N. 00363/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00628/2011 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A
N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro
generale 628 del 2011, integrato da
motivi aggiunti, proposto da:
Maurizio Canino, rappresentato e
difeso dall'avv. Serena Arcuri, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in
Bologna, Strada Maggiore 53;
contro
Ministero della Difesa,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in
Bologna, via Guido Reni
4; Comando 66° Rgt
"Trieste" di Forlì;
per l'annullamento
dell'ordine di trasferimento
notificato al ricorrente il 18 febbraio 2011;
dell'ordine di trasferimento di
cui alla comunicazione datata 16/02/2012 e notificata al ricorrente in data
18/02/2012 (motivi aggiunti);
Visti il ricorso, i motivi
aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in
giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2012 il dott. Ugo Di
Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e
diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il ricorrente è un maresciallo
capo, dipendente del Ministero della difesa, con la qualifica di contabile
presso il 66° Rgt F. “Trieste” di Forlì, sposato e padre di due figlie
residenti in Forlì.
L’Amministrazione ne ha disposto
il trasferimento da Forlì a Roma, a seguito
della messa in disponibilità del proprio comandante. Avverso detti
provvedimenti presentava ricorso al T.A.R. deducendone l’illegittimità. Si
costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata che contro deduceva alle
avverse doglianze e concludeva per il rigetto del ricorso. A seguito
dell’acquisizione in giudizio di copia
integrale del provvedimento di
trasferimento ed in
considerazione dei successivi documenti prodotti venivano notificati
ulteriori motivi aggiunti. Le parti sviluppavano le rispettive difese con
separate memorie e la causa veniva trattenuta in decisione all’odierna udienza.
2. In linea di fatto va osservato
che il trasferimento è stato disposto a seguito della messa in disponibilità
del proprio comandante della sola posizione del ricorrente per quanto concerne
il reparto di appartenenza. Non si tratta, pertanto, di una pianificazione di carattere generale
mossa dalla necessità di sopperire a
diverse esigenze organiche di tutto il territorio nazionale.
La documentazione acquisita in
giudizio soltanto nel febbraio 2012, costituita dalla nota della stessa
amministrazione del 29 dicembre 2011, prot. 0023 183, precisa che non vi è
alcun piano di esubero se non la messa in disponibilità in sede di pianificazione
decentrata da cui risulta essere l’unico sottufficiale del reggimento in
mobilità. Dallo stesso specchio della pianificazione decentrata risulta che la
ragione della messa in disponibilità non è l’esubero del personale rispetto
alla pianta organica del reggimento bensì la “venuta meno del rapporto di
fiducia con il comandante”.
Come emerge dalla registrazione
fonografica prodotta agli atti il cui contenuto è stato trascritto, e non
contestato dall’Amministrazione, che quindi, può costituire un elemento di
giudizio ai sensi dell’articolo 63, comma 5°, del C.P.A., e può essere posto a
fondamento della decisione ai sensi dell’articolo 64, comma 2°, del C.P.A., a
seguito del disappunto del comandante conseguente ad una richiesta di accesso
agli atti del ricorrente, quest’ultimo aveva ritenuto che il ricorrente non avesse
più fiducia nell’amministrazione e che “quando me lo chiederanno la metterò in pianificazione, la metterò disponibile”.
3. Alla luce della nuova
documentazione acquisita in giudizio, proveniente dalla stessa amministrazione,
può ritenersi comprovato che la ragione del trasferimento non è costituita da
esigenze di organico o di servizio bensì dal “venir meno del rapporto di
fiducia con il comandante”(così è motivato lo specchio della pianificazione
d’impiego) e che la ragione del venir
meno di detto rapporto di
fiducia, è rappresentata dalla contestazione in via gerarchica del rapporto
informativo, condivisa dal diretto centrale che l’ha annullato in accoglimento
del ricorso, nonché la richiesta di accesso agli atti.
4. Certamente l’Amministrazione
non ha l’onere di motivare il
trasferimento dei militari ed ha ampia discrezionalità nell’effettuazione delle
scelte organizzatorie, tuttavia, nel particolarissimo caso concreto, dalla
documentazione proveniente dall’amministrazione, e solo recentemente acquisita
agli atti, è emersa che la ragione del trasferimento non è l’esubero nel reggimento
di provenienza né la carenza di organico nella sede di destinazione bensì
soltanto il venir meno del rapporto di fiducia con il comandante che, come
risulta dalla registrazioni fonografiche, il cui contenuto non è contestato,
deriva dalla circostanza di aver impugnato,
con successo, in via gerarchica, il rapporto informativo, e di aver esercitato il diritto di accesso per
conoscere documentazione che lo riguardava. Ciò rende superfluo acquisire in
via istruttoria l’organico dei contabili nel reggimento di destinazione che
l’amministrazione non ha prodotto in giudizio nonostante l’esplicita richiesta
della difesa del ricorrente.
5. In conclusione il ricorso è
fondato perché sussiste il dedotto eccesso di potere avendo l’Amministrazione utilizzato
il potere organizzatorio che ha come presupposto l’esistenza di esuberi di
personale in alcuni reparti e carenza di organico in altri, in realtà per un
fine diverso attinenti ai rapporti personali tra il ricorrente ed il
comandante, tra l’altro con modalità inutilmente e particolarmente
pregiudizievoli per le esigenze familiari del ricorrente stesso.
6. Per tali ragioni il ricorso va
accolto e, per l’effetto, vanno annullati i provvedimenti impugnati, con
conseguente obbligo per l’amministrazione di riassegnare il ricorrente nel
reparto di provenienza.
7. Va, invece, respinta la
domanda risarcitoria per carenza di prova.
Non sussiste alcun danno
economico non essendo stato ancora
attuato il trasferimento mentre la presente decisione ripristina
pienamente la posizione del ricorrente. Né sussiste alcun demansionamento
essendo stato il dipendente trasferito per
lo svolgimento delle proprie mansioni di contabile e non essendo stato
demansionato neppure nel posto di provenienza. In realtà il dipendente lamenta
una situazione, quale effetto del provvedimento, che non costituisce un reale pregiudizio risarcibile
bensì uno stato psicologico rappresentato da comprensibili disagi, patema
d’animo e fastidi soggettivi ma che sul piano oggettivo non raggiungono la
“soglia di gravità” richiesta dalla giurisprudenza per risarcire il cosiddetto
danno esistenziale nei limiti delineati ormai dalla giurisprudenza della
cassazione (Cass. Sez Un., Sentenza 24 giugno - 11 novembre 2008, n. 26972
Cassazione civile , sez. III, 14 dicembre 2009 , n. 26178), quale aspetto del
danno alla persona .
8. Sussistono giustificate
ragioni per la compensazione tra le
parti delle spese di causa attesa la soccombenza reciproca conseguente al
rigetto della domanda risarcitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul
ricorso, come in epigrafe proposto, lo
accoglie e, per l’effetto annulla i
provvedimenti
impugnati e dispone come in
motivazione.
Respinge la domanda risarcitoria.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza
sia eseguita dall'autorità amministrativa.
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