Consiglio
di Stato n. 4878 del 01 ottobre 2013.
FATTO
e DIRITTO
1.
– L’appellante impugna la sentenza del Tar Campania n. 3182/1999,
che ha dichiarato inammissibile
il
ricorso n. 6274 del 1995 proposto dal C. per la declaratoria del
diritto al compenso sostitutivo per le
ferie
annuali – che il deducente afferma non godute per eccezionali
ragioni di servizio - relative agli anni
1982-1987,
in cui il C. era Segretario generale presso il Comune di M.
Il
Tar, accogliendo l’eccezione del Comune, ha dichiarato
inammissibile il ricorso ritenendo realizzata la
prescrizione
quinquennale del diritto all'ottenimento del compenso sostitutivo in
quanto il ricorrente, pur
avendo
dimostrato di non avere usufruito delle ferie, non aveva azionato il
diritto al compenso
sostitutivo
entro il termine di cinque anni dalla maturazione del credito.
Questi
i motivi d’appello.
A)
Il giudice di primo grado ha del tutto ignorato gli atti depositati
in giudizio da entrambe le parti, dai
quali
si evincono le note di interruzione della prescrizione sia agli
effetti del diritto al godimento delle
ferie
sia dirette ad ottenere la corresponsione dell'equivalente economico;
B)
Riproposizione dei motivi del ricorso di primo grado:
b1)
Diritto al compenso sostitutivo delle ferie non fruite, e agli
accessori di legge;
b2)
Violazione di legge: articoli 2,3,7 e 10 L.241/1990: illegittimamente
il Comune non ha dato riscontro
ai
solleciti del ricorrente in data 24 dicembre1992 e in data 23
settembre 1993.
Il
Comune si è costituito, resistendo.
Ognuna
delle due parti ha depositato una memoria.
La
causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 14 dicembre
2012.
2.
- L’appello va accolto.
Il
prestatore che non abbia goduto delle ferie per esigenze di servizio
ha diritto al compenso sostitutivo;
e
il credito relativo, avendo natura non retributiva ma risarcitoria,
ha termine di prescrizione decennale
(v.
C.d.S., Sez. V, 22 ottobre 2007, n. 5531; 19 ottobre 2009, n. 6415).
Nella
fattispecie in esame risulta che il deducente - quanto meno con la
propria nota n. 19419 del 20
novembre
1989, richiamata anche nella parte in fatto della sentenza impugnata
- ha interrotto quel
termine
decennale di prescrizione; prescrizione la quale non è mai
intervenuta dato che il ricorso di
primo
grado è stato notificato entro i successivi 10 anni (il 12 giugno
1995). L’accertato diritto al
compenso
sostitutivo comporta l’assorbimento degli altri motivi.
Le
spese dei due gradi, date le caratteristiche della vicenda, si
compensano tra le parti.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sull'appello,
come
in epigrafe proposto, lo accoglie.
Per
l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso
di primo grado e dichiara il diritto
dell’appellante
al compenso sostitutivo delle ferie non fruite relative agli anni
1982-1987, e agli
accessori
di legge.
Spese
dei due gradi compensate.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2012
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