SUPREMA
CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE
TRIBUTARIA
Sentenza
2 febbraio 2012, n. 1532
LA CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T
Composta dagli
lll.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONINO
DI BLASI -Presidente-
Don. BIAGIO
VIRGILIO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO -Consigliere-
Dott. ANTONELLO
COSENTINO - Consigliere-
Dott. FRANCESCO
TERRUSI - Rel. Consigliere -
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso
9628-2010 proposto da:
EQUITALIA CERIT
SPA - quale Agente della Riscossione in persona del suo rappresentante
delegato, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 68, presso lo studio
degli avvocati PUOTI GIOVANNI e CUOCHI BRUNO, che la rappresentano e difendono,
giusta procura speciale in calce al ricorso;
-
ricorrente -
contro
elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA RENZO DA' CERI 195, presso lo studio dell'avvocato
ALBERTO PUGLIESE, rappresentato e difeso da se medesimo;
-
controricorrente
nonché
contro
REGIONE CALABRIA;
-
intimata -
avverso la
sentenza n. 8/5/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di
FIRENZE del 6.7.09, depositata 1*1/02/2010;
udita la
relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/01/2012 dal
Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.
E' presente il
Procuratore Generale in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.
Ritenuto che è
stata depositata la seguente relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.
1. - Equitalia
Cerit s.p.a. ricorre per cassazione nei confronti della sentenza della
commissione tributaria regionale della Toscana, n. 8/5/2010, che, riformando la
decisione di primo grado, ha accolto un ricorso di avverso talune cartelle di
pagamento relative a tasse automobilistiche degli anni 2000 e 2001.
Deduce un motivo
cui l'intimato resiste con controricorso. Non ha svolto attività difensiva la
Regione Calabria.
2. - L'unico
motivo di ricorso lamenta essere errata l'impugnata sentenza nella misura in
cui ha ritenuto - così disattendendo la speculare eccezione sollevata in
appello la legittimazione passiva di Equitalia Cerit nel giudizio instaurato
contro la cartella esattoriale.
Assume che
l'agente della riscossione è parte del giudizio solo quando l'oggetto della
contestazione sia costituito dalla validità o dalla regolarità degli atti
esecutivi da esso predisposti; mentre lo stesso non può ritenersi parte nel
momento in cui vengano sollevate questioni che esulano dalla legittimità dei
giudizio di opposizione.
3. - Il ricorso
appare inammissibile in relazione all'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Invero
l'impugnata sentenza ha accolto l'appello del contribuente sull'essenziale
rilievo della mancata notifica degli atti impositivi presupposti dalle cartelle
in oggetto. Lo ha fatto affermando la concorrente legittimazione, nel relativo
giudizio di opposizione, della Regione (ente impositore) e del concessionario
(emittente La cartella). Tanto è conforme all'orientamento recepito dalle
sezioni unite di questa Corte, secondo il quale, in materia tributaria,
l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che
comporta La nullità dell'atto successivo e - per quanto interessa in ordine al
profilo sollevato nell'odierno ricorso - l'azione del contribuente, diretta a
far valere la nullità detta, può essere svolta indifferentemente nei confronti
dell'ente creditore o del concessionario alla riscossione (senza litisconsorzio
necessario tra i due), essendo rimessa al concessionario, ove evocato in lite,
la facoltà di chiamata nei riguardi dell'ente medesimo (cfr. sez. un.
16412/2007). E' quindi da ritenere che
l'impugnata sentenza abbia deciso la questione di diritto in conformità alla
giurisprudenza della Corte. Donde il ricorso è inammissibile a misura del fatto
di non indicare, in seno al motivo, elemento alcuno finalizzato a modificare
l'orientamento summentovato.";
- che il
collegio condivide le considerazioni di cui alla relazione,-
- che le spese
seguono la soccombenza,-
p.q.m.
La Corte
dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente alle spese del
giudizio di cassazione, che liquida, in favore dei controricorrente, in euro
500,00, di cui euro 100,00 per esborsi.
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