valore sino ad euro
1.000.000,00; per gli affari da euro
2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00 fino al 30 per
cento dei parametri numerici previsti per le controversie di
valore sino ad euro 2.000.000,00; per gli affari da
euro 4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per
cento dei parametri numerici previsti per le
controversie di valore sino ad euro
4.000.000,00; per gli affari di
valore superiore ad euro 8.000.000,00, fino
al 30 per cento dei parametri numerici
previsti per gli affari di valore sino ad
euro 8.000.000,00; tale ultimo criterio puo’
essere utilizzato per ogni successivo raddoppio
del valore dell’affare.
Art.
23 Pluralita’ di difensori e societa’ professionali
1.
Se piu’ avvocati sono stati incaricati di prestare la loro
opera nel medesimo affare, a ciascuno di essi si liquidano i
compensi per l’opera prestata.
Se
l’incarico professionale e’ conferito a
una societa’ di avvocati si liquida il compenso
spettante a un solo professionista, anche se la
prestazione sara’ svolta da piu’ soci.
Art.
24 Praticanti avvocati abilitati al patrocinio
Ai
praticanti avvocati abilitati al patrocinio e’ liquidata
di regola la meta’ dei compensi spettanti all’avvocato.
Art.
25 Incarico non portato a termine 1. Per l’attivita’
prestata dall’avvocato negli incarichi iniziati ma non
compiuti, si liquidano i compensi maturati per l’opera
svolta fino alla cessazione,
per qualsiasi causa, del
rapporto professionale.
Art.
26 Prestazioni con compenso a percentuale
1.
Per le prestazioni in adempimento di un incarico
di gestione amministrativa, giudiziaria o convenzionale,
il compenso e’ di regola liquidato sulla base di una
percentuale, fino a un massimo del 5 per cento, computata
sul valore dei beni amministrati, tenendo altresi’ conto
della durata dell’incarico, della
sua complessita’ e dell’impegno
profuso.
Art.
27 Trasferte
1.
All’avvocato, che per
l’esecuzione dell’incarico
deve trasferirsi fuori dal luogo ove
svolge la professione in modo prevalente,
e’ liquidato il rimborso delle spese
sostenute e un’indennita’ di trasferta. Si tiene
conto del costo del soggiorno documentato dal
professionista, con il limite di un albergo
quattro stelle, unitamente, di regola, a una maggiorazione del
10 per cento quale rimborso delle spese accessorie;
per le spese di viaggio, in caso di
utilizzo di autoveicolo
proprio, e’ riconosciuta un’indennita’
chilometrica pari di regola a un quinto del costo
del carburante al litro, oltre alle
spese documentate di pedaggio autostradale e
parcheggio.
Capo
V
Disciplina
transitoria ed entrata in vigore
Art. 28 Disposizione
temporale
Le
disposizioni di cui al presente decreto si
applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata
in vigore.
Art.
29 Entrata in vigore
1.
Il presente decreto entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 10 marzo
2014 Il Ministro: Orlando
Visto,
il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 31
marzo 2014, n. 928