Cassazione
II civile n. 2859 del 7 febbraio 2014
SENTENZA
sul ricorso 6397/2008 proposto da;
(OMISSIS)
C.F. (OMISSIS) il quale elegge domicilio presso il suo studio in
(OMISSIS), rappresentato e difeso da se stesso, unitamente
all'avvocato (OMISSIS);
-
ricorrente - contro COND VIA (OMISSIS), IN PERSONA DELL'AMM.RE P.T.
P.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo
studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
-
controricorrente - e contro (OMISSIS), (OMISSIS);
-
intimati - avverso la sentenza n.4774/05 della CORTE DI APPELLO DI
ROMA, dep. il 9/11/05, nonche' avverso la sentenza n. 199/2007 della
CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/01/2007;
udita
la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12/12/2013 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;udito l'Avvocato
(OMISSIS) difensore di se stesso, che interviene durante la
relazione, la Corte lo ammette, e chiede l'accoglimento del
ricorso;
udito
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI
Francesca, che ha concluso per l'inammissibilita' o il rigetto del
ricorso.
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
1.-
Il tribunale di Roma, in parziale accoglimento della domanda proposta
nei confronti del Condominio di Via (OMISSIS) da (OMISSIS) e
(OMISSIS), condannava il convenuto al risarcimento dei danni
liquidati nella misura di lire 43.121.220, oltre accessori e spese,
derivanti dalle infiltrazioni provenienti dal lastrico solare del
fabbricato nell'appartamento sito all'ultimo piano di cui gli attori
erano comproprietari.
Dichiarava
chiuso il procedimento promosso ex articolo 669 duodecies
c.p.c., di attuazione del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo
700 c.p.c., con il quale era stata ordinata l'esecuzione delle
opere urgenti necessarie ad eliminare tali infiltrazioni, dando atto
dell'avvenuto rimborso da parte del convenuto del costo dei lavori
eseguiti dagli attori.
Avverso
tale decisione proponeva appello il Condominio, mentre gli attori
proponevano : appello incidentale con comparsa di costituzione
depositata il 23 aprile 2002, successivamente alla udienza di
comparizione del 21 settembre 2001, che peraltro era stata differita
ex articolo 168 bis c.p.c., u.c., al 13 giugno 2002, nonche'
autonomo atto di appello prospettando doglianze analoghe alle
precedenti.
Con
sentenza non definitiva del 29 settembre 2005 la Corte di appello di
Roma dichiarava inammissibili gli appelli incidentali proposti da
(OMISSIS) e (OMISSIS) sul rilievo che tali impugnazioni erano state
proposte il 23 aprile 2002 oltre il termine di venti giorni prima
della udienza di comparizione del 21 settembre 2001.
Disatteso
il motivo con il quale il Condominio aveva reiterato l'eccezione di
litispendenza, i Giudici disponevano, con riferimento al secondo
motivo di gravame con il quale l'appellante aveva dedotto la
estinzione del credito in forza di successivi pagamenti, la
rimessione della causa sul ruolo allo scopo di verificare i
presupposti per la sospensione o per la eventuale riunione del
presente giudizio in relazione ad altro giudizio pendente in
grado di appello (n. 8484/04) relativo alla sentenza n. 21271/04 del
tribunale di Roma emessa nei confronti del Condominio avente a
oggetto il risarcimento dei danni per la medesima causale
instaurato dagli attori nonche' dal padre (OMISSIS), nel quale venne
conclusa nel maggio 1996transazione fra il Condominio e
(OMISSIS).
Con
sentenza definitiva del 22 novembre 2006 la Corte di appello di Roma,
in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava cessata
la materia del contendere fra il Condominio e (OMISSIS); condannava
il Condominio al pagamento in favore di (OMISSIS) della complessiva
somma di euro 8.680,57,oltre interessi.
Per
quel che riguardava la posizione di (OMISSIS), era risultata
l'avvenuta transazione conclusa il 30-6-12005 dagli eredi
della predetta e dal padre (OMISSIS) nel giudizio di appello n.
8484/2004, poi interrotto per la morte della predetta, avverso la
sentenza del tribunale di Roma ( proc. n.
12304/1992):
poiche' tale transazione aveva riguardato la quota di
pertinenza di (OMISSIS), in relazione a questa nel presente
giudizio era venuta meno la materia del contendere. Dopo avere
precisato che la comproprieta' del bene non comportava la
solidarieta' attiva dei comunisti relativamente al diritto al
risarcimento dei danni a esso inerenti, era disattesa
l'eccezione formulata da (OMISSIS), il quale aveva sostenuto di avere
diritto all'integrale risarcimento dei danni osservando che la
transazione intercorsa con (OMISSIS) non poteva valere nei
suoi confronti.
Tenendo
conto e detraendo la somma di lire 15.000.000 erogata a favore di
(OMISSIS) in esecuzione della precedente transazione con il
medesimo intervenuta nel maggio 1996, previa rivalutazione dal
momento della corresponsione, il danno era determinato nel
complessivo importo di lire 27.804.700 pari a euro 14.359,92, per cui
la quota al medesimo spettante era pari al 50% ed era quantificata
nell'ammontare, gia' rivalutato, di euro 8.680,57 2.- Avverso le
predette decisioni propone ricorso per cassazione (OMISSIS) sulla
base di nove motivi. Resiste con controricorso il Condominio di Via
(OMISSIS).
MOTIVI
DELLA DECISIONE
1.1.
- Il primo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione
dell'articolo 343 c.p.c., censura la decisione gravata che
aveva dichiarato inammissibile l'appello quando esso era stato
proposto tempestivamente venti giorni prima dell'udienza fissata ai
sensi dell'articolo 168 bis c.p.c., comma 5.
1.2.
- Il motivo e' fondato.
Deve
ritenersi tempestivo 1'appello incidentale proposto con comparsa
depositata assumendo a parametro temporale di riferimento per il
rispetto del termine decadenziale dei "venti giorni prima"
non gia' la data fissata nell'atto di appello, ma quella alla quale
sia stata differita quando il differimento sia avvenuto
nell'esercizio del potere attribuito dal quinto comma
dell'articolo168 bis c.p.c., secondo quanto previsto
dall'articolo 166 c.p.c. - richiamato dall'articolo 343
c.p.c. - per la costituzione del convenuto (Cass. 9351/2003;
8897/2005).
Nella
specie, gli appelli incidentali erano stati proposti nel termine di
venti giorni prima della data alla quale l'udienza era stata
differita (13 giugno 2002) dal Presidente della Corte di appello in
virtu' del potere di cui alla citata norma.
2.-
Il secondo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione
degli articoli 345 e 346 c.p.c., censura la sentenza che aveva
posto a base della decisione una domanda proposta per la prima volta
in sede di gravame, con il quale il Condominio aveva chiesto il
rigetto della domanda di risarcimento dei danni invocando i
pagamenti effettuati, fra l'altro relativi ad altro giudizio, mentre
la domanda di primo grado era stata rinunciata perche' non riproposta
in appello.
3.-
Il terzo motivo denuncia la nullita' della sentenza e del
procedimento (in relazione agli articoli 51, 158 e 168 c.p.c.,
e articolo 36 disp. att.) per omesso inserimento nel fascicolo
di ufficio della istanza di astensione dei magistrati componenti il
primo Collegio che aveva deciso la sentenza non definitiva,
trattandosi di atto che ineriva alla regolare costituzione del
giudice.
4.-
Il quarto motivo (violazione e falsa applicazione di
norme processuali, in relazione agli articoli 75, 100, 156 e
324 c.p.c.) censura la sentenza impugnata laddove con motivazione
incomprensibile aveva disatteso la eccezione circa la regolare
costituzione dei difensori del Condominio nel giudizio primo
grado e non aveva verificato la costituzione
dell'amministratoreinquello di appello, atteso che
mancavano agli atti il verbale assembleare di nomina del
soggetto che aveva materialmente sottoscritto il mandato difensivo
conferito in primo grado al difensore del Condominio e di
autorizzazione all'amministratoreper proporre
l'appello.
5.-
Il quinto motivo, lamentando violazione e falsa applicazione
degli articoli 345 3 346 c.p.c., censura la sentenza che aveva
posto a base della decisione una domanda proposta per la prima volta
in appello laddove era stata chiesta la declaratoria di pagamenti
effettuati a vario titolo a favore degli attori.
6.-
Il sesto motivo, lamentando violazione e falsa applicazione
degli articoli 356, 359 e 184 c.p.c., censura la sentenza che
aveva consentito il deposito dell'originale sottoscritto della
transazione conclusa dagli eredi di (OMISSIS), nonostante che
la parte fosse ormai decaduta, posto che nel termine perentorio
assegnato in precedenza era stato depositato soltanto una copia non
sottoscritta del documento.
7.-
Il settimo motivo (violazione e falsa applicazione
dell'articolo 2729 c.c., erronea e contraddittoria
motivazione), denuncia l'erronea valutazione del contenuto della
transazione conclusa nel 1996 da (OMISSIS) con il Condominio.
8.-
L'ottavo motivo denuncia la nullita' della transazione conclusa
nel 2005, nella quale era coinvolto l'interesse di un minore, senza
la preventiva autorizzazione del giudice tutelare.
9.-
Il nono motivo denuncia: il vizio di extrapetizione della sentenza
che aveva rilevato di ufficio la natura non solidale
dell'obbligazione posta a carico del Condominio; l'obbligazione,
avendo a oggetto un immobile in comproprieta', era indivisibile e
doveva essere necessariamente solidale; la transazione non
ha effetto nei confronti degli altri creditori se
questi non ne vogliano approfittare.
10.-
Va esaminato il quarto motivo che ha priorita' logico giuridica
rispetto agli altri.
Il
motivo e' fondato nei limiti in cui si dira'.
a)
Nelle controversie non rientranti tra quelle che puo' autonomamente
proporre ai sensi dell'articolo 1131 c.c., comma 1,
l'amministratore di condominio non e',
legittimato a resistere in giudizio per
il condominio senza autorizzazionedell'assemblea,
atteso che "ratio" del secondo comma dello
stesso articolo - che consente di convenire in
giudizio l'amministratore per qualunque azione
concernente le parti comuni dell'edificio - e' soltanto quella di
favorire il terzo il quale voglia iniziare un giudizio
nei confronti del condominio,
consentendogli di notificare la citazione al
solo amministratoreanziche' citare tutti i condomini,
mentre nulla, nella stessa norma, giustifica la conclusione secondo
cui l'amministratoresarebbe anche legittimato a resistere in
giudizio senza essere a tanto autorizzato dall'assemblea Cass.
22294/2004). D'altra parte, l'amministratore del condominio,
nelle materie che esorbitano dalle sue attribuzioni, puo' costituirsi
in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza la
preventiva autorizzazione dell'assemblea, ma
deve, in tale ipotesi, ottenere la necessaria ratifica del suo
operato da parte dell'assemblea stessa, per evitare la
pronuncia di inammissibilita' dell'atto dicostituzione ovvero
di impugnazione (Cass. 18331/2010).
b)
Nella specie, dagli atti non risulta la delibera dell'assemblea del
Condominio di conferimento all'amministratoredell'incarico di
costituirsi e resistere nel giudizio di primo grado ne' quella che lo
autorizzava a proporre appello : nella controversia in esame, che ha
a oggetto il risarcimento dei danni derivanti dalle
cose comuni, si rendeva necessaria
l'autorizzazione dell'assemblea cheavrebbe
dovuto deliberare circa le determinazioni da assumere sulla lite
instaurata contro il Condominio, dovendo qui accennarsi che la
deliberazione di autorizzazione o di ratifica
dell'assemblea delcondominio relativa
alla costituzione dell'amministratore nel
giudizio di cassazione, operando soltanto per la rispettiva fase del
procedimento, non sana la mancanza della
preventiva autorizzazione assembleare
concernente l'appello formulato dallo stesso amministratore avverso
la sentenza di primo grado (Cass. 15838/2012).
Cio'
posto, peraltro, occorre considerare che;
1)
per quanto riguarda la invalidita' della costituzione nel
giudizio di primo grado del Condominio, che nella specie e' stata
denunciata dalla controparte e non dal soggetto direttamente
interessato al corretto esercizio del diritto di difesa, il
ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che la decisione assunta dal
tribunale fosse stata condizionata dall'espletamento di attivita'
difensive (proposizione di eccezioni non rilevabili di ufficio;
articolazione e produzione di mezzi istruttori), che altrimenti non
avrebbero potuto trovare ingresso nel processo e che fossero
risultate decisive per l'esito del lite: tale onere non e' stato
ottemperato, per cui la doglianza va disattesa.
2)
deve, invece, ritenersi fondata la censura con la quale e' stata
dedotta la carenza di legittimazione processuale
dell'amministratore relativamente alla proposizione
dell'appello;
pertanto,
la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'appello
principale del Condominio, atteso che sarebbe stata necessaria
l'autorizzazione o la ratifica da parte
dell'assemblea mentre, per quel che si e' detto in
occasione dell'esame del primo motivo, avrebbe dovuto esaminare
quelli incidentali.
11.
Il secondo, il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono
motivo sono assorbiti.
12.-
Deve, infine, rigettarsi il terzo motivo.
La
richiesta di astensione di un componente del Collegio deve ritenersi
nella specie del tutto irrilevante, non essendo stato dedotto che il
magistrato avesse un interesse tale da fargli assumere la qualita' di
parte. Ed invero, va ricordato che l'inosservanza dell'obbligo
dell'astensione determina la nullita' del provvedimento adottato solo
nell'ipotesi in cui il componente dell'organo decidente abbia un
interesse proprio e diretto nella causa, tale da porlo nella veste di
parte del procedimento;
in
ogni altra ipotesi, invece, la violazione dell'articolo 51
c.p.c., assume rilievo solo quale motivo di ricusazione, rimanendo
esclusa, in difetto della relativa istanza, qualsiasi incidenza sulla
regolare costituzione dell'organo decidente e sulla
validita' della decisione, con la conseguenza che la mancata
proposizione di detta istanza non determina la nullita' del
provvedimento (S.U. 10071/201; 26976/2011; 12263/2009).
Le
sentenze non definitiva e la definitiva vanno cassate in relazione ai
motivi accolti; va dichiarato ex articolo 382
c.p.c., l'inammissibilita' dell'appello proposto dal Condominio con
rinvio, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione
della Corte di appello di Roma che dovra' decidere circa l'appello
incidentale.
P.Q.M.
Accoglie
il primo e il quarto motivo, per quanto in motivazione, del ricorso
rigetta il terzo, assorbiti gli altri cassa le sentenze impugnate
in relazione ai motivi accolti, dichiara
inammissibile l'appello proposto dal Condominio e rinvia, anche per
le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello
di Roma per l'esame degli appelli incidentali.
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