Direzione Centrale
Previdenza
Roma, 10-01-2013
Messaggio n. 545
OGGETTO: Adeguamento, a
partire dal 1° gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita
dei requisiti per l’accesso al pensionamento del personale
appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
Premessa
L’articolo 24, comma
18, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge
214/2011,ha previsto l’adozione di un regolamento di armonizzazione
allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti
minimi di accesso al pensionamento anche per il personale
appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico per il
quale sono previsti requisiti diversi da quelli vigenti
nell'assicurazione generale obbligatoria.
Poiché tale regolamento
ad oggi non è stato emanato, per detto personale continuano ad
applicarsi i requisiti pensionistici vigenti, i quali, tuttavia,
sono soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 2013, all’adeguamento
agli incrementi della speranza di vita nei termini che di seguito si
specificano.
I commi da 12-bis a
12-quinquies dell’articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, hanno disciplinato gli adeguamenti alla speranza di vita dei
requisiti per l’accesso al pensionamento, in attuazione a quanto
previsto dall’articolo 22-ter della legge 3 agosto 2009, n. 102; in
particolare, il comma 12-quater ha previsto l’adeguamento dei
requisiti (inizialmente esclusivamente quelli anagrafici) alla
speranza di vita anche nei confronti del personale appartenente ai
comparti indicati in oggetto nei quali sono ricompresi: il personale
delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della
guardia di finanza, il personale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) nonché il
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
L’articolo 24, comma
12, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge
214/2011, ha modificato, tra l’altro, il citato comma 12-quater
della legge n. 122/2011 nella parte in cui prevedeva l’applicazione
degli adeguamenti alla speranza di vita esclusivamente ai requisiti
anagrafici.
Con la modifica
introdotta, pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2013 l’adeguamento
agli incrementi della speranza di vita si applica ai requisiti
anagrafici e, qualora l’accesso al pensionamento avvenga a
prescindere dall’età, a quello contributivo previsto per il
diritto al trattamento pensionistico.
Di seguito sono
specificati i nuovi requisiti per l’accesso al pensionamento
vigenti a decorrere dal 1.1.2013 e fino al 31.12.2015.
1. Adeguamento dei
requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia La pensione di
vecchiaia si consegue al raggiungimento dell’età anagrafica
massima prescritta dai singoli ordinamenti, variabile in funzione
della qualifica o grado, congiuntamente al requisito contributivo
previsto per la generalità dei lavoratori.
Preliminarmente occorre
evidenziare, anche in risposta ai numerosi quesiti pervenuti, che,
come confermato dal Dipartimento della Funzione pubblica, dal
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero
dell’economia e delle finanze, il collocamento a riposo d’ufficio,
a decorrere dal 1° gennaio 2013, continua ad avvenire in
corrispondenza dell’età massima per la permanenza in servizio,
così come fissata dai singoli ordinamenti e non adeguata agli
incrementi della speranza della vita, nell’ipotesi in cui al
compimento di detto limite di età risultino già soddisfatti i
requisiti prescritti per il diritto a pensione.
Pertanto, resta
confermato il principio generale, già esplicitato nella circolare
del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2012, secondo il quale
il datore di lavoro pubblico deve far cessare il rapporto di lavoro o
di impiego con il dipendente medesimo raggiunto il limite di età
previsto dall’ordinamento di appartenenza quando al raggiungimento
di detto limite il dipendente sia in possesso dei requisiti per il
diritto al trattamento pensionistico, fermo restando che, ove la
decorrenza della pensione non sia immediata, il dipendente deve
essere mantenuto in servizio fino all’accesso al trattamento
pensionistico (c.d. Finestra). Per contro, qualora il dipendente
raggiunga il limite di età previsto in relazione alla qualifica o al
grado di appartenenza nel 2013 e non abbia, a tale data, già
maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, il
requisito anagrafico previsto per l’accesso al pensionamento di
vecchiaia deve essere incrementato di 3 mesi.
Resta, in ogni caso,
fermo il regime delle decorrenze introdotto dall’articolo 12, commi
1 e 2 della legge n. 122/2010 (c.d. finestra mobile).
2. Adeguamento dei
requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità Per effetto
dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere
dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015 l’accesso al
pensionamento anticipato avviene con i seguenti requisiti:
- raggiungimento
dell’anzianità contributiva di 40 anni e 3 mesi, indipendentemente
all’età;- raggiungimento di un’anzianità contributiva non
inferiore a 35 anni e con un’età di almeno 57 e anni e 3 mesi;
- raggiungimento
della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota
dell’80%, a condizione essa sia stata raggiunta entro il 31
dicembre 2011 (attesa l’introduzione del contributivo pro-rata dal
1° gennaio 2012), ed in presenza di un‘età anagrafica di almeno
53 anni e 3 mesi.
Anche per le pensioni di
anzianità resta fermo il regime delle decorrenze previsto
dall’articolo 12, comma 2 della legge n. 122/2010.
In merito si rammenta che
nel caso di accesso alla pensione con il requisito dei 40 anni di
contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica (adeguato,
come detto, agli incrementi della speranza di vita a partire dal 1
gennaio 2013), occorre tenere presente che l’accesso al trattamento
pensionistico subisce, rispetto ai 12 mesi di finestra mobile, un
ulteriore posticipo di un mese per requisiti maturati nell’anno
2012, di due mesi per requisiti maturati nell’anno 2013 e di tre
mesi per i requisiti maturati a decorrere dal 2014 (art.18, comma 22
ter, del decreto legge 6 luglio 2011, n.98, convertito in legge 15
luglio 2011, n. 111).
Il Direttore Generale
Nori
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