LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE
LAVORO
Cass.
sent. n. 398/2012.
Composta
dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott.
MIANI CANEVARI Fabrizio
- Presidente -
Dott.
IANNIELLO Antonio
- rel.
Consigliere -
Dott.
BANDINI Gianfranco
-
Consigliere -
Dott.
MANNA Antonio
- Consigliere -
Dott.
FILABOZZI Antonio
-
Consigliere -
ha
pronunciato la seguente:
sentenza
sul
ricorso 21694-2007 proposto da:
CO.GE.IN.
S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GALLONIO 18, presso lo
studio dell’avvocato FREDIANI MARCELLO, che
la rappresenta e difende unitamente agli
avvocati DORE GIOVANNI, DORE CARLO, giusta delega in atti;
– ricorrente -
contro
SARDEGNA
RISCOSSIONE S.P.A., (già BIPIESSE RISCOSSIONI S.P.A.), in
persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in
ROMA, VIA G. ANTONELLI N. 4, presso lo
studio dell’avvocato CALABRO’ ALESSANDRA,
rappresentata e difesa dall’avvocato CUCCA GIUSEPPE LUIGI
SALVATORE,
giusta delega in atti;
I.N.P.S.
- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona
del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale
mandatario della Società di Cartolarizzazione
dei crediti INPS, S.C.C.I. S.p.A.,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA N.
17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,
rappresentati e difesi dagli avvocati MARITATO
LELIO, CORRERA FABRIZIO, CORETTI ANTONIETTA, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso
la sentenza n. 321/2007 della CORTE D’APPELLO DI
CAGLIARI, SEZ. DIST. DI SASSARI R.G.N. 21/2007, emessa il 23/5/2007;
udita
la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/12/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;
Udito
l’Avvocato MARITATO LELIO;
udito
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con
sentenza notificata il 19 giugno 2007, la Corte d’appello di
Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha confermato la decisione
di primo grado di rigetto, perchè tardivamente notificata,
dell’opposizione proposta da Co.Ge.In. s.r.l. avverso la cartella
esattoriale notificatale da Equitalia Sardegna s.p.a. e relativa ad
un credito INPS per Euro 45.588,01, a titolo di contributi, somme
aggiuntive, una tantum.
Avverso
tale sentenza propone ora ricorso per cassazione la s.r.l.
Co.Ge.In.
con tre motivi.
Resistono
alle domande, con separati ricorsi, sia l’INPS (anche quale
mandatario della S.C.C.I. s.p.a.) che la Equitalia Sardegna s.p.a.,
concessionaria del servizio di riscossione.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Col
primo motivo, la società ricorrente denuncia la violazione degli
artt. 160 e 148
c.p.c.,
la mancata applicazione del D.P.R.
n. 600 del 1973, art. 60, comma 1 e
il vizio di motivazione della sentenza impugnata.
Col
secondo motivo la ricorrente deduce ancora la violazione degli artt.
148 e 160 e il vizio di motivazione.
Ambedue
i motivi investono la pronuncia di conferma della rilevata tardi vita
dell’opposizione, mentre col terzo la società ripropone, sotto
diversi aspetti, il merito dell’opposizione, non esaminato dai
giudici di merito.
Il
primo motivo, che tende a far affermare alla Corte che sono
applicabili gli artt. 137
e ss. c.p.c.anche
alla “notifica degli atti fiscali e parafiscali” non appare
pertinente, posto che la Corte territoriale non ha affatto affermato
il contrario, ma ha interpretato le norme citate del codice di rito
in senso diverso da quello sostenuto (col secondo motivo) dalla
società ricorrente.
Il
secondo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del terzo.
Secondo
la giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es. Cass.
15 giugno 2010 n. 14375),
infatti, “ai fini della validità della notifica ai sensi dell’art.
148 c.p.c.,
in caso di contrasto tra i dati risultanti dalla copia di relata
allegata all’originale e i dati risultanti dalla copia consegnata
al destinatario, occorre far riferimento alle risultanze ricavabili
dalla copia in possesso del destinatario, mentre, ove in questa
manchi qualche elemento essenziale, la sua presenza nella relata
allegata all’originale non è idonea ad escludere la nullità della
notifica ai sensi dell’art.
160 c.p.c.“.
Specificatamente,
con riguardo alla mancanza, nella copia notificata consegnata al
destinatario, della indicazione della data dell’eseguita notifica,
è stato affermato che ciò comporta la nullità insanabile della
notifica nel caso in cui da questa decorra un termine perentorio
entro il quale il destinatario deve esercitare determinati diritti
(Cass.
19.1.07 n. 1210).
Nel
caso in esame, è pacifico che nella copia della cartella esattoriale
consegnata dal concessionario alla società non risulta indicata la
data della i consegna, come denunciato fin dal primo grado di questo
processo dalla società.
Ne
consegue la nullità insanabile di tale notifica, a norma dell’art.
160 c.p.c. e
quindi la non decorrenza del termine per proporre della relativa
opposizione, da ritenere pertanto regolare.
Nei
termini esposti, il ricorso va accolto in applicazione del seguente
principio di diritto: “La disciplina di cui agli artt. 148 e 160
c.p.c. è
applicabile anche in materia di notificazione di una cartella
esattoriale, per cui, in caso di mancata indicazione della relativa
data di consegna nella copia della cartella in possesso del
destinatario, alla nullità insanabile della notifica consegue la
mancata decorrenza del termine per proporre opposizione”.
La
sentenza va cassata, con rinvio, anche per il regolamento delle spese
di questo giudizio, alla Corte d’appello di Cagliari
P.Q.M.
La
Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia,
anche per il regolamento delle spese di questo giudizio, alla Corte
d’appello di Cagliari.
Così
deciso in Roma, il 15 dicembre 2011.
Depositato
in Cancelleria il 13 gennaio 2012
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