Domande di trasferimento per assistere familiari disabili - Il consiglio di Stato risponde sempre negativamente
Consiglio
di Stato Sez. Quarta - Sent. del 05.05.2011, n. 2707
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Consiglio di Stato
in
sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha
pronunciato la presente
SENTENZA
sul
ricorso numero di registro generale 1861 del 2011, proposto da:
M. M.,
contro
M. M.,
contro
Ministero
della Giustizia- Dipartimento della Giustizia Minorile Direzione
Generale del Personale e della Formazione, in persona del Ministro in
carica rappresentato e difeso dall’Avvocatura Gen.le dello Stato ,
domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I QUA n. 36991/2010, resa tra le parti, concernente della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I QUA n. 36991/2010, resa tra le parti, concernente DINIEGO TRASFERIMENTO SENZA ONERI AI SENSI DELLA LEGGE 104/92 PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI MELFI O MATERA - MCP - RIS. DANNI.
per la riforma della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I QUA n. 36991/2010, resa tra le parti, concernente della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I QUA n. 36991/2010, resa tra le parti, concernente DINIEGO TRASFERIMENTO SENZA ONERI AI SENSI DELLA LEGGE 104/92 PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI MELFI O MATERA - MCP - RIS. DANNI.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto
l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Viste
le memorie difensive;
Visti
tutti gli atti della causa;
Relatore
nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2011 il cons. Sandro
Aureli e uditi per le parti gli avvocati G. C. e G. P. (Avv. St.);
Ritenuto
e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La
sentenza impugnata, indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso del
sig. Manfreda, odierno appellante, promosso per l’annullamento del
provvedimento di rigetto dell’istanza di trasferimento dalla sede
di servizio richiesto ex art.33 , comma 5°,legge_104_1992.
Il
motivo del rigetto dell’istanza è rappresentato dalla carenza del
requisito della continuità dell’assistenza alla figlia disabile.
Di
tale decisione parte appellante chiede la riforma per violazione e
falsa applicazione della norma su ricordata, adducendo la circostanza
che la condizione di handicap è stata accertata solo dopo il 2004,
anno dal quale egli si trova in servizio nella sede dalla quale
chiede di essere trasferito.
L’Amministrazione
non si è costituita in giudizio. Alla camera di consiglio del 5
aprile la causa è stata chiamata è trattenuta in decisione dopo che
il difensore dell’unica parte presente in appello è stata sentita
sull’intenzione del collegio di decidere, ex art.60 c.p.a., il
merito della controversia
Il
rigetto dell’istanza di trasferimento in questione, essendo nella
fattispecie in esame fondato sull’assenza del requisito della
continuità, è condiviso dal collegio poiché in linea con il
costante ed univoco orientamento di questa Sezione, da cui non vi
sono ragioni per discostarsi, ribadito anche recentemente (sent. 3
dicembre 2010, n.8530), in tema di trasferimenti ex art. 33 , comma
5°, legge n.104 del 1992. La particolarità della fattispecie in
esame, è caratterizzata dall’insorgenza della situazione di
handicap successivamente all’inserimento in sevizio in una sede
distante dalla residenza della persona handicappata. Ma ciò non
conduce all’accoglimento del ricorso, posto che sulla base della
legislazione applicabile all’epoca del diniego, la sentenza di
primo grado insieme all’orientamento di questa Sezione prima
evocato deve essere confermato.
E
tuttavia va pure ricordato che il riconoscimento del diritto del
dipendente pubblico s’inquadra oggi nella legge_183_2010 (c.d.
“collegato lavoro”) intervenuta sull’assetto di disciplina
delineato dalle disposizioni sopra menzionate, e che si segnala per
aver scelto una direzione nuova ed antitetica alle acquisizioni
giurisprudenziali sopra ricordate, avendo stabilito , per quel che
riguarda gli aspetti che caratterizano la fattispecie in esame, che
il dipendente pubblico può ottenere il trasferimento
indipendentemente dall’ <<attualità>>,<<continuità>>
ed <<esclusività>> dell’assistenza prestata (art. 24,
30° comma, l. n. 183 del 2010), posti a fondamento del restrittivo
orientamento della giurisprudenza, fra cui si annovera la sentenza di
questa Sezione. Tuttavia è bene anche ricordare che la nuova
disciplina potrà trovare applicazione anche per il personale
appartenente alle Forze Armate , alle Forze di Polizia, nelle quali
rientra la Polizia Penitenziaria , al Corpo Nazionali dei VV.FF. solo
quando verranno emanati gli appositi provvedimenti legislativi
previsti dall’art.19 della richiamata legge, dovendosi tener conto,
con riguardo agli appartenenti ai detti organismi, “della
peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni
personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela
delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della
sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di
efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività
usuranti”.
Quindi,
se sul piano del diritto necessariamente applicabile alla specie, va
confermato che l’appello deve essere respinto. resta, però, fermo
che ciò non precluderà al ricorrente di presentare, alla luce della
sopravvenuta disciplina , una nuova istanza di trasferimento
dall’attuale sede di servizio., salvi i limiti di applicabilità
come sopra evidenziati.
Non
occorre pronunciarsi sulle spese della causa non essendosi costituita
l’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente
pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e
per l’effetto conferma la sentenza impugnata, con la precisazione
di cui in motivazione.
Nulla
per le spese.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
DEPOSITATA
IN SEGRETERIA
Il
05/05/2011
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.