Cassazione
penale sezione IV – sentenza 20.03.2012 n. 10912
(omissis)
Ritenuto
in fatto
1.
Con sentenza del 6.4.2011 il Tribunale di Brescia ha applicato nei
confronti di C.G., giudicato per il reato di cui all’art. 186 cds,
con tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l, commesso il 15 maggio
2009, la pena concordata tra le parti e ha disposto la confisca del
veicolo AUDI A3 targato (…), trattandosi di mezzo rientrante
nell’effettivo e concreto dominio dell’imputato in quanto nella
sua disponibilità al momento del controllo ed intestato alla ditta
F.lli Castellini di Castellini L&G s.n.c. avente sede presso il
domicilio dichiarato dall’imputato.
2.Ricorre
per cassazione il difensore del C. e formula censure di violazione di
legge e difetto di motivazione sostenendo che il veicolo non avrebbe
potuto essere oggetto di confisca in quanto intestato ad un soggetto
terzo (Cass. Sez. IV 2.10.2009 n. 1536 rv. 246239); in quanto la
confisca non era stata inclusa tra le parti nell’accordo relativo
alla pena (Cass. Sez. VI 11.3.2010 n. 12508 rv.); e difettando
comunque la motivazione sulla ritenuta disponibilità di fatto da
parte dell’imputato.
Con
successiva memoria il ricorrente ha ulteriormente ribadito i motivi
proposti, in opposizione al parere espresso dal Procuratore Generale
nella sua requisitoria scritta.
Considerato
in diritto
1.
Il ricorso non merita accoglimento.
Occorre
preliminarmente rilevare che la confisca in esame è stata disposta
in base al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2,
modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 4 convertito, con
modificazioni, nella L 24 luglio 2008, n. 125 che disciplina
un’ipotesi di confisca obbligatoria del veicolo con il quale il
reato è stato commesso salvo che il veicolo stesso appartenga a
persona estranea al reato. Come è reso palese dal testo della norma
e come è stato già precisato da questa stessa sezione (sez. IV
6.5.2009 n. 24015 rv. 244220) la confisca del veicolo “con il quale
è stato commesso il reato” non è consentita soltanto quando il
veicolo appartenga integralmente a persona estranea al reato.
Occorre
altresì rilevare che la sanzione obbligatoria della confisca
costituisce l’espressione di una più’ intensa risposta punitiva,
volta a scongiurare la reiterata utilizzazione illecita del mezzo
costituente lo strumento di commissione del reato (Corte
Costituzionale, sentenza n. 345 del 2007; Sez. 1^, 24 settembre 2008,
n. 40080, rv. 241556).
In
tale prospettiva, è consolidata la giurisprudenza di questa Corte
secondo cui in tema di confisca, non integra la nozione di
“appartenenza a persona estranea al reato” la mera intestazione a
terzi del bene mobile utilizzato per realizzare il reato stesso,
quando precisi elementi di fatto consentano di ritenere che
l’intestazione sia del tutto fittizia e che, in realtà, sia
l’autore dell’illecito ad avere la sostanziale disponibilità del
bene, (di recente Sez. IV 26.2.2010 n.20610 rv. 247326; sez. VI
3.2.2011 n.13360 rv.249885). Tenuto conto del rapporto di necessaria
strumentalità tra l’impiego del veicolo e la consumazione del
reato di guida in stato di ebbrezza previsto dall’art. 186 C.d.S.
si vuole dunque evitare che le finalità, ad un tempo repressive e
preventive, della norma siano frustrate da una intestazione del bene
soltanto formale.
Nella
presente fattispecie il Tribunale di Brescia ha correttamente
sottolineato, sia pure nella sinteticità della motivazione della
sentenza consentita dal rito prescelto, la coincidenza nella persona
di C. della qualità di socio della società’ intestataria del
mezzo utilizzato per la commissione del reato, avente sede nello
stesso domicilio dichiarato dal ricorrente, e di effettivo
utilizzatore dello stesso. Ha in tal modo fornito una sufficiente
motivazione sulla ritenuta disponibilità del bene da parte del C. ,
che, a prescindere dal dato della intestazione del veicolo alla
società, era nella condizione di fare liberamente uso dell’auto di
cui si discute. Il principio non si pone in contrasto con il
precedente (Sez. IV 2.10.2009 n.1536 rv.246293) invocato dal
ricorrente secondo cui in tema di guida in stato d’ebbrezza, è
inammissibile la confisca dell’autovettura appartenente ad una
società in nome collettivo, della quale l’imputato sia socio, in
quanto quest’ultima è soggetto giuridico estraneo al reato;
Infatti dalla lettura integrale della sentenza si ricava che in quel
caso è stato tenuto presente esclusivamente il profilo della
intestazione del veicolo alla società, ritenuta, correttamente,
proprietaria del veicolo, senza però approfondire l’indagine, come
invece avvenuto nel presente caso, sulla effettiva disponibilità del
bene. Quanto alla possibilità di disporre la confisca anche nel
procedimento di applicazione della pena, il tenore letterale
dell’art. 186 cds non consente dubbi al riguardo, prevedendola
espressamente; il riferimento alla sentenza della sez. VI n.12508
dell’11.3.2010 non è pertinente perché tale sentenza si riferisce
alla confisca “per equivalente” del profitto del reato e alla
necessità che i beni oggetto di confisca siano puntualmente
individuati.
2.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta
il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento.
(omissis)
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