N.
05132/2012REG.PROV.COLL.
N.
00370/2012 REG.RIC.
R
E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Consiglio di Stato
in
sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha
pronunciato la presente
SENTENZA
sul
ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 370 del
2012, proposto da:
COMUNE
DI CAVE, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso
dall'avv. Ruggero Frascaroli, con domicilio eletto presso l’avv.
Ruggero Frascaroli in Roma, viale Regina Margherita, n. 46;
contro
FAGIANI
MARCELLO, rappresentato e difeso dagli avv. Rossella
Lonetti
e Peppino Lonetti, con domicilio eletto presso l’avv. Peppino
Lonetti
in Roma, via Livorno, n. 42;
per
la riforma
della
sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE II TER n. 9469 del 1°
dicembre 2011, resa tra le parti, concernente DINIEGO ACCESSO AI
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI A PROCEDIMENTO DISCIPLINARE;
Visti
il ricorso in appello e i relativi allegati;
02/10/12
N. 00370/2012 REG.RIC.
Visto
l'atto di costituzione in giudizio di Marcello Fagiani;
Viste
le memorie difensive;
Visti
tutti gli atti della causa;
Relatore
nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2012 il Cons. Carlo
Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Ruggero Frascaroli e
Rossella Lonetti; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto
segue.
FATTO
1.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. II ter, con
la sentenza n. 9469 del 1° dicembre 2011 ha accolto il ricorso
proposto dal sig. Marcello Fagiani ed ha ordinato all’intimata
amministrazione comunale di Cave l’accesso documentale richiesto
mediante consegna della copia dell’esposto (che ha dato luogo al
provvedimento disciplinare in danno del ricorrente), nella sua forma
completa e priva di cancellatura o mascherature.
2.
Con rituale e tempestivo atto di appello il Comune di Cave ha chiesto
la riforma di tale sentenza, lamentando l’erroneo rigetto
dell’eccezione di tardività del ricorso introduttivo del giudizio
di primo grado, eccezione articolata sotto due diversi profili, e
l’infondatezza della pretesa del ricorrente, giacché il richiesto
accesso, lungi dall’essere stato negato, era stato consentito, pur
contemperandolo doverosamente con l’interesse alla riservatezza
dell’autore dell’esposto, non essendo necessaria ai fini della
tutela del ricorrente la conoscenza delle generalità del
denunciante.
L’appellato
ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto.
3.
Con ordinanza n. 2100 del 13 aprile 2012 la Sezione ha ordinato il
deposito del fascicolo di ufficio del giudizio di primo grado,
indispensabile anche al fine della delibazione dell’eccezione di
tardività del ricorso sollevata dall’amministrazione comunale di
Cave.
Acquisito
il fascicolo, all’udienza in camera di consiglio del 13 luglio
2012, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in
decisione.
DIRITTO
4.
L’appello è infondato.
4.1.
Il quarto comma dell’articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
stabilisce che in caso di diniego dell’accesso, espresso o tacito,
di atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali,
l’interessato, in alternativa al ricorso al tribunale
amministrativo regionale, può chiedere al difensore civico
competente per ambito territoriale, se costituito, il riesame della
determinazione di diniego; qualora il difensore civico ritenga
illegittimo il diniego, ne informa il richiedente e lo comunica
all’autorità disponente e se quest’ultima non emana il
provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal
ricevimento della comunica del difensore civico, l’accesso è
consentito; inoltre, se il richiedente l’accesso si sia rivolto al
difensore civico, il termine per l’impugnazione del diniego, di cui
al successivo comma cinque, decorre dalla data di ricevimento, da
parte del richiedente, dell’esito della sua istanza al difensore
civico. Nel caso di specie, posto che non è contestato che il sig.
MarcelloFagiani abbia legittimamente esercitato la facoltà di
chiedere al
Difensore
Civico della Provincia di Roma il riesame del diniego (parziale) di
accesso agli atti opposto alla sua richiesta dal Comune di Cave,
quest’ultima ha sostenuto che tale facoltà sarebbe stata
esercitata tardivamente e cioè con ricorso in data 10 dicembre 2010,
laddove il preteso diniego, se sussistente, si sarebbe concretizzato
con la conoscenza dell’atto richiesto avvenuta in data 9 novembre
2010. Tale ricostruzione non può essere condivisa, atteso che, come
emerge
dagli
atti di causa, se è vero che l’amministrazione di Cave comunicava
l’accoglimento dell’istanza di accesso con nota prot. 13993 del 9
novembre 2010, non solo non vi è alcuna prova che la copia
dell’esposto richiesto sia stata consegnata in tale data (nessun
elemento contrario rilevandosi dalla lettura del ricorso di primo
grado e non potendo avere alcun rilievo l’indicazione degli atti e
delle relative date contenute nell’indice del foliario), per quanto
tale copia dell’esposto era priva dei dati per individuare il
denunciante e le sue generalità, così che in data 10 novembre 2010
l’interessato (ed il suo difensore) instava nuovamente per
l’accesso al predetto documento completo delle generalità del
denunciante: rispetto a tale nuova richiesta il ricorso al Difensore
Civico della Provincia è del tutto rituale e tempestivo, non potendo
avere alcun valore la precedente nota comunale del 9 novembre 2010
che annunciava genericamente l’accoglimento dell’istanza di
accesso, consentita poi effettivamente con modalità tali da non
essere utili all’effettiva tutela della posizione giuridica del
ricorrente. Sotto altro profilo, deve rilevarsi che, diversamente da
quanto sostenuto dall’amministrazione comunale appellante, il
termine per la proposizione del ricorso giurisdizione avverso il
silenzio non poteva decorrere dalla conoscenza della nota prot. 1419
del 2 febbraio 2011, atteso che con quest’ultima l’amministrazione
si era sostanzialmente limitata a comunicare al Difensore Civico le
ragioni del diniego opposto all’interessato di consentire l’accesso
integrale (completo cioè dei dati idonei ad individuare il
denunciante) all’esposto che aveva determinato nei suoi confronti
l’avvio del procedimento disciplinare, tale comunicazione non
potendo integrare di per sè, ancorché diretta per conoscenza anche
all’interessato ed al suo difensore, gli estremi del motivato atto
confermativo del diniego. Correttamente pertanto il ricorso è stato
proposto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione in data 1°
marzo 2011, pervenuta il 7 marzo 2011, con cui il Difensore Civico ha
comunicato all’interessato l’esito negativo della sollecitazione
rivolta al Comune di Cave per il riesame del contestato diniego di
accesso, evidenziando la possibilità di poter adire il giudice
amministrativo nei successivi trenta giorni.
Sono
pertanto destituiti di fondamento giuridico i primi due motivi di
gravame.
4.2.
Quanto al merito della questione la Sezione rileva che, secondo un
consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale non vi è motivo
per discostarsi, il soggetto che subisce un procedimento di controllo
o ispettivo ha un interesse qualificato a conoscere integralmente
tutti i documenti utilizzati dall’amministrazione nell’esercizio
del potere di vigilanza, compresi gli esposti e le denunce che hanno
determinato l’attivazione di tale potere (C.d.S., sez. IV, 19
gennaio 2012, n. 231; sez. V, 19 maggio 2009, n. 3081), non ostandovi
neppure il diritto alla riservatezza che non può essere invocato
quando la richiesta di accesso ha ad oggetto il nome di coloro che
hanno reso denunce o rapporti informativi nell’ambito di un
procedimento ispettivo, giacché al predetto diritto alla
riservatezza non può riconoscersi un’estensione tale da includere
il diritto all’anonimato di colui che rende una dichiarazione a
carico di terzi, tanto più che l’ordinamento non attribuisce
valore giuridico positivo all’anonimato (C.d.S., sez. VI, 25 giugno
2007, n. 3601).
Non
può pertanto seriamente dubitarsi che la conoscenza integrale
dell’esposto rappresenti uno strumento indispensabile per la tutela
degli interessi giuridici dell’appellato, essendo intuitivo che
solo in questo modo egli potrebbe proporre eventualmente denuncia per
calunnia a tutela della propria onorabilità: il che rende del tutto
prive di qualsiasi fondamento giuridico i dubbi sull’uso
asseritamente strumentale e ritorsivo della conoscenza dell’esposto
che ha dato luogo al procedimento disciplinare in danno del
ricorrente, non potendo ammettersi che pretese esigenze di
riservatezza possano determinate un vulnus intollerabile ad un
diritto fondamentale della persona, quale quello dell’onore.
Anche
il terzo motivo di gravame deve essere pertanto respinto.
5.
In conclusione alla stregua delle osservazioni svolte l’appello
deve essere respinto.
Le
spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta,
definitivamente pronunciando sull’appello proposto dal Comune di
Cave avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per
il Lazio, sez. II ter, n. 9469 del 1° dicembre 2011, lo respinge.
Condanna l’amministrazione appellante al pagamento in favore del
sig. Marcello Fagiani delle spese del presente grado di giudizio che
liquida complessivamente in €. 2.500,00 (duemilacinquecento).
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2012
con
l'intervento dei magistrati:
Stefano
Baccarini, Presidente
Carlo
Saltelli, Consigliere, Estensore
Nicola
Gaviano, Consigliere
Fabio
Franconiero, Consigliere
Carlo
Schilardi, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA
IN SEGRETERIA
Il
28/09/2012
IL
SEGRETARIO
(Art.
89, co. 3, cod. proc. amm.)
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