Cassazione
civile , Lavoro, n. 161 del 8 gennaio 2014
Ragioni
della decisione
1.
T.M. convenne in giudizio E. spa e l'agenzia interinaleE.W. spa,
esponendo di aver stipulato due contratti di lavorotemporaneo con
l'agenzia interinale, il primo in data 21 marzo 2003 con causale
'casi previsti dal ccnl', per Io svolgimento di mansioni di agente di
'call center' presso l'impresa utilizzatrice 'I.P.' spa (in
seguito E. spa) con tre successive proroghe; il secondo il 2 novembre
2004, per 'picchi di attivita'' o 'punte di intensa attivita''.
Chiedeva che venisse dichiarato sussistente un rapporto di
lavoro direttamente con l'impresa utilizzatrice ed a
tempo indeterminato per una serie di ragioni attinenti alla
illegittimita' del contratto.
2.
Il Tribunale dichiaro' l'illegittimita' del primo contratto.
Dichiaro', di conseguenza, la sussistenza di un rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'E. a
decorrere dal primo contratto e condanno' la societa' al
pagamento delle retribuzioni a decorrere dalla messa in mora.
3.
L'E. spa propose appello contro tale decisione.
4.
La Corte d'appello di Torino, accolse l'appello e rigetto' la
domanda.
5.
Nella sentenza la Corte d'appello precisa che
il contratto di fornitura di lavoro temporaneo ha
natura causale, nel senso che l'imprenditore puo' farvi ricorso solo
nei casi previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e che
cio' implica la necessaria esplicitazione del motivo della sua
conclusione, cui e' collegata la possibilita' di controllarne il
rispetto. La Corte aggiunge anche che l'indicazione della
causale deve essere sufficientemente specifica cosi' da poter essere
oggetto di successivo accertamento giudiziale e che, nel caso in
esame, la causale non era specifica, bensi' generica e
quindi risultava violata la regola dettata dal legislatore.
6.
Tutto cio' premesso, pero', la Corte assume che, diversamente da
quanto essa stessa aveva sostenuto in precedenti decisioni
''l'indicazione generica dei motivi di ricorso al
lavoro temporaneo non comporta, ex art. 10 l. n. 196 del
1997, laconversione del rapporto di lavoro alle
dipendenze della impresa utilizzatrice e a
tempo indeterminato'. È questo il motivo per cui la sentenza di
primo grado viene riformata e la domanda rigettata.
7.
Contro tale decisione la ricorrente propone due motivi di ricorso. E.
spa si difende con controricorso. Entrambe la parti hanno depositato
una memoria.
8.
Con il primo motivo del ricorso la lavoratrice denunzia violazione
dell'art. 10 della legge n. 196 del 1997, criticando la tesi
enunciata dalla Corte di Torino per la quale, in presenza di una
causale giudicata dalla stessa Corte generica e pur
sussistendo l'obbligo, imposto dalla legge, di indicare una causale
specifica e controllabile a posteriori, tuttavia, in caso di
violazione di tale obbligo, la legge del 1997 non prevede sanzioni di
sorta.
9.
La tesi sostenuta dalla Corte d'appello non e' fondata, per le
ragioni piu' volte esposte da questa Corte di cassazione in una lunga
serie di sentenze. Tra le molte, e' sufficiente qui richiamare Cass.
24 giugno 2011 n. 13960 e Cass. 12 gennaio 2012 n. 232 che cosi' si
esprime: 'in materia di contratto di lavoro interinale,
la mancata o la generica previsione,
nelcontratto intercorrente tra l'impresa fornitrice ed il
singolo lavoratore, dei casi in cui e' possibile ricorrere
a prestazioni di lavoro temporaneo, in base ai
contratti collettivi dell'impresa utilizzatrice, spezza
l'unitarieta' della fattispecie complessa voluta dal legislatore per
favorire la flessibilita' dell'offerta di lavoro nella salvaguardia
dei diritti fondamentali del lavoratore e fa venir meno
quella presunzione di legittimita' del contratto interinale,
che il legislatore fa discendere
dall'indicazione nelcontratto di fornitura delle
ipotesi in cui il contratto interinale puo' essere
concluso. Pertanto, trova applicazione il disposto di cui alla legge
24 giugno 1997, n. 196, art. 10 e dunque quanto previsto dalla legge
23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1, per cui ilcontratto di lavoro
col fornitore 'interposto' si considera a tutti gli effetti
instaurato con l'utilizzatore 'interponente' (nello stesso senso,
cfr. anche Cass. 5 luglio 2011 n. 14714; Cass. 29 maggio 2013 n.
13404, alle cui motivazioni si rinvia per ulteriori approfondimenti).
10.
Le medesime sentenze hanno infine precisato che, quando
il contratto di lavoro che accompagna
il contratto difornitura e' a tempo determinato,
alla conversione soggettiva del rapporto, si aggiunge
la conversione dello stesso da lavoro a tempo determinato
in lavoro a tempo indeterminato, per intrinseca carenza dei
requisiti richiesti dal decreto legislativo 368 del 2001, o dalle
discipline previgenti, a cominciare dalla forma scritta, che
ineluttabilmente in tale contesto manca con riferimento
al rapporto tra impresa utilizzatrice e lavoratore (sul
punto, v. anche: Cass. 1148 del 2013 e Cass. 6933 del 2012).
11.
L'effetto finale e', pertanto,
la conversione del contratto per prestazioni di
lavoro temporaneo in un ordinariocontratto di lavoro a
tempo indeterminato tra l'utilizzatore della prestazione,
datore di lavoro effettivo, e il lavoratore.
12.
Il primo motivo di ricorso deve quindi essere accolto, mentre il
secondo rimane assorbito.
13.L'accoglimento
del ricorso comporta la cassazione della sentenza, con rinvio alla
medesima Corte d'appello in diversa composizione, che decidera' anche
in ordine alle spese del giudizio di legittimita'.
P.Q.M.
Accoglie
il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte
d'appello di Torino, in diversa composizione, anche per la decisione
sulle spese.
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