Testo del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 33 del 9
febbraio 2012), coordinato con la legge di conversione 4 aprile 2012,n.35 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1),
recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.».
(12A04078)
Art. 5 D.L. 9 febbraio 2012, n. 5
Cambio di residenza in tempo reale
1. Le dichiarazioni anagrafiche di cui all'articolo 13,
comma 1, lettere a), b) e c), del (( regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica )) 30 maggio 1989, n. 223, sono rese nel termine di
venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti utilizzando una
modulistica conforme a quella pubblicata sul sito istituzionale del Ministero
dell'interno. Nella modulistica e' inserito il richiamo alle sanzioni previste
dall'articolo 76 del (( testo unico di cui al )) decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di false dichiarazioni.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese e
sottoscritte di fronte all'ufficiale di anagrafe ovvero inviate con le
modalita' di cui all'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
3. Fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del (( testo
unico di cui al )) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'ufficiale
d'anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle
dichiarazioni di cui al comma 1, effettua le iscrizioni anagrafiche. Gli
effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche (( e delle corrispondenti
cancellazioni )) decorrono dalla data della dichiarazione.
4. In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si
applicano le disposizioni previste dagli articoli 75 e 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Ove nel corso degli
accertamenti svolti entro il termine di cui al comma 5 emergano discordanze con
la dichiarazione resa, l'ufficiale di anagrafe segnala quanto e' emerso alla
competente autorita' di pubblica sicurezza (( e al comune di provenienza )).
5. Entro il termine di cui al comma 6, con regolamento
adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono apportate
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, le modifiche
necessarie per semplificarne la disciplina e adeguarla alle disposizioni
introdotte con il presente articolo, anche con riferimento al ripristino della
posizione anagrafica precedente in caso di accertamenti negativi o di
verificata assenza dei requisiti, prevedendo altresi' che, se nel termine di
quarantacinque giorni dalla dichiarazione resa o inviata ai sensi del comma 2
non e' stata effettuata la comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge
7 agosto 1990, n. 241, con l'indicazione degli eventuali requisiti mancanti o degli
accertamenti svolti con esito negativo, quanto dichiarato si considera conforme
alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione, ai sensi
dell'articolo 20 della stessa legge n. 241 del 1990.
(( 5-bis. In occasione di consultazioni elettorali o
referendarie, qualora l'ufficiale di anagrafe proceda al ripristino della
posizione anagrafica precedente ai sensi del comma 5 in tempi non utili ai fini
degli adempimenti di cui all'articolo 32, primo comma, numero 4), del testo
unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la
revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le conseguenti variazioni alle liste
elettorali sono apportate non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data
della votazione. ))
6. Le disposizioni del presente articolo acquistano
efficacia decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto.
MINISTERO DELL'INTERNO Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Circolare
n. 1/13
OGGETTO:
Articolo
1, comma secondo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, modificato
dall'articolo 1, comma 18, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
Iscrizione anagrafica. Parere del Consiglio di Stato, Sez. prima, n.
4849/2012.
A1cune
Prefetture hanno evidenziato la presenza di incertezze interpretative
riguardanti la disposizione recata dall'articolo 1, comma secondo,
della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, come modificata dall'articolo
1, comma 18, della legge 15 luglio 2009, n. 94, in base alla quale
"L'iscrizione
e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla
verifica, da parte dei
competenti
uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell 'immobile
in cui il richiedente intendefissare la propria residenza. ai sensi
delle vigenti norme sanitarie".
In
particolare, sono emerse talune divergenze con riguardo alle modalità
di applicazione di tale disposizione nei casi in cui le verifiche
sulle condizioni dell'immobile presso il quale l'interessato dichiara
di fissare la propria dimora abituale dia esito negativo.
A
tale proposito, questa Ministero ha fornito talune indicazioni sulla
norma con la circolare n. 19, del 7 agosto 2009, nel contesto della
illustrazione generale del contenuto delle disposizioni recate dalla
citata legge n. 94 aventi un riflesso sulla disciplina anagrafica e
di stato civile.
In
tale occasione estato in particolare evidenziato come la norma in
esame attribuisca al comune "
... la facolta di esercitare le proprie competenze in materia
sanitaria, controllando Ie condizioni igienico-sanitarie degli
immobili in occasione delle richieste d'iscrizione e di variazione
anagrafica", essendo
essa in tal senso "...coerente
con l'obbligo di chiedere l'iscrizione anagrafica, sancito dall 'art.
2,
comma
1,
della
legge n. 1228/1954".
La
stessa norma e stata inoltre oggetto di una richiesta di parere al
Consiglio di Stato, tendente a risolvere Ie problematiche
interpretative di cui si e fatto dianzi cenno, attraverso la
individuazione di una univoca linea interpretativa.
Il
suddetto Alto Consesso si espresso con 1'unito parere n. 484912012,
reso dalla Prima Sezione, fornendo un'interpretazione della
disposizione in commento alla luce dei principi e delle finalita
proprie della disciplina anagrafica.
In
tal senso, il Consiglio di Stato ha tra l'altro evidenziato come alla
luce della normativa di settore l'iscrizione nei registri della
popolazione residente costituisca un diritto ed un dovere di ogni
cittadino italiano e straniero regolarmente soggiornante, ed ha
affermato che la ".. .mancanza
dei requisiti igienico sanitari non preclude, in linea di principio,
la fissazione della residenza anagrafica nel luogo inidoneo".
Cia
posto, si evidenzia che l' orientamento espresso dal Consiglio di
Stato -per il cui approfondimento si rinvia al testo del parere reso
-costituisce un importante parametro di riferimento per indirizzare
l'attivita inerente all'applicazione della disciplina anagrafica,
sotto 10 specifico profilo d'interesse in questa sede. Aspetto,
questo, recentemente evidenziato in occasione di una interrogazione
parlamentare a risposta immediata (n. 3-02627) relativa
all'argomento.
Pertanto,
nell'inviare il richiamato parere, si invitano le SS.LL. a volerne
dare capillare informazione, in particolare assicurandone la
conoscenza da parte dei Sigg. sindaci, responsabili, in qualità di
ufficiali del Governo, della corretta tenuta delle anagrafi.
REPUBBLICA
ITALIANA
Consiglio
di Stato
Sezione
Prima
Adunanza
di Sezione del 13 giugno 2012
NUMERO
AFFARE 04849/2012
OGGETTO:
Ministero
dell'interno- Gabinetto del ministro.
art.1,
comma 2, l.1228/1954 come modificato dalla l. 94/2009- iscrizione
anagrafica- legittimità della richiesta di certificati di
abitabilità dell'immobile e/o di idoneità alloggiativa -effetti di
un
eventuale
accertamento dell'insussistenza dei medesimi;
LA
SEZIONE
Vista
la nota di trasmissione della relazione prot. n. 17092/1-UFF.V-AFFARI
TERRITORIALI in data 18/05/2012 con la quale il Ministero
dell'interno - Gabinetto del ministro ha chiesto il parere
del
Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;
Esaminati
gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Montedoro;
Premesso:
Con
la relazione citata in premessa il Ministero dell'interno chiede
quale sia l'interpretazione da
dare
all'art. 1 , comma 2 , della legge n. 1228 del 1954, come modificato
dalla legge n. 94 del 2009, che prevede che, in sede d'iscrizione
anagrafica, i competenti uffici comunali possano verificare le
condizioni igienico-sanitarie dell'immobile ai sensi delle vigenti
norme sanitarie.
La
normativa - espone il Ministero - ha suscitato dubbi da parte di
alcuni sindaci ed ufficiali di
anagrafe,
che vanno dalla possibilità di chiedere , ai cittadini che fanno
istanza di iscrizione
anagrafica,
la documentazione attestante l'abitabilità dell'immobile e/o quella
relativa all'idoneità
alloggiativa,
ovvero la dichiarazione sostituiva dell'atto di notorietà nella
quale sia attestata la
sussistenza
delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile, eventualmente
limitando in tutto od in
parte
tali richieste con riferimento ai soli cittadini dell'UE o stranieri,
fino all'ipotesi di prevedere il rigetto
dell'istanza in caso di accertata inesistenza dei citati requisiti (
estranea essendo la funzione dell'anagrafe rispetto a quella della
verifica igienico sanitaria degli immobili ).
Considerato:
La
Sezione rileva quanto segue.
La
disciplina di settore ( legge n. 1228 del 1954 e d.p.r. n. 223 del
1989 ) prevede che l'iscrizione
all'anagrafe
o nei registri della popolazione residente costituisce un diritto ed
un dovere di ogni cittadino
italiano e straniero regolarmente soggiornante sul territorio
nazionale.
L'anagrafe
registra coloro che hanno fissato nel comune la propria residenza,
nonché coloro che, in quanto
senza fissa dimora, hanno stabilito nel comune il proprio domicilio (
art. 1, comma 3, legge n.
1228 del 1954 ).
A
ciò si correla la funzione dei registri anagrafici, che è quella di
rilevare sia sotto in profilo individuale che familiare le posizioni
dei cittadini presenti sul territorio.
La
previsione di legge introduce una facoltà per i competenti uffici
comunali e non un obbligo in quanto
la disposizione citata recita : "possono".
Tale
facoltà va legata all'esigenza di controlli reali ed effettivi - non
meramente cartacei - sulla situazione
di agibilità ed abitabilità degli immobili ( esigenza sempre
presente ma ) innescabile anche
all'atto di trasferimento della residenza anagrafica.
Ne
deriva che - in linea di massima - non è necessario appesantire ed
aggravare i procedimenti
amministrativi
con nuove produzioni documentali e che comunque, ove lo si ritenga
necessario, si
dovrà
fare ricorso, opportunamente, alle dichiarazioni sostitutive di atto
di notorietà attestanti le situazioni
igienico sanitarie dell'immobile.
Naturalmente
ciò non escluderà mai il potere-dovere di controllo effettivo della
situazione da parte degli uffici competenti ( aziende sanitarie
locali ed uffici della Polizia municipale).
Non
deve ritenersi consentito, perché violerebbe il principio di
uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.,
limitare
i controlli agli stranieri ed agli extracomunitari, pur potendosi
ipotizzare che le
amministrazioni,
senza alcun riguardo alla cittadinanza italiana o straniera,
costruiscano dei criteri
generali
sulla base dei quali attivare i controlli ( esistenza di situazioni
sociali di rischio; notorio degrado
di alcuni quartieri ecc.).
In
ultimo si ritiene che tale facoltà non determina un vero e proprio
sub .procedimento necessario
del
procedimento di trasferimento della residenza anagrafica sicché la
mancanza dei requisiti
igienico
sanitari non preclude, in linea di principio, la fissazione della
residenza anagrafica nel luogo
inidoneo.
Il
cambio di residenza infatti si denuncia solo dopo il verificarsi del
mutamento della situazione di
fatto
da accertare ( ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge n. 1228 del
1954 ) ossia dopo il trasferimento
di
residenza sicché l'avvenuto cambio di residenza in immobile che sia
( ma tale non risulti )
inidoneo
dal punto di vista igienico sanitario non preclude astrattamente
l'iscrizione all'anagrafe.
In
questo quadro va ricordato che va sempre valutata con estrema
prudenza l'ipotesi del rigetto
della
domanda di iscrizione anagrafica, essendo produttiva di danni
risarcibili ( Cass. Sez. III 6 agosto
2004 n.15199).
Naturalmente
l'Amministrazione dovrà attivare i dovuti provvedimenti di
risanamento e di
sgombero
degli immobili che risultino dai controlli come non rispondenti alla
normativa eppure abitati
.
P.Q.M.
Esprime
parere nel senso di cui in parte motiva.
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