ORDINANZA
N. 60
ANNO
2012
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
ORDINANZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 13, commi 4 e
5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), e dell’articolo 4, comma 1, secondo periodo, del
decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 (Disposizioni urgenti per
garantire la sicurezza nella circolazione stradale), convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, promosso dal
Giudice di pace di Firenze nel procedimento vertente tra L.C. e il
Comune di Firenze, con ordinanza del 23 maggio 2011, iscritta al n.
210 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale,
dell’anno 2011.
Visto l’atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella
camera di consiglio del 15 febbraio 2012 il Giudice relatore
Sabino Cassese.
Ritenuto che
con ordinanza del 23 maggio 2011 (reg. ord. n. 210 del 2011), il
Giudice di pace di Firenze ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell’art. 13, commi 4 e 5, del decreto legislativo
30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), e dell’art. 4,
comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121
(Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione
stradale), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2002, n. 168, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 97,
primo comma, della Costituzione;
che
il comma 4 dell’articolo 13 (intitolato «Norme per la costruzione
e la gestione delle strade») del nuovo codice della strada
attribuisce al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il
compito di emanare le norme per la classificazione delle strade
esistenti;
che,
sulla base delle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali
stabilite dall’articolo 2, comma 2, del medesimo codice, le strade
sono classificate in sette tipi: «A - Autostrade; B - Strade
extraurbane principali; C - Strade extraurbane secondarie; D - Strade
urbane di scorrimento; E - Strade urbane di quartiere; F - Strade
locali; F-bis. Itinerari ciclopedonali»;
che
in particolare, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera D), del
codice della strada, le caratteristiche minime perché una strada sia
classificata quale «strada urbana di scorrimento» sono le seguenti:
«strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico,
ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia
riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e
marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per
la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla
carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate»;
che
il comma 5 dell’articolo 13 del codice della strada prevede che,
entro un anno dall’emanazione delle norme relative alla
classificazione da parte del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, gli enti proprietari delle strade debbano classificare la
propria rete e che, qualora le strade di loro competenza non
possiedano più le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali
previste dall’art. 2 del codice della strada, detti enti debbano
provvedere alla loro declassificazione;
che
l’art. 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 121
del 2002, dispone che i dispositivi o mezzi tecnici di controllo
del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni
(c.d. autovelox), possono essere utilizzati o installati non solo
sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali (art. 2, comma
2, lettere A e B, del codice della strada), ma anche sulle strade
extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento (lettere
C e D del medesimo comma), ovvero su singoli tratti di esse,
individuati con apposito decreto del prefetto;
che,
ad avviso del giudice rimettente, le disposizioni
richiamate, stabilendo che la classificazione e la
declassificazione delle strade (da cui dipende la possibilità di
installare dispositivi tecnici di rilevamento a distanza) da parte
degli organi competenti siano ancorate a determinate caratteristiche
di costruzione delle strade stesse, produrrebbero una disparità di
trattamento, in violazione dell’art. 3, primo comma, Cost., in
quanto condotte di guida aventi la stessa pericolosità sociale
sarebbero sanzionate solo in alcuni casi e non in altri, a seconda
della classificazione della strada sulla quale l’infrazione ha
luogo;
che,
inoltre, tali norme sarebbero in contrasto con l’art. 97, primo
comma, Cost., in quanto la necessità che agenti di polizia siano
presenti a presidio dell’apparecchio utilizzato, nelle strade prive
delle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali previste
dalla legge, distoglierebbe personale pubblico dall’esercizio di
altri compiti, così arrecando un pregiudizio all’attività
amministrativa sanzionatoria e di polizia locale in generale;
che,
con atto depositato presso la cancelleria di questa Corte il 31
ottobre 2011, è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente
inammissibile o manifestamente infondata;
che,
ad avviso della difesa statale, la questione sarebbe innanzitutto
inammissibile, in quanto il giudice rimettente avrebbe del tutto
omesso di individuare gli elementi di fatto essenziali;
che,
nel merito, la difesa dello Stato osserva che non esisterebbe «alcun
concetto aprioristico di “strada urbana di scorrimento” che abbia
caratteristiche “funzionali” preesistenti, dal momento che è
stato il legislatore ad enuclearne il concetto e a darne una
definizione in termini specifici»;
che,
pertanto, l’asserita disparità di trattamento non potrebbe
prospettarsi «in quanto non esiste il termine di raffronto esterno
al concetto di strada urbana di scorrimento che deriva dalla
definizione di cui alla lettera D) del comma 3 dell’art. 2».
Considerato che, con
ordinanza del 23 maggio 2011 (reg. ord. n. 210 del 2011), il
Giudice di pace di Firenze ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell’art. 13, commi 4 e 5, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e dell’art. 4,
comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121
(Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione
stradale), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2002, n. 168, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 97,
primo comma, della Costituzione;
che
la questione avente ad oggetto l’art. 13, commi 4 e 5, del codice
della strada è manifestamente inammissibile per difetto di
rilevanza, perché tale articolo, disciplinando le modalità di
classificazione e declassificazione delle strade da parte degli
organi competenti, non trova diretta applicazione nel caso di specie;
che
la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma
1, secondo periodo, del decreto-legge n. 121 del 2002, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 168 del 2002, sollevata con
riferimento all’art. 97, primo comma, Cost., è manifestamente
inammissibile per difetto di motivazione, in quanto il giudice
rimettente non argomenta in alcun modo sulle ragioni per le quali la
presenza della polizia locale a presidio delle apparecchiature di
autovelox in strade prive delle caratteristiche costruttive, tecniche
e funzionali previste dalla legge, potrebbe arrecare un pregiudizio
al buon andamento della pubblica amministrazione;
che,
infine, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4,
comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 121 del 2002,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 168 del 2002, sollevata
in riferimento all’art. 3, primo comma, Cost., per disparità di
trattamento tra condotte di guida aventi la stessa pericolosità
sociale, sanzionate solo in alcuni casi e non in altri, a seconda
della classificazione della strada sulla quale l’infrazione ha
luogo, è manifestamente infondata, in quanto «le diversità
riscontrabili a proposito dell’obbligo della contestazione
immediata dipendono dalle differenti condizioni che caratterizzano i
diversi tratti di strada» (ordinanze nn.
307 e 150
del 2006).
Visti gli
artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma
2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Per
questi motivi
LA
CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell’articolo 13, commi 4 e 5, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),
sollevata dal Giudice di pace di Firenze in riferimento agli artt. 3,
primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, con l’ordinanza
indicata in epigrafe;
2) dichiara la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell’articolo 4, comma 1, secondo periodo, del
decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 (Disposizioni urgenti per
garantire la sicurezza nella circolazione stradale), convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, sollevata dal
Giudice di pace di Firenze in riferimento all’art. 97, primo comma,
Cost., con l’ordinanza indicata in epigrafe;
3) dichiara la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 121
del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 168 del 2002,
sollevata dal Giudice di pace di Firenze in riferimento all’art. 3,
primo comma, Cost., con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 7 marzo 2012.
F.to:
Alfonso
QUARANTA, Presidente
Sabino
CASSESE, Redattore
Gabriella
MELATTI, Cancelliere
Depositata
in Cancelleria il 19 marzo 2012.
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