Consiglio
di Stato n. 3383/2012, sez. IV del 7/6/2012
FATTO e DIRITTO
Il sig. L.R. D., dipendente del Corpo della Guardia di Finanza, era trasferito, con determinazione del Comando Generale del 14 settembre 1999, alla D.I.A. - Centro operativo di Reggio Calabria.
Ritenendo di averne diritto in forza del trasferimento, il medesimo chiedeva all'amministrazione i benefici economici previsti dalla legge 100/87. L'amministrazione denegava l'indennità osservando che l'assegnazione alla D.I.A. era da considerare a domanda e non d'autorità. Il sig. L.R. proponeva ricorso giurisdizionale. Il TAR Calabria, chiarito che il trasferimento era stato disposto dall'amministrazione per esigenze organizzative, e non su domanda dell'interessato, ha riconosciuto la spettanza dell'indennità, in proposito osservando che l'assenso successivamente manifestato dall'interessato non poteva valere a mutare la natura della procedura. Propone appello l'amministrazione.
Secondo l'amministrazione - che in proposito richiama una nutrita giurisprudenza anche della Sezione - la dichiarazione di gradimento al disposto trasferimento ed alla sua qualificazione come "a domanda" sarebbe idonea a modificare la natura dello stesso, ed anche ove non lo fosse, si configurerebbe comunque quale formale manifestazione di acquiescenza, con tutte le relative conseguenze anche di carattere economico. Si difende l'appellato, evidenziando come la richiesta della D.I.A. avesse ad oggetto un trasferimento per "esigenze di servizio", e come fosse mancata qualsivoglia informazione circa la facoltà di rifiutare la nuova destinazione senza conseguenze. La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 15 maggio 2012.
L'appello non è fondato.
La giurisprudenza, correttamente citata dall'amministrazione
appellante e risalente agli anni 2006/2008, aveva in effetti posto l'accento
sulla significatività del gradimento espresso al trasferimento d'autorità, non
tanto ai fini della natura del trasferimento - sempre considerato d'autorità -
quanto ai fini economici, ritenendo in particolare il gradimento una
manifestazione di acquiescenza ( per tutte, cfr. sez. IV 03/04/2006 n. 1705). L'indirizzo interpretativo è stato tuttavia di
recente superato, affermandosi - proprio con riferimento a fattispecie analoghe
a quella oggi in discussione - che ove il trasferimento di unità di personale
sia destinato a soddisfare prioritariamente un interesse vitale
dell'amministrazione della pubblica sicurezza e dell'ordinamento in generale,
la dichiarazione di gradimento del personale, ai sensi del d.m. 29 dicembre
1992, altro non costituisce che una mera manifestazione di assenso o di
disponibilità alla nuova destinazione (Cfr. sez. IV, 19/12/2008, n. 6405 e, da
ultimo, sez. IV 07/02/2011 n. 814). Il mutamento è condivisibile nella misura in
cui pone un discrimine chiaro nel genus dei trasferimenti (a domanda o
d'autorità), sulla base delle esigenze che lo spostamento mira a soddisfare, in
guisa che, solo ove vi sia una domanda del dipendente motivata da esigenze o
aspirazioni personali possa dibattersi di trasferimento "a domanda".
Coglie altresì l'essenza del beneficio riconosciuto, individuabile nella radice
organizzativa ed istituzionale dello ius variandi esercitato, contribuendo
opportunamente a depotenziare argomentazioni che fondano sull'assenso postumo
(le cui ragioni rimangono puramente soggettive e personali) una presunzione
iuris et de iure di spontanea e libera volontà, secondo un'inversione logico
giuridica che arriva ad obliterare il diritto all'indennità. L'appello è
dunque respinto. Avuto riguardo al mutamento del quadro
giurisprudenziale, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
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