Numero
03479/2012 e data 06/08/2012
REPUBBLICA
ITALIANA
Consiglio
di Stato
Sezione
Prima
Adunanza
di Sezione del 13 giugno 2012
NUMERO
AFFARE 04849/2012
OGGETTO:
Ministero dell'interno- Gabinetto del ministro.
art.1,
comma 2, l.1228/1954 come modificato dalla l. 94/2009- iscrizione
anagrafica- legittimità della richiesta di certificati di
abitabilità dell'immobile e/o di idoneità alloggiativa -effetti di
un eventuale accertamento dell'insussistenza dei medesimi;
LA
SEZIONE
Vista
la nota di trasmissione della relazione prot. n. 17092/1-UFF.V-AFFARI
TERRITORIALI in data 18/05/2012 con la quale il Ministero
dell'interno - Gabinetto del ministro ha chiesto il parere del
Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;
Esaminati
gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Montedoro;
Premesso:
Con
la relazione citata in premessa il Ministero dell'interno chiede
quale sia l'interpretazione da dare all'art. 1 , comma 2 , della
legge n. 1228 del 1954, come modificato dalla legge n. 94 del 2009,
che prevede che, in sede d'iscrizione anagrafica, i competenti uffici
comunali possano verificare le condizioniigienico-sanitarie
dell'immobile ai sensi delle vigenti norme sanitarie.
La
normativa - espone il Ministero - ha suscitato dubbi da parte di
alcuni sindaci ed ufficiali di anagrafe, che vanno dalla possibilità
di chiedere , ai cittadini che fanno istanza di iscrizione
anagrafica, la documentazione attestante l'abitabilità dell'immobile
e/o quella relativa all'idoneità alloggiativa, ovvero la
dichiarazione sostituiva dell'atto di notorietà nella quale sia
attestata la sussistenza delle condizioni igienico-sanitarie
dell'immobile, eventualmente limitando in tutto od in parte tali
richieste con riferimento ai soli cittadini dell'UE o stranieri, fino
all'ipotesi di prevedere il rigetto dell'istanza in caso di accertata
inesistenza dei citati requisiti ( estranea essendo la funzione
dell'anagrafe rispetto a quella della verifica igienico sanitaria
degli immobili ).
Considerato:
La
Sezione rileva quanto segue.
La
disciplina di settore ( legge n. 1228 del 1954 e d.p.r. n. 223 del
1989 ) prevede che l'iscrizione all'anagrafe o nei registri della
popolazione residente costituisce un diritto ed un dovere di ogni
cittadino italiano e straniero regolarmente soggiornante sul
territorio nazionale.
L'anagrafe
registra coloro che hanno fissato nel comune la propria residenza,
nonché coloro che, in quanto senza fissa dimora, hanno stabilito nel
comune il proprio domicilio ( art. 1, comma 3, legge n. 1228 del 1954
).
A
ciò si correla la funzione dei registri anagrafici, che è quella di
rilevare sia sotto in profilo individuale che familiare le posizioni
dei cittadini presenti sul territorio.
La
previsione di legge introduce una facoltà per i competenti uffici
comunali e non un obbligo in quanto la disposizione citata recita :
"possono".
Tale
facoltà va legata all'esigenza di controlli reali ed effettivi - non
meramente cartacei – sulla situazione di agibilità ed abitabilità
degli immobili ( esigenza sempre presente ma ) innescabile anche
all'atto di trasferimento della residenza anagrafica. Ne deriva che -
in linea di massima - non è necessario appesantire ed aggravare i
procedimenti amministrativi con nuove produzioni documentali e che
comunque, ove lo si ritenga necessario, si dovrà fare ricorso,
opportunamente, alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
attestanti le situazioni igienico sanitarie dell'immobile.
Naturalmente
ciò non escluderà mai il potere-dovere di controllo effettivo della
situazione da parte degli
uffici
competenti ( aziende sanitarie locali ed uffici della Polizia
municipale).
Non
deve ritenersi consentito, perché violerebbe il principio di
uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., limitare i controlli agli
stranieri ed agli extracomunitari, pur potendosi ipotizzare che le
amministrazioni, senza alcun riguardo alla cittadinanza italiana o
straniera, costruiscano dei criteri generali sulla base dei quali
attivare i controlli ( esistenza di situazioni sociali di rischio;
notorio degrado di alcuni quartieri ecc.).
In
ultimo si ritiene che tale facoltà non determina un vero e proprio
sub .procedimento necessario del procedimento di trasferimento della
residenza anagrafica sicché la mancanza dei requisiti igienico
sanitari non preclude, in linea di principio, la fissazione della
residenza anagrafica nel luogo inidoneo.
Il
cambio di residenza infatti si denuncia solo dopo il verificarsi del
mutamento della situazione di fatto da accertare ( ai sensi degli
artt. 4 e 5 della legge n. 1228 del 1954 ) ossia dopo il
trasferimento di residenza sicché l'avvenuto cambio di residenza in
immobile che sia ( ma tale non risulti ) inidoneo dal punto di vista
igienico sanitario non preclude astrattamente l'iscrizione
all'anagrafe.
In
questo quadro va ricordato che va sempre valutata con estrema
prudenza l'ipotesi del rigetto della domanda di iscrizione
anagrafica, essendo produttiva di danni risarcibili ( Cass. Sez. III
6 agosto 2004 n.15199).
Naturalmente
l'Amministrazione dovrà attivare i dovuti provvedimenti di
risanamento e di sgombero degli immobili che risultino dai controlli
come non rispondenti alla normativa eppure abitati .
P.Q.M.
Esprime
parere nel senso di cui in parte motiva.
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Giancarlo
Montedoro Giuseppe Barbagallo
IL
SEGRETARIO
Gabriella
Allegrini
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