IL VIAGGIO
DALLA SEDE DELL’AZIENDA AL PUNTO IN CUI SI SVOLGONO LE MANSIONI DEVE ESSERE CONSIDERATO ORARIO DI LAVORO
CORTE
DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 luglio 2013, n. 18237
Lavoro –Contributi e Premi Inail – Prestazione attività
lavorativa fuori sede
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Torino
dichiarava che l’indennità di trasferta per gli anni dal 2002 al 2005,
corrisposta sia ai dipendenti inquadrati nel settore edile, sia ai dipendenti
del settore impiantistico metalmeccanico doveva essere assoggettata a
contribuzione Inps e premi lnail nella misura del 50% del loro ammontare. La
Corte adita rilevava che l’appellante esercitava attività di edilizia stradale
e che i dipendenti operavano tutti con le stesse modalità, essendo tenuti a
svolgere ordinariamente la propria attività fuori sede. Costoro si trovavano
ogni mattina presso il deposito automezzi, prelevavano il materiale occorrente
e si recavano, con i mezzi aziendali presso i vari cantieri, rientravano quindi
nella categoria dei ed. trasfertisti, essendo tenuti a svolgere l’attività
lavorativa sempre in luoghi variabili e diversi rispetto alla sede aziendale.
Il relativo compenso, non trattandosi di indennità di trasferta, doveva essere
sottoposto a contribuzione nella misura del 50%. La Corte territoriale
affermava poi che il rapporto di lavoro intercorso con la società e B. era di
natura subordinata e non si configurava come associazione in partecipazione.
Infatti il medesimo era stato mensilmente pagato in misura fissa, non aveva partecipato
al rischio di impresa concernente utili e perdite, non era stato adempiuto
all’obbligo di rendiconto. Il rapporto era di natura subordinata perché il
medesimo doveva essere sempre a disposizione come capo cantiere e la sua
autonomia era giustificata dalle competenze tecniche di cui era in possesso. La
Corte riteneva altresì che dovessero essere assoggettate a contribuzione le ore
di lavoro straordinario prestate dai lavoratori F., R. e B., avendo gli stessi
così riferito, con ciò fornendo un indizio di prova. In ogni caso doveva essere
assoggettato a contribuzione il compenso erogato per le ore necessarie a
raggiungere il posto di lavoro, essendo i dipendenti obbligati a presentarsi
presso la sede aziendale per essere poi inviati a rendere la prestazione
lavorativa in varie località.
Avverso detta sentenza la società soccombente ricorre
con cinque motivi.
Inps in proprio ed in rappresentanza della S. spa ed
lnail resistono con controricorso, Equitalia è rimasta intimata;
Con il primo motivo il ricorrente sostiene che,
secondo la sentenza impugnata, per gli operai tenuti a svolgere l’attività
fuori della sede di lavoro non sarebbe mai configurabile l’istituto della
trasferta, che invece non potrebbe essere esclusa, ed invoca le norme di
carattere fiscale di cui al TUIR ed alle circolari ministeriali.
Con il secondo mezzo si duole che non sia stato
considerato che l’indennità di trasferta veniva erogata solo per i giorni di
effettivo lavoro;
Con il terzo si duole che sia stata accolta la pretesa
degli enti previdenziali, ancorché questi non avessero prodotto i
cronotachigrafi;
Con il quarto si denunzia difetto di motivazione per
non avere tenuto conto, in relazione alla posizione del B., che costui aveva
riferito essere stato pattuito un compenso fisso per le spese e la
partecipazione agli utili e di avere percepito 70.000 euro a titolo di
partecipazione agli utili all’atto dell’apertura dalla partita Iva.
Con il quinto si duole che sia stato sottoposto a
contribuzione il compenso per lavoro straordinario, nonostante non dimostrato e
non dovendo in ogni caso essere considerato come orario di lavoro quello
necessario per raggiungere il luogo della prestazione.
Letta la relazione resa ex art. 380 vis cod. proc.
civ. di manifesta fondatezza del quarto motivo e la manifesta infondatezza
degli altri;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono
condivisibili;
Infatti i primi tre motivi di ricorso sono
manifestamente infondati.
L’unica disposizione applicabile ratione temporis è
l’art. 3 comma 6 d.lgs. n. 314 del 1997 che recita “6. Le indennità e le
maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto
all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e
diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità le indennità di
navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo
concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro
ammontare…” La sentenza impugnata ha accertato – con di accertamento di fatto
di cui non sono stati lamentati errori logici né giuridici, né la mancata
considerazione di circostanze decisive, quindi incensurabile in questa sede –
che l’attività dell’impresa si esplica nei lavori di edilizia stradale, la
quale richiede necessariamente, di per sé, che la prestazione di attività
lavorativa sia svolta fuori della sede aziendale. Sembra allora trattarsi,
senza che sia necessaria la prova dei cronotachigrafi, del tipico lavoro dei
trasfertisti, il cui regime contributivo è disciplinato esclusivamente dalla
disposizione citata, mentre non rileva l’invocato regime fiscale.
Parimenti infondato è il quinto motivo, perché i
Giudici di merito hanno ritenuto in fatto, con congrua motivazione
incensurabile in questa sede, che il lavoro straordinario era stato prestato e
si sono poi conformati alla giurisprudenza di questa Corte per cui l’orario
necessario a recarsi sul luogo di lavoro deve essere considerato come tempo di
lavoro e quindi sottoposto a contribuzione. E’ stato infatti affermato ( tra le
tante Cass. n. 17511 del 26/07/2010) che « Il tempo per raggiungere il luogo di
lavoro rientra nell’attività lavorativa vera e propria (e va, quindi, sommato
al normale orario di lavoro come straordinario) allorché lo spostamento sia
funzionale rispetto alla prestazione; in particolare, sussiste il carattere di
funzionalità nei casi in cui il dipendente, obbligato a presentarsi presso la
sede aziendale, sia poi di volta in volta destinato in diverse località per
svolgervi la sua prestazione lavorativa». Si trattava in quel caso del compenso
per lavoro straordinario prestato dal lavoratore in occasione del trasporto
giornaliero da lui effettuato, per la durata di circa un’ora, di operai e mezzi
dalla sede della società ai singoli cantieri.
Risulta invece manifestamente fondato il quarto
motivo, in relazione alla posizione del capo cantiere B., non avendo la
sentenza impugnata considerato le dichiarazioni rese dal medesimo, per cui era
stata pattuita una partecipazione agli utili e che a tal titolo gli era stata
erogata la somma di 70.000 euro. Sussiste quindi il difetto di motivazione su
una circostanza rilevante.
Va quindi accolto il quarto motivo e rigettati gli
altri; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con
rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Torino in diversa
composizione.
P.Q.M.
Accoglie il quarto motivo di ricorso e rigetta gli
altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia,
anche per le spese, alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione.
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.