Corte
di Cassazione, sentenza n. 11462 del 9 luglio 2012
Svolgimento del processo
La Corte d'appello di Perugia, in riforma della sentenza di
primo grado del Tribunale della stessa sede, rigettava la domanda proposta da
L.M. contro il Ministero della istruzione, università e ricerca e l'Istituto
tecnico commerciale statale e per geometri "R." di Assisi, diretta al
riconoscimento del suo diritto all'indennità sostitutiva delle ferie che aveva
maturato e non goduto, al momento del suo collocamento a riposo, a causa delle
lunghe assenze per malattia che era stato costretto a fare nel corso degli
ultimi anni di servizio.
La Corte d'appello affermava di fare applicazione della norma
di cui all'art. 19 del CCNL 1994/1997, confermata dall'art. 49 del CCNL
1999/2001, secondo cui le "ferie non sono monetizzabili salvo quanto
disposto dal successivo comma 15", rilevando che secondo quest'ultima
disposizione, in caso di mancato godimento delle ferie entro il termine
contrattualmente previsto (dell'aprile dell'anno successivo), è possibile il
pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie nella sola ipotesi in cui
all'atto della cessazione del rapporto residuino ferie non godute per
"documentate esigenze di servizio".
La Corte, ricordato in linea di fatto che, come era pacifico,
il rag. M., direttore dei servizi amministrativi presso il suindicato istituto
scolastico, non aveva goduto nell'anno scolastico 2000/2001 di 29 giorni di
ferie, fruibili fino al 30.4.2002, e nell'anno scolastico 2001/2002 di 28
giorni di ferie (oltre 3 di festività soppresse), fruibili fino al 30.4.2003,
rilevava in particolare che non risultava documentata al riguardo alcuna
esigenza di servizio e che lo stesso ricorrente aveva precisato che la mancata
fruizione era dovuta a lunghi periodi di assenza per malattia, assenza che alla
fine si era protratta ininterrottamente dal 3 gennaio 2002 fino alla
risoluzione del rapporto, avvenuta il 10 luglio 2002.
Il M. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi,
illustrati con memoria. Il Ministero dell'Istruzione e l'Istituto scolastico
resistono con controricorso.
Motivi della decisione
1.1. Il primo motivo, denunciando violazione e falsa
applicazione degli artt. 3 e 36 Cost. e dell'art. 2109 c.c., nonché
contraddittorietà di motivazione, censura la sentenza per il suo contrasto con
i principi di rango costituzionale e di legge ordinaria, relativi alla
indisponibilità e irrinunciabilità del diritto alle ferie, o congedo ordinario,
e al diritto ad un indennità sostitutiva, in ragione anche dei principi di
proporzionalità della retribuzione, in caso di mancato godimento delle stesse
per ragioni obiettive e in particolare in caso di assenze per malattia. Si
sottolinea anche che non può essere posto a carico del lavoratore l'onere di
organizzare le proprie ferie in maniera tale di fruirle tutte entro i limiti
posti dal CCNL, gravando invece sul datore di lavoro l'onere di provare di
avere adempiuto o offerto di adempiere il proprio obbligo di assicurare il
godimento delle ferie.
1.2. Il secondo motivo, deducendo violazione del CCNL del
comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e il biennio economico
2002/2003, lamenta che la sentenza impugnata abbia erroneamente individuato la
normativa contrattuale applicabile. Infatti, nella specie, il diritto alle
ferie si era perfezionato ed era diventato azionabile solo alla fine del
rapporto di lavoro, cessato per quiescenza d'ufficio nel luglio 2002. Peraltro
già con il ricorso introduttivo del giudizio era stato invocato l'art. 13,comma
15, del CCNL sopra richiamato, secondo cui "all'atto della cessazione del
rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state
fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale
a tempo determinato che indeterminato".
1.3. Il terzo motivo, denunciando vizi di motivazione,
lamenta il mancato esame delle circostanze di fatto allegate e documentate dal
ricorrente circa le esigenze di servizio che gli avevano impedito la fruizione
delle ferie nel periodo di presenza in servizio, e precisamente circa i disagi
organizzativi e funzionali nello svolgimento delle varie attività di competenza
della segreteria dell'istituto dovuti alle assenze dell'attuale ricorrente,
direttore dell'ufficio, e alla mancanza di personale in grado di sostituirlo
adeguatamente (nota del 15.5.2001 del dirigente scolastico).
2.1. Il ricorso, i cui motivi sono esaminati congiuntamente
stante la loro connessione, merita accoglimento con riferimento alla censura di
fondo e assorbente di cui al primo motivo.
Non può darsi invece positivo rilievo a quanto dedotto con il
secondo motivo, in quanto il c.c.n.l. per il quadriennio giuridico 2002-2005
non è applicabile al rapporto di lavoro del ricorrente, in quanto è stato
stipulato il 24.7.2003 e, secondo l'art. 1, i relativi effetti giuridici
decorrono solo dal giorno della sottoscrizione, successivo alla data di
conclusione del rapporto (10.7.2002).
2.2. La giurisprudenza di questa Corte ha rilevato che il
diritto alle ferie nel diritto italiano gode di una tutela rigorosa, di rilievo
costituzionale, visto che l'art. 36, terzo comma, Cost. prevede testualmente
che "il lavoratore ha diritto al riposto settimanale e a ferie annuali
retribuite, e non può rinunziarvi". In particolare ha conseguentemente
precisato che, in relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie,
garantito anche dall'art. 36 Cost., ove in concreto le ferie non siano
effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta
al lavoratore l'indennità sostitutiva che, oltre a poter avere carattere
risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita
del bene (il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di
meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l'opportunità di svolgere
attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento l'istituto delle ferie è
destinato, per un altro verso costituisce un'erogazione di natura retributiva,
perché non solo è connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro,
quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma più specificamente rappresenta
il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che, pur essendo
di per sé retribuito, avrebbe invece dovuto essere non lavorato perché
destinato al godimento delle ferie annuali, restando indifferente l'eventuale
responsabilità del datore di lavoro per il mancato godimento delle stesse
(Cass. n. 13860/2000, 14070/2002, 19303/2004, 237/2007; cfr. anche Cass., sez.
un., n. 24712/2008 sull'irrinunciabilità del diritto alla ferie e alla sua
monetizzabilità solo al momento della fine del rapporto di lavoro).
Ne consegue (come del resto riconosciuto dai precedenti
richiamati), l’illegittimità, per il loro contrasto con norme imperative, delle
disposizioni di contratti collettivi che escludano il diritto del lavoratore
all'equivalente economico di periodi di ferie non goduti al momento della
risoluzione del rapporto, salva l'ipotesi del lavoratore che abbia disattesa la
specifica offerta della fruizione del periodo di ferie da parte del datore di
lavoro.
2.3. La sentenza impugnata risulta in contrasto con gli esposti
principi di diritto per avere fatto applicazione dell'art. 19, commi 8 e 15,
del c.c.n.l per il quadriennio normativo 1994-1995, confermato — salvo una
modifica che ora non rileva — dall'art. 49 del successivo c.c.n.l. per il
quadriennio 1998/2001, secondo cui, rispettivamente, "le ferie sono un
diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto dal
comma 15 (...)", e "all'atto della cessazione del rapporto di lavoro,
qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per documentate
esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse",
mentre avrebbe dovuto rilevare l'illegittimità di tali disposizioni nella parte
in cui contrastano con i sopra esposti principi di diritto. Né vi è stato
minimamente l'accertamento della ricorrenza delle condizioni effettivamente
ostative del diritto alla c.d. indennità sostitutiva delle ferie.
2.4. E' opportuno anche rilevare, visto che il normale
godimento delle ferie da parte dall'attuale ricorrente è stato ostacolato dalle
sue assenze per malattia — e ciò in maniera incontestabile quanto al periodo di
malattia con il quale si è concluso il rapporto - che almeno in parte la
sentenza impugnata si pone in contrasto anche con principi enunciati dalla
Corte di giustizia della Unione europea in sede di interpretazione delle norme
sul godimento delle ferie dell'art. 7 della direttiva dell'Unione 2003/88.
Infatti tale Corte, pur riconoscendo che la normativa nazionale può contenere
una disciplina relativa alle condizioni del godimento delle ferie e, in tale
quadro, prevedere per esempio un periodo massimo per il godimento delle ferie
successivamente al periodo della loro maturazione e normale fruizione cd.
periodo di riporto delle ferie — , con una serie di pronunce ha individuato
ipotesi in cui le restrizioni al diritto alle ferie sono incompatibili con
un'adeguata salvaguardia del diritto previsto dalla direttiva. In particolare
con la sentenza 20 gennaio 2009, pronunciata nei procedimenti riuniti C-350/06
e C-520/06, ha ritenuto che l'art. 7 della direttiva deve essere interpretato
in un senso che osta a disposizioni o prassi nazionali le quali escludano il
diritto ad un'indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute del
lavoratore che sia stato in congedo per malattia per l'intera durata o per una
parte del periodo di riferimento o di un periodo di riporto e per tale ragione
non abbia potuto esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite.
3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con
cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa ad altro giudice, che
si atterrà al principio enunciato al paragr. 2.2.
Al giudice di rinvio si demanda anche la regolazione delle
spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la
causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Firenze.
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