Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza del 3 dicembre 2012, n. 46755
Svolgimento del processo
1.
C.P. era imputato della violazione dell’art. 331 c.p. perchè,
nella qualità di titolare di farmacia in turno di reperibilità in
(OMISSIS), aveva interrotto, sospeso o comunque turbato il servizio
di pubblica necessità che esercitava, avendo chiuso la farmacia
apponendo il cartello “mi trovo a pranzo e riapro dopo le ore 16″
con indicazione di numero telefonico per chiamate urgenti, senza
tuttavia intervenire alla chiamata di N.C. A. che, su conforme
indicazione del pediatra, necessitava dell’acquisto di Tachipirina
per fronteggiare un rilevante stato febbrile in atto del figlio, di
diciotto mesi; a seguito dell’indisponibilità della farmacia di
turno gestita dal dott. C., il N. era costretto a recarsi in farmacia
di altro comune.
Risulta
dalla sentenza essere pacifico che:
-
l’imputato avesse rifiutato la consegna del farmaco “di banco”,
al di là delle diverse versioni (secondo il N., nel corso di mero
contatto telefonico il farmacista aveva preteso, per intervenire,
l’impegnativa del medico o del pronto soccorso, nonostante le sue
rimostranze sulla notoria non necessità di tale richiesta per quel
farmaco, poi effettivamente ricevuto senza problemi nell’altra
farmacia; secondo l’imputato, egli col citofono dall’interno
della farmacia avrebbe riferito di ritenere più opportuna una visita
al pronto soccorso);
-
dall’istruttoria era emersa la sussistenza di uno stato di
“effettiva necessità” ai sensi della L.R. n. 64 del 1994.
1.1
Il Tribunale di Belluno con sentenza del 4-8.10.2011 ha assolto
l’imputato perchè il fatto non sussiste, ritenendo che il rifiuto
della singola prestazione non integrava il reato ascritto, stante la
possibilità di ricorrere al pronto soccorso o alla farmacia di altro
vicino comune, come accaduto poi effettivamente, al più potendosi
configurare una mera irregolarità di eventuale rilievo disciplinare
o il diverso reato di rifiuto di atti d’ufficio.
2.
Con ricorso immediato, il pubblico ministero enuncia unico motivo di
inosservanza o erronea applicazione dell’art. 331 c.p., richiamando
la più recente giurisprudenza in materia dell’affine reato ex art.
340 c.p. e osservando che la chiamata d’urgenza al farmacista di
turno costituisce per sè autonomo servizio pubblico senza che possa
guardarsi all’intero turno di reperibilità giornaliero del singolo
o addirittura all’intero complesso territoriale.
Motivi della decisione
Motivi della decisione
3.
Il ricorso è fondato. La sentenza impugnata deve pertanto essere
annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di
Venezia, ai sensi dell’art. 569 c.p.p..
Il
Tribunale ha ritenuto che il comportamento dell’imputato – come
che fossero andati i fatti (contatto solo telefonico, secondo il
denunciante; contatto personale immediato, sia pure attraverso il
citofono della farmacia, secondo il C.) – dovesse essere ricondotto
ad un singolo diniego di prestazione o di servizio, per sè inidoneo
a costituire turbamento del servizio, tenuto anche conto della
disponibilità del pronto soccorso e di altre farmacie di turno, sia
pure in comune viciniore. Ha anche osservato (senza tuttavia disporre
in conformità ai sensi dell’art. 521 c.p.p., comma 1 o comma 2,
secondo le indicazioni pur contestualmente fornite) che “la
vicenda” avrebbe potuto “assumere i contorni” di un diverso
reato.
L’assunto
non è condivisibile.
3.1
Lo stesso Tribunale ricorda in sentenza che come confermato dal
presidente provinciale del Consiglio dell’ordine dei farmacisti di
(OMISSIS), “la richiesta da parte di un cittadino sprovvisto di
ricetta e che richiede l’acquisto di tachipirina per stati febbrili
elevati nel corso dell’intervallo pomeridiano della farmacia di
turno è uno stato di effettiva necessità e, come tale, richiede il
tempestivo intervento del farmacista”. Risulta poi dalla L.R. n. 64
del 1994, richiamata dal teste (e sempre secondo i riferimenti
contenuti nella sentenza), che l’obiettivo perseguito dalla
disciplina specifica dei turni di servizio, per i giorni festivi e
gli orari notturni, è quello di assicurare la continuità del
servizio farmaceutico.
E’
nozione acquisita che il numero delle farmacie in turno di
reperibilità negli orari diversi da quelli propri dell’usuale
attività lavorativa feriale è inferiore a quello previsto per il
servizio in via ordinaria. D’altronde, è altresì indubbio che la
continuità del servizio va apprezzata in relazione alle esigenze di
salute peculiari che possono verificarsi anche in orari di normale
chiusura degli esercizi non in turno di reperibilità. Riduzione
“ragionata” del numero di esercizi aperti al pubblico (sulla base
di criteri territoriali e logistici nonchè del bacino di utenza) e
permanenza di esigenze contingenti di salute (che, specie quando di
apprezzabile rilievo sono con immediatezza riconducibili alla tutela
costituzionale del diritto alla salute) concorrono ad individuare
nella singola farmacia in turno di reperibilità un presidio
indefettibile del complessivo disegno organizzativo volto ad
assicurare la necessaria continuità del servizio farmaceutico.
Quando
pertanto la singola farmacia in turno di reperibilità risulti non
accessibile all’utenza, vi è un obiettivo turbamento della
regolarità del servizio farmaceutico nel suo complesso. Nè il
turbamento del complesso del servizio viene escluso dalla
disponibilità in zone contigue di altri punti reperibili, o
addirittura del servizio urgente ospedaliere): palese nel secondo
caso un improprio intervento surrogatorio di diverso servizio
pubblico non prestato, anche nel primo è evidente l’alterazione
obiettiva dell’organizzazione del servizio farmaceutico (come
ritenuta necessaria e, quindi, consapevolmente articolata in termini
idonei a coniugare tutte le esigenze concorrenti, in particolare
l’accesso, il meno possibile disagevole e il più tempestivo
possibile, a prestazioni dovute e proprie del servizio pubblico
espletato, in stretta correlazione alla tutela costituzionale del
diritto alla salute). Pertanto, ogni qualvolta il farmacista In turno
di reperibilità non assicuri il tempestivo adempimento del servizio
farmaceutico vi è, secondo le contingenze dei casi, una condotta
obiettiva di interruzione o di sospensione del servizio, che
determina il turbamento della regolarità di tale servizio nel suo
complesso.
Deve
quindi affermarsi il principio di diritto per il quale
l’ingiustificata inottemperanza delle funzioni proprie del servizio
farmaceutico da parte del responsabile di farmacia in turno di
reperibilità integra il reato di cui all’art. 331 c.p..
Il
Giudice del rinvio si atterrà al presente principio di diritto,
libero negli apprezzamenti necessari in ordine ad ogni altro punto
della decisione.
P.Q.M.
Annulla
la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Venezia per
nuovo giudizio.
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