N.
01338/2012REG.PROV.COLL.
N. 07468/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro
generale 7468 del 2008, proposto da: Ministero dell'Economia e delle Finanze,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in
Roma, via dei Portoghesi, 12; Comando Gen. Gdf - Comando Regionale Friuli
VeneziaGiulia;
contro
Lopardo Antonio;
per la rifo rma della sentenza
del T.A.R. FRIULI-VENEZIA-GIULIA - TRIESTE n. 00135/2008, resa tra le parti,
concernente DINIEGO CONCESSIONE TRATT.ECONOMICO PREVISTO PER IL TRASFERIMENTO D'AUTORITA'
. Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Viste le memorie
difensive; Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica
del giorno 28 febbraio 2012 il Cons. Sergio N. 07468/2008 REG.RIC.
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stat... 1 di 5
10/03/2012 11.26 De Felice e udito per le parti l’ avvocato dello Stato
Maurizio Greco; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso proposto innanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia Lopardo Antonio
agiva per l’annullamento del provvedimento della Guardia di Finanza del 21
settembre 2006 di rigettodell’istanza di riconoscimento del trattamento
economico previsto dall’art. 1, comma 1 della legge n.86 del 2001 per
trasferimento di autorità in altro comune. Il ricorrente era stato trasferito
d’autorità dalla seconda squadra operativa stanziale con sede a Prosecco
stazione (Comune di Sgonico-TS) alla squadra comando presso il Comando di
tenenza di Fernetti con sede in località Fernetti, Frazione del Comune di
Monrupino (TS). L’amministrazione aveva motivato il rigetto, sostenendo che vi
era altresì da rispettare il requisito della distanza di almeno dieci
chilometri tra i due comuni e che tale distanza andava calcolata fra le due
diverse case comunali, piuttosto che tra la sede di servizio di provenienza e
quella di destinazione, come invece sosteneva il ricorrente, dimostrando la
distanza di Km.10,6 quindi superiore a dieci chilometri. Il giudice di primo
grado accoglieva il ricorso, ritenendo che la norma di legge (art. 1 L.29 marzo
2001, n.86) per il trasferimento di autorità prevede soltanto il requisito del trasferimento in
diverso comune, superando quindi il silenzio normativo del previgente art. 1
L.100 del 1987, che era stato colmato dalla elaborazione di giurisprudenza con
la richiesta dei requisiti previsti per l’indennità di missione, tra cui
figuravano i dieci chilometri di distanza minima.
Avverso tale sentenza, propone
appello il Ministero della Difesa,
deducendo che il requisito della
distanza dei dieci chilometri è da intendersi ancora vigente perché la
disposizione relativa non risulta abrogata; nella N. 07468/2008 REG.RIC.
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10/03/2012 11.26specie, la distanza effettiva, secondo quanto risulta dalla
attestazione n.1569 del 2006, fornita dall’Aci- direzione commerciale-Ufficio
servizi Turistici in data 24 novembre 2006, calcolando la distanza tra le Case
comunali, è di cinque chilometri. L’appellato non si è costituito. Alla udienza
pubblica del 28 febbraio 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
L’appello è infondato.
E’ vero che l’attribuzione della
indennità di trasferimento di autorità, prevista dall’art. 1, comma 1, l.29
marzo 2001, n.86, è subordinata al requisito generale della distanza minima non
inferiore ai dieci chilometri tra la sede di provenienza e quella di
destinazione (di recente, Consiglio di Stato, ad.plen. 16 dicembre 2011, n.23).
Anche la sezione ha ritenuto che anche successivamente all’entrata in vigore della
l.29 marzo 2001, n.86, il personale previsto dall’art. 1 di tale legge ha diritto
ad ottenere l’indennità di trasferimento nella sola ipotesi in cui la nuova
sede di servizio sia ubicata ad una distanza superiore a 10 km rispetto a
quella di provenienza (Cons. Stato, IV, 19 dicembre 2008, n.6417). Già nel vigore della legge n. 100 del 1987,
pur in mancanza di una specifica disciplina, era stato ritenuto dalla
giurisprudenza (Cons. di Stato, Ad. Plen. 28 aprile 1999, n. 7; Sez. IV, 10
marzo 2004, n. 1156) che l'indennità di trasferimento, per la parte non
direttamente disciplinata, dovesse intendersi sottoposta allo stesso regime
giuridico dell'indennità di missione, nel quale si colloca l'elemento della
distanza minima (dieci Km) tra la sede di servizio e quella di trasferimento
(v. da ultimo, Cons. Stato, IV, 26 settembre 2008, n. 4637). Secondo l’Adunanza
Plenaria richiamata, lo scopo essenziale della legge del N. 07468/2008 REG.RIC.
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10/03/2012 11.262001 è quello di rideterminare, incrementandolo sensibilmente,
il trattamento economico collegato al trasferimento di autorità, senza incidere,
però, sul presupposto applicativo generale, sempre costituito dalla distanza
minima di dieci chilometri tra la sede di provenienza e quella di destinazione.
Quanto alla sussistenza del requisito, la parte appellante sostiene che esso non
sussisterebbe, in quanto la distanza chilometrica tra case comunali, attestata
dall’Aci, dimostra la misura di soli cinque chilometri. In contrario, va però
rilevato che, in punto di diritto, la decisione della Adunanza Plenaria fa
riferimento alla distanza che deve calcolarsi tra la sede di servizio e la sede
di destinazione, senza ulteriori specificazioni. Tale distanza, come riportato
in un passaggio della sentenza impugnata, non adeguatamente contrastato dalla
appellante amministrazione, è della misura di dieci chilometri e seicento
metri. Come ha sostenuto la parte ricorrente in prime cure, nel ritenere
illegittimo il diniego dell’amministrazione, doveva farsi riferimento quindi
alla distanza tra le due diverse sedi di servizio, piuttosto che a quella tra
le due case comunali. Per le considerazioni sopra svolte, l’appello deve essere
respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, così provvede:
rigetta l’appello, confermando la
sentenza impugnata. Nulla sulle spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera
di consiglio del giorno 28 febbraio 2012
con l'intervento dei magistrati:
N. 07468/2008 REG. RIC. 10/03/2012 Giorgio Giaccardi, Presidente , Sergio De
Felice, Consigliere, Estensore, Diego Sabatino, Consigliere, Guido Romano,
Consigliere, Andrea Migliozzi, Consigliere.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN
SEGRETERIA
Il 08/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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