CORTE DI CASSAZIONE -
Ordinanza 26 giugno 2012, n. 10689
Tributi - Contenzioso
tributario - Notifica a mezzo raccomandata - Mancata produzione dell’avviso di
ricevimento - Nullità dell’atto impositivo.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Nel ricorso iscritto a R.G.
n.5106/2010 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
1 - È chiesta la cassazione della
sentenza n.59/10/2009, pronunziata dalla C.T.R. di Torino, Sezione
n.10, il 21.04.2009 e depositata
il 16 luglio 2009.
Con tale decisione, la C.T.R. ha
respinto l'appello del Comune, ritenendo e dichiarando illegittima la pretesa
impositiva, per omessa notifica dell'atto presupposte. Il ricorso, che attiene
ad impugnazione di ingiunzione di pagamento dell'ICI per l'anno 2000, censura
l'impugnata decisione e ne chiede la cassazione per insufficiente e
contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, nonché per
violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. comma 2°.
2 - La contribuente, giusto
controricorso, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
3 - La CTR, confermando la
decisione di prime cure, ha ritenuto e dichiarato l'illegittimità dell'atto
impugnato, nella considerazione
che dovesse ritenersi nulla la notifica del presupposto avviso di accertamento,
stante la mancata prova del ricevimento dell'avviso da parte del destinatario.
La questione posta dal ricorso
sembra possa essere definita, sia tenendo conto dei fatto che in tema di notificazioni
a mezzo posta, quando debba accertarsi il perfezionamento della notificazione
nei confronti del destinatario l'unico documento attestante la consegna a
questi e la sua data è, di regola,
l'avviso di ricevimento della
raccomandata, la cui produzione in giudizio è onere che grava sulla parte notificante(Cass.
n.16184/2009), sia pure avendo riguardo, per un verso, al principio secondo cui
nella notificazione a mezzo posta l'ufficiale postale, nel caso in cui non
abbia potuto consegnare l'atto al destinatario o a persona abilitata a
riceverlo in sua vece (artt. 8 e 9 legge 20 novembre 1982, n. 890), dopo aver
accertato che il destinatario non ha cambiato residenza, dimora o domicilio, ma
è
temporaneamente assente, e che
mancano persone abilitate a ricevere il piego in sua vece, deve rilasciare
avviso al destinatario del deposito del piego nell'ufficio postale e
provvedere, eseguito il deposito, alla compilazione dell'avviso di ricevimento
che, con la menzione di tutte le formalità eseguite, del deposito e relativa
data, nonché dei motivi che li hanno determinati, deve essere restituito con il
piego al mittente compiuti inutilmente dieci giorni dai deposito. Ne consegue
che l'avviso di ricevimento, che non contenga alcuna menzione delle operazioni
descritte, comporta la nullità della notificazione" (Cass. n.28856/2005),
e sotto altro profilo, all'orientamento giurisprudenziale per cui la produzione
dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell'atto
spedita per la notificazione a mezzo del
servizio postale ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con
la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto
compimento delle formalità dì cui all'art. 140 cod. proc. civ., è richiesta
dalla legge in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del
procedimento notificatorio (Cass. n.627/2008). Nel caso la decisione impugnata sembra
in linea con i principi desumibili dalle citate pronunce, avendo verificato e
valorizzato la circostanza della mancata prova dell'avvenuto ricevimento
dell'avviso da parte del destinatario. D'altronde, le doglianze non solo
sembrano sottese ad ottenere il riesame dei medesimi elementi, già diversamente
valutati dai Giudici di merito, ma, oltretutto, non appaiono conferenti e
decisivi per giustificare una diversa decisione.
4 - Pertanto, si è dell'avviso
che sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio,
e per la pronuncia di decisione con la quale lo stesso venga rigettato per
manifesta infondatezza dei motivi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso,
il controricorso e gli altri atti di causa;
Considerato che in esito alla
odierna trattazione, il Collegio, condividendo le argomentazioni svolte in relazione,
ritiene di dover rigettare il ricorso per manifesta infondatezza;
Considerato che, avuto riguardo
all'epoca del consolidarsi degli applicati principi, le spese del giudizio ci
legittimità vanno compensate;
Visti gli artt. 375 e 380 bis del
c.p.c.;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le
spese del giudizio.
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