SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE IV PENALE
Sentenza 13 marzo – 18 maggio 2012, n.
19170
(Presidente
Brusco – Relatore Romis)
Ritenuto in fatto
Il (omissis), alle ore
8,15, sull'autostrada del (…), A.G., conducente dell'auto Ford Focus tg. (…),
che viaggiava in direzione di (…), a causa dello scoppio del pneumatico
posteriore destro, perdeva il controllo del mezzo che, conseguentemente,
deviava in avanti e verso destra; dopo aver effettuato alcune evoluzioni su se
stesso in senso orario, il veicolo suddetto andava ad urtare, con la propria
parte posteriore centro-sinistra, la parte posteriore dell'autoarticolato
Scania/Schmitz tg. (omissis) condotto da N.C.S., fermo sul margine destro della
corsia riservata alla sosta di emergenza. A seguito del violento impatto,
l'autovettura penetrava con buona parte del proprio abitacolo al di sotto del
pianale montacarichi del veicolo semirimorchio, rimanendovi incastrata: A.G.
decedeva sul colpo, mentre gli altri occupanti dell'auto riportavano lesioni
personali. Dalla documentazione acquisita si evinceva che l'autoarticolato
aveva fatto ingresso in autostrada, attraverso la barriera di (omissis), alle
ore 7,35. per cui si stimava che il N. aveva arrestato il veicolo in sosta
intorno alle ore 7,40, circa 35 minuti prima del fatto: in proposito risultava
smentita la versione resa dal N. il quale, quanto agli orari, aveva dichiarato
di essersi fermato in sosta verso le ore 23 circa della sera precedente perché
molto stanco e di essere stato poi svegliato da un urto contro il suo
automezzo. Il GUP presso il Tribunale di Roma, con sentenza in data 11.10.2010,
dichiarava non doversi procedere perché il fatto non sussiste nei confronti del
Nielsen in ordine al reato di omicidio colposo allo stesso ascritto.
Avverso tale sentenza
hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte
d'Appello di Roma nonché il difensore e procuratore speciale delle parti civili
costituite, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale, in particolare
sostenendo che il giudicante avrebbe errato nell'assimilare al malessere
fisiologico la stanchezza, per giustificare la sosta sulla corsia di emergenza,
ed evidenziando che il Nielsen avrebbe potuto fermarsi in luogo di sosta più
idoneo e non già sulla corsia di emergenza.
Ha depositato memoria
il difensore dell'imputato con argomentazioni finalizzate a contrastare i
proposti ricorsi.
Considerato in diritto
I ricorsi sono
infondati per le ragioni di seguito indicate.
Correttamente il GUP
ha inquadrato la stanchezza (riferibile nel caso di specie, all'evidenza, in
quella situazione che precede il pericoloso c.d. "colpo di sonno")
nel concetto di "malessere" che giustifica la sosta sulla corsia di
emergenza ai sensi dell'art. 157 C.d.S., comma 1, lett. d). Invero, il termine
"malessere" non può esaurirsi nella nozione di infermità incidente
sulla capacità intellettiva e volitiva del soggetto come prevista dall'art. 88
c.p. o nell'ipotesi di caso fortuito di cui all'art. 45 c.p., bensì nel lato concetto
di disagio e finanche di incoercibile necessità fisica anche transitoria che
non consente di proseguire la guida con il dovuto livello di attenzione, e
quindi in esso deve necessariamente ricomprendersi la stanchezza ed il torpore
che sono segni premonitori di un colpo di sonno ed impongono al soggetto, per
concrete esigenze di tutela per sé e per gli atri utenti della strada, di
interrompere la guida.
Del tutto
legittimamente il GUP ha ritenuto quindi di individuare la causa esclusiva del
sinistro nelle anomalie di manutenzione del pneumatico posteriore destro
dell'auto condotta dall'A. (al di sotto dei limiti di gonfiaggio o sottoposto
ad eccessivo carico) che ne avevano causato lo scoppio.
Ma c'è di più. Rileva
il Collegio che nella concreta fattispecie, manca del tutto la c.d.
concretizzazione del rischio in relazione a quelle che sono le finalità della
corsia di emergenza posto che la stessa non ha la funzione di garantire
l'incolumità di quanti possano sbandare ed invaderla, bensì quella di
consentire a mezzi di Polizia e/o di soccorso di raggiungere al più presto,
senza intralcio, il luogo dove è necessario portarsi per un'emergenza
determinata da incidente o da altra grave necessità.
Le ricorrenti parti
civili vanno per legge condannate al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e
condanna le parti civili ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
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