REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
composta dal magistrato:
dott. VALTER DEL ROSARIO
in funzione di Giudice monocratico
in materia pensionistica, ai sensi della L.21.7.2000, n.205, ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
(Numero 2234/2007)
sul
ricorso iscritto al n.14425 (ex 5479/M) del registro di segreteria, proposto da
C. V. Emanuele, nato a Xxxxx (EN) il 29.3.1962, avverso il decreto del
Ministero della Difesa- Direzione Generale delle Pensioni- Div. 8^ n.182,
datato 28.2.1983 (posizione n.28342);
visti
il D.L. 15.11.1993, n.453, convertito, con modificazioni, in L. 14.1.1994,
n.19, e la L. 21.7.2000, n.205;
visti
tutti gli atti e documenti di causa;
udito
nella pubblica udienza del 25.1.2007 il ricorrente C. V.; non comparso alcuno
per il Ministero della Difesa.
FATTO
Con il
ricorso in epigrafe indicato C. V. (ex allievo carabiniere ausiliario in
servizio di leva) ha impugnato il decreto del Ministero della Difesa- Direzione
Generale delle Pensioni- Div. 8^ n.182, datato 28.2.1983, con il quale gli era
stata negata la concessione della pensione privilegiata ordinaria tabellare per
l'infermità “nevrosi disforico-depressiva di probabile natura reattiva”,
dichiarata non dipendente da causa di servizio.
Dagli
atti risulta che il C.:
dopo
aver superato le selezioni per esser ammesso a prestare il servizio militare di
leva come allievo carabiniere ausiliario, fu chiamato alle armi in data
25.11.1980 ed assegnato alla Scuola Allievi Carabinieri di Chieti;
dal 12
al 13.1.1981 fu ricoverato all'ospedale militare di Chieti, ove fu riscontrato
affetto da “sindrome disforica”;
fruì
quindi di licenze di convalescenza (intervallate da brevi ricoveri presso
l'ospedale militare di Palermo, a fini di controllo dell'evoluzione della
patologia neuropsichica) sino al 15.7.1981, quando fu riformato e congedato.
Avendo
presentato in data 3.6.1981 domanda per il riconoscimento della dipendenza da
causa di servizio dell'infermità nervosa (che, a suo avviso, sarebbe stata
determinata dal notevole stress psico-fisico e da eventi traumatizzanti
sofferti in caserma) e per l'attribuzione del trattamento pensionistico
privilegiato, il C. fu visitato dalla Commissione Medica di Palermo, la quale,
posta diagnosi di “nevrosi disforico-depressiva di probabile natura reattiva”,
dichiarò nel verbale n.87 del 27.1.1982 che trattavasi di patologia non dipendente
dal breve servizio prestato ma correlata in maniera preponderante alla
predisposizione endogeno-costituzionale del C..
In via
ipotetica, secondo la Commissione Medica, la menomazione dell'integrità fisica
subita dal C. sarebbe stata ascrivibile ad assegno privilegiato di 6^
categoria, tabella A, per anni due.
Tale
responso negativo fu confermato dalla Commissione Medica di II^ Istanza presso
la Direzione di Sanità dell'11° Co.Mili.Ter. con verbale n.14 del 3.1.1983 e
quindi recepito nel decreto ministeriale impugnato.
Con il
ricorso giurisdizionale e con la memoria conclusionale depositata il 15.1.2007
il C. ha evidenziato che:
anteriormente
alla chiamata alle armi egli era esente da infermità nervose, tant'è vero che,
prima d'essere arruolato come allievo carabiniere ausiliario, era stato
riconosciuto idoneo in occasione di ben tre visite mediche di selezione
attitudinale;
i
disturbi neuropsichici erano insorti dopo circa un mese di servizio a causa di
molteplici fattori: repentino mutamento del regime di vita e notevoli problemi
di ambientamento in un contesto sociale assai diverso da quello abituale (di
tipo contadino in una zona remota della Sicilia); gravi difficoltà nei rapporti
interpersonali con i commilitoni, dai quali veniva emarginato e sottoposto a
pesanti episodi di “nonnismo” (da lui tempestivamente segnalati ai superiori
già prima del ricovero nel gennaio 1981 presso l'ospedale militare di Chieti);
stress psichico dovuto a difficoltà d'apprendimento e di concentrazione negli
studi;
la
sindrome disforico-depressiva era progressivamente regredita dopo il
collocamento in congedo per riforma, pervenendo a completa guarigione dopo
circa due anni di adeguate terapie psichiatriche.
A
sostegno delle proprie tesi il C. ha allegato copia delle prescrizioni
farmacologiche rilasciategli dai medici curanti nel biennio 1981-83 nonché una
relazione redatta in data 13.1.2007 dal prof. Leonardo Bruni, in cui si
fornisce una ricostruzione analitica delle cause d'insorgenza e della
successiva totale regressione della patologia nervosa in questione.
Conclusivamente,
il C. ha chiesto che gli sia riconosciuto il diritto a percepire l'assegno
privilegiato di 6^ categoria, tabella A, per anni due, con decorrenza dal
congedo.
In
udienza il medesimo ha ribadito le proprie pretese ed ha chiesto altresì che,
in caso d'accoglimento del ricorso, sia stabilito che sulle somme arretrate
spettantigli debbano essere computati gli interessi legali ed il differenziale
di rivalutazione monetaria, in quanto soggetto appartenente alla categoria del
“modesto consumatore”.
DIRITTO
Il
Giudice, esaminati accuratamente gli atti processuali alla luce dei principii
giuridici contenuti nell'art. 64 del D.P.R. 29.12.1973, n.1092, reputa che il
ricorso proposto da C. V. sia meritevole d'accoglimento.
Nella
citata disposizione si sottolinea, in particolare, che, per potersi procedere
alla concessione di pensione privilegiata ordinaria, occorre, in primo luogo,
che le infermità o le lesioni invalidanti siano effettivamente dipendenti da specifici
fatti di servizio, ossia che questi ultimi ne siano stati causa diretta o,
perlomeno, concausa efficiente e determinante.
Per
“fatti di servizio” si debbono intendere eventi e circostanze strettamente
correlati all'adempimento degli obblighi di servizio imposti al soggetto
interessato.
In
altri termini, il servizio svolto deve aver assunto, nel caso concreto, un
effettivo e significativo ruolo causale o concausale nel determinismo
dell'infermità o lesione invalidante ad esso ipoteticamente rapportabile.
Ciò
premesso dal punto di vista normativo, il Giudice osserva che nel caso di
specie:
in
occasione delle varie e notoriamente accurate visite mediche di selezione il C.
fu dichiarato incondizionatamente idoneo al servizio militare di leva da
prestarsi in qualità di carabiniere ausiliario;
egli
iniziò a lamentare disturbi neuropsichici soltanto dopo circa un mese di
servizio;
nei
rapporti del comandante della Scuola Allievi Carabinieri di Chieti e del
Dirigente del relativo Servizio Sanitario sono ampiamente confermati e
descritti i gravi problemi d'ambientamento del C., le notevoli difficoltà nelle
sue relazioni con i commilitoni (dai quali, assai verosimilmente, era
sottoposto a continui e pesanti episodi di “nonnismo”), l'evidente stress
psico-fisico nell'affrontare studi a lui non congeniali ecc.;
la
“nevrosi disforico-depressiva”, manifestatasi a carico del C. durante il
servizio militare, era quindi sicuramente di natura reattiva (come ben
argomentato nella relazione del prof. Leonardo Bruni) e non dovuta a fattori
endogeno-costituzionali, tant'è vero che essa regredì progressivamente dopo che
il C. fu riformato e collocato in congedo, pervenendo a totale guarigione dopo
circa due anni di terapie.
Sulla
base di tali elementi oggettivi il Giudice non reputa quindi condivisibili i
pareri espressi dalle competenti Commissioni mediche, secondo le quali
trattavasi d'infermità non ricollegabile a fattori nocivi di servizio.
Considerata
l'evoluzione migliorativa della patologia neuropsichica contratta dal C. per
causa di servizio e tenuto conto dei criteri di classificazione contenuti nelle
tabelle allegate ai DD.PP.RR. 23.12.1978, n.915, e 30.12.1981, n.834, il
Giudice ritiene che al medesimo debba essere riconosciuto il diritto a
percepire (come da lui chiesto nella memoria conclusionale ed in udienza)
l'assegno privilegiato di 6^ categoria, tabella A, per anni due, a decorrere
dal 16.7.1981 (conformemente al giudizio medico-legale espresso, in via
ipotetica, nel verbale n.87, datato 27.1.1982, della Commissione Medica presso
l'ospedale militare di Palermo).
PER QUESTI MOTIVI
la
Corte dei Conti, Sezione
giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando,
ACCOGLIE il ricorso in epigrafe indicato e, per l'effetto, riconosce il diritto
di C. V. (ex allievo carabiniere ausiliario in servizio di leva) a percepire, a
carico del Ministero della Difesa, l'assegno privilegiato di 6^ categoria,
tabella A, per anni due, a decorrere dal 16.7.1981 (giorno successivo al suo
collocamento in congedo per riforma).
Sulle
somme arretrate spettanti al C. dovranno essere calcolati separatamente (ai
sensi dell'art. 1224 del c.c., considerato che il beneficiario appartiene alla
categoria del “modesto consumatore”, sulla cui situazione economica incide
nocivamente il notorio fenomeno dell'inflazione monetaria, e tenuto conto
altresì dei principii generali enunciati nella sentenza delle Sezioni Riunite
della Corte dei Conti n.10/2002/Q.M.) gli interessi legali e la rivalutazione
monetaria (quest'ultima da corrispondersi, però, limitatamente al maggior danno
derivante dall'eventuale differenza tra la svalutazione monetaria, calcolata
anno per anno in base agli indici di cui all'art. 150 disp. att. del c.p.c., e
gli interessi legali).
Sussistono
idonei motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così
deciso a Palermo, nell'udienza del 25.1.2007.
Il
giudice unico
F.to
(dott. Valter Del Rosario)
sentenza
pubblicata a Palermo in data 03 settembre 2007
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