Corte di Cassazione
Civile sez. II 21/12/2011 n. 28053
Il pagamento in misura
ridotta non impedisce di impugnare il provvedimento accessorio della
sospensione della patente limitatamente a vizi propri dello stesso
(omissis)
Con ricorso
tempestivamente depositato presso la cancelleria del Giudice di pace
di Treviso, omissis proponeva opposizione avverso il omissis con il
quale il Prefetto di Treviso, in data 30 giugno 2004, aveva disposto
la sospensione della patente a suo carico in relazione alle
violazioni di cui all'art. 148 commi 12 e 16, e all'art. 141 comma 8,
e art. 143 comma 11 del codice della strada, così come accertata in
data 17 maggio 2004 dalla Polizia Municipale di Silea con verbale n.
omissis chiedendo l'annullamento del suddetto decreto prefettizio e
del verbale di accertamento presupposto per insussistenza delle
infrazioni ascrittegli e per essere state le stesse, comunque,
commesse in stato di necessità. Lo stesso omissis proponeva
ulteriore opposizione avverso il provvedimento n. omissis con il
quale il medesimo Prefetto di Treviso dichiarava inammissibile il
ricorso amministrativo, formulato ai sensi dell'art. 203 del codice
della strada avverso il suindicato verbale omissis, notificatogli il
28 maggio 2004, sul presupposto che per quest'ultimo era stato
effettuato il pagamento in misura ridotta nel termine di legge.
Fissate le udienze di comparizione per entrambi i ricorsi, nella
costituzione dell'opposto Ufficio territoriale del Governo di
Treviso, l'adito giudice di pace, riuniti i ricorsi stessi, con
sentenza omissis li accoglieva ambedue e, per l'effetto, annullava i
provvedimenti sanzionatori impugnati, disponendo, altresì, la
restituzione al ricorrente della somma
corrisposta a titolo di
pagamento in misura ridotta. A sostegno dell'adottata decisione il
predetto giudice di pace rilevava la sussistenza della dedotta
esimente dello stato di necessità (riconducibile al fatto che
l'accertamento era avvenuto nel mentre l' omissis stava trasportando
la propria consorte presso l'ambulatorio di ginecologia di propria
fiducia) e, quindi, ravvisava anche la sussistenza dei presupposti,
in conseguenza dell'annullamento dei predetti provvedimenti, per
ordinare la restituzione, in favore dell'opponente, dell'importo
pecuniario versato a titolo di pagamento in misura ridotta. Nei
confronti della suddetta sentenza hanno proposto ricorso per
cassazione l'Ufficio
Territoriale del Governo
di Treviso e - ove occorrente - il Ministero dell'Interno basato su
quattro motivi, al quale ha resistito con controricorso l'intimato
omissis il cui ifensore ha anche depositato memoria illustrativa ai
sensi dell'art. 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo le
ricorrenti Amministrazioni hanno dedotto la violazione e falsa
applicazione dell’articolo 204-bis, comma 1, del dlgs n. 285 del
1992 (in relazione all'art. 360 n. 4 cpc), sul presupposto della
mancata dichiarazione di inammissibilità delle opposizioni proposte
dall' omissis, ivi compresa quella avanzata avverso il verbale di
accertamento delle violazioni di cui in narrativa per intervenuto
pagamento in misura ridotta.
1.1. Il motivo è fondato
nei limiti che seguono e deve, pertanto, essere accolto per quanto di
ragione. E' incontestato tra le parti che l' omissis, oltre ad aver
impugnato il decreto prefettizio della sospensione della patente,
abbia proposto opposizione anche avverso il verbale di accertamento
relativo alle suddette violazioni per il quale, tuttavia, egli aveva
provveduto all'effettuazione del c.d. pagamento in misura ridotta
previsto dall'art. 202 del codice della strada tanto è vero che il
resistente Prefetto aveva dichiarato inammissibile il ricorso
amministrativo formulato nei confronti dello stesso verbale ai sensi
dell'art. 203 del codice della strada. Orbene, alla stregua di tali
elementi rimasti accertati in fatto, l'intervenuto pagamento ex art.
202 del codice della strada ha comportato - secondo la condivisibile
giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 6382 del 2007) - la
rinuncia dell'autore delle violazioni ad esercitare il proprio
diritto alla tutela amministrativa o giurisdizionale avverso il
verbale di accertamento, con la conseguente acquiescenza del
responsabile in ordine all'esercizio della relativa pretesa
sanzionatoria pecuniaria della P.A. relativa alle violazioni
accertate. Peraltro, alla stregua dell'indirizzo tracciato dalle
Sezioni unite con la sentenza n. 20544 del 2008, in tema di
violazioni al codice della strada, atteso che il cosiddetto pagamento
in misura ridotta, secondo la costruzione normativa di cui all'art.
202 del codice della strada non influenza l'applicazione delle
eventuali sanzioni accessorie, l'avvenuto pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria non preclude il ricorso al prefetto o
l'opposizione al giudice ordinario rispetto alle sanzioni accessorie,
ma comporta soltanto un'incompatibilità (oltre che un'implicita
rinunzia) a far valere qualsiasi contestazione relativa sia alla
sanzione pecuniaria irrogata sia alla violazione contestata, che
della sanzione pecuniaria è il presupposto giuridico. In virtù di
tali principi, pertanto, se l'opposizione in sede giurisdizionale al
verbale di accertamento si sarebbe dovuta considerare inammissibile,
non era preclusa quella avverso il decreto prefettizio con il quale
era stata irrogata all'omissis la sanzione accessoria della
sospensione della patente di guida, ancorchè nei limiti oggettivi
delineati con l'anzidetta sentenza delle Sezioni unite del 2008,
ovvero facendo valere doglianze relative alla sola irrogazione di
tale sanzione, ossia con riferimento alla valutazione sulla
sussistenza o meno delle condizioni per la sua applicabilità e alla
legittimità della natura e della durata della sanzione stessa in
concreto disposta. 2. Con il secondo motivo i ricorrenti hanno
denunciato la violazione e falsa applicazione dell’articolo 22 e
sgg della legge 689/81 e dell'art. 204 bis del codice della strada in
relazione all'art. 360 n. 4 cpc, avuto riguardo alla illegittimità
della disposta condanna alla restituzione della somma versata a
titolo di pagamento in misura ridotta, da ritenersi inammissibile nel
giudizio di opposizione a sanzione amministrativa.
3. Con il terzo motivo i
ricorrenti hanno prospettato la violazione e falsa applicazione
dell'art. 112 cpc in relazione all'art. 360 n. 4, cpc, per vizio di
ultrapetizione della sentenza impugnata con la quale era stata
ordinata la suddetta restituzione in difetto di qualsiasi domanda
formulata in proposito dal ricorrente.
3.1. I due motivi appena
richiamati - che possono essere trattati congiuntamente perchè
strettamente connessi - non si prospettano fondati. Infatti, se è
vero che, in virtù degli effetti dell'intervenuta acquiescenza
conseguente all'eseguito pagamento in misura ridotta delle sanzioni
pecuniarie inerenti le violazioni accertateci giudice di pace di
Treviso non avrebbe potuto conoscere di alcun aspetto relativo alla
sanzione pecuniaria ormai precluso dall'avvenuta "oblazione"
e che, oltretutto, la restituzione della somma corrisposta era stata
disposta in difetto di apposita domanda del ricorrente, deve
rilevarsi che l'ordine di restituzione è stato pronunciato in favore
del Comune dal quale dipendeva l'organo accertatore (v. art. 202
comma 2) con riguardo al rapporto instauratosi tra lo stesso ente ed
il contravventore in relazione alla prima fase dell'accertamento
effettuato nei confronti dell' omissis ragion per cui le ricorrenti
Amministrazioni non hanno legittimazione a far valere le dedotte
illegittimità (che avrebbe potuto prospettare il Comune di Silea,
invece non costituito in questa fase, poichè l'accertamento era
stato eseguito dalla Polizia municipale di quell'ente),
legittimazione, invece, sussistente in ordine alla questioni involte
dalla proposta opposizione alla sanzione accessoria.
4. Con il quarto ed
ultimo motivo le ricorrenti Amministrazioni hanno censurato la
sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt.
200 e 201 del codice della strada della legge 689/81, ex art. 4 e
dell'art. 2045 del codice civile in relazione all'art. 360 n. 3 cpc,
nonchè per omissione della motivazione su un punto decisivo della
controversia, in ordine all'art. 360 n. 5, cpc non avendo il giudice
di pace compiuto alcun accertamento, nè motivato circa i requisiti
della gravità e della non evitabilità, altrimenti, del pericolo ai
fini della configurazione della prospettata esimente dello stato di
necessità.
4.1. Il motivo è fondato
e merita, perciò, accoglimento.
Il giudice di pace di
Treviso, nel ritenere sussistente la supposta esimente riconducibile
allo stato di necessità prospettato dal ricorrente (motivato
dall'urgenza di dover accompagnare la propria consorte ad una visita
ginecologica presso il medico specialista di fiducia) ha adottato una
motivazione assolutamente apodittica, asserendo la sussistenza di
detta esimente sulla sola scorta di quanto dedotto dal ricorrente,
così violando l'indirizzo giurisprudenziale costante di questa Corte
(v., ad es., Cass. n. 17479 del 2005 e Cass. n. 15195 del 2008), alla
stregua del quale l'esclusione della responsabilità per violazioni
amministrative derivante da "stato di necessità", secondo
la previsione dell’articolo 4 della legge 689/81 postula, in
applicazione degli artt. 54 e 59 del codice penale che fissano i
principi generali della materia, una effettiva situazione di pericolo
imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile,
ovvero l'erronea persuasione di trovarsi in tale situazione,
persuasione provocata da circostanze oggettive, con la precisazione
che, qualora l'interessato deduca una determinata situazione di fatto
a sostegno dell'operatività di un'esimente reale o putativa ha
l'obbligo di provarne la sussistenza, non essendo sufficiente una
mera asserzione sfornita di qualsiasi sussidio probatorio.
Ricorre, quindi, il
dedotto difetto di motivazione, senza, peraltro, trascurare che il
suddetto giudice di pace, nel valutare il merito sulla sussistenza o
meno dell'operatività della prospettata esimente, non ha tenuto
conto dei limiti di cognizione devolutigli per effetto della
richiamata sentenza delle Sezioni unite n. 20544 del 2008, con
riferimento al sindacato sulla legittimità o meno dell'irrogata
sanzione accessoria, una volta intervenuta l'accettazione della
sanzione pecuniaria complessiva (e, quindi, l'acquiescenza) da parte
dell' A. con il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 202
del codice della strada in relazione alle violazioni accertate con il
verbale di contestazione elevato ritualmente a suo carico.
5. In definitiva, in
accoglimento del primo (nei limiti specificati) e del quarto motivo e
con il rigetto del secondo e terzo, si deve pervenire alla cassazione
della sentenza impugnata per quanto di ragione, con il conseguente
rinvio all'Ufficio del giudice di pace di Treviso, in persona di
altro giudicante, che si atterrà ai principi precedentemente
enunciati (in ordine ai motivi accolti) e provvederà anche a
regolare le spese del presente giudizio
P.Q.M.
La Corte accoglie il
primo e quarto motivo del ricorso e rigetta il secondo e terzo; cassa
la sentenza impugnata in ordine ai motivi accolti e rinvia, anche per
le spese del presente giudizio, al Giudice di pace di Treviso, in
persona di altro giudicante.
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