N. 01431/2013 REG.PROV.COLL.
N. 03564/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
N. 03564/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3564 del 2011, proposto da:
Numerosi
agenti di polizia di Stato e penitenziaria contro
Ministero
della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; per
la
corresponsione
del
buono
pasto
in
misura
doppia
giornaliera.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Viste
le memorie difensive;
Visti
tutti gli atti della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2013 il dott. Maria Ada
Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto
e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti hanno chiesto la corresponsione del buono pasto in misura doppia giornaliera.
I). In via preliminare deve essere richiamato il quadro normativo.
La
disposizione normativa sulla quale si fonda il petitum è quella di
cui all'art. 1 della legge 18 maggio 1989, n. 203 ("oltre a
quanto previsto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento,
il Ministro dell'interno è autorizzato a disporre, con propri
decreti, nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti
capitoli, la costituzione di mense obbligatorie di servizio per il
personale della Polizia di Stato che si trova nelle seguenti
particolari situazioni di impiego e ambientali: a) personale
impiegato in servizi di ordine e sicurezza pubblica o di soccorso
pubblico in reparto organico o a questo aggregato, ovvero impiegato
in speciali servizi operativi, durante la permanenza nel servizio ;
b) personale impiegato in servizi di istituto, specificamente tenuto
a permanere sul luogo di servizio o che non può allontanarsene per
il tempo necessario per la consumazione del pasto presso il proprio
domicilio; c) personale impiegato in servizi di istituto in località
di preminente interesse operativo ed in situazioni di grave disagio
ambientale; d) personale alloggiato collettivamente in caserma o per
il quale l'alloggio collettivo in caserma è specificatamente
richiesto ai fini della disponibilità per l'impiego.
Per le mense costituite nelle situazioni di impiego e ambientali di cui al comma 1, si applica il trattamento previsto dal primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807.").
Per le mense costituite nelle situazioni di impiego e ambientali di cui al comma 1, si applica il trattamento previsto dal primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807.").
Essa
deve essere letta in combinato disposto con l'art. 12 della legge 15
dicembre 1990 n. 395 ("è istituita la mensa di servizio per il
personale dell'Amministrazione penitenziaria . Sono altresì
istituiti asili nido per i figli dei dipendenti dell'Amministrazione
penitenziaria.
- Nel merito il Collegio non ha motivo di discostarsi dalla giurisprudenza (cfr., ex multis, Cons. Stato n. 720/2005) che ha già affermato i seguenti principi :
- a). l’art. 1, lettera b), della L. n. 18.5.1989, n. 203, applicabile agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, in forza dell’estensione sancita dal successivo articolo 3, è volto a garantire il servizio della mensa, a carico dell’Amministrazione, al personale delle forze di polizia che, per la consistenza degli impegni connessi ai servizi prestati, non può consumare i pasti presso il proprio domicilio;
b). dunque, pur soggiacendo l’istituzione delle mense obbligatorie di servizio ad esigenze e scelte dell’Amministrazione, quanto alla relativa fruizione e tempistica, risulta fondata la pretesa ad importi sostitutivi;
c). in altre parole, la omessa istituzione del servizio mensa implica la debenza degli importi sostitutivi (nella misura del controvalore già stabilito dalla stessa amministrazione), a far data dall'1.6.1989 (data della costituzione del titolo) e fino al 18.12.1998 (data del riconoscimento del diritto in questione da parte dell'amministrazione).
Perciò il ricorso va accolto con conseguente condanna della PA a corrispondere le relative somme di denaro. Sussistono giusti motivi per compensare le spese, i diritti e gli onorari tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando :
Accoglie nei termini di cui in motivazione il ricorso, come in epigrafe proposto.Compensa le spese.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Elia Orciuolo, PresidenteGiampiero Lo Presti, Consigliere Maria Ada Russo, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA
IN SEGRETERIA
Il
08/02/2013
IL
SEGRETARIO
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.