N. 00329/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00987/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 987 del 2010, proposto da
N. 00987/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 987 del 2010, proposto da
***
Contro
***
per l'accertamento
dell’illegittimità del comportamento omissivo tenuto dal consorzio sulla istanza per ottenimento del nulla osta per realizzazione di una centrale elettrica fotovoltaica.
per l'accertamento
dell’illegittimità del comportamento omissivo tenuto dal consorzio sulla istanza per ottenimento del nulla osta per realizzazione di una centrale elettrica fotovoltaica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011
il dott. Gianluca Rovelli e udito l’avvocato Bonanno per la ricorrente;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Ricorrente s.r.l. in data 26 ottobre 2009 richiedeva al Consorzio Industriale provinciale di Nuoro l’autorizzazione per la realizzazione di una centrale elettrica fotovoltaica sull’area industriale di Ottana nel Comune di Nuragugume censita al Nuovo Catasto Terreni al foglio 9 mappale 1.
L’area era scelta dalla ricorrente, poiché, a suo dire,
possedeva tutte le caratteristiche necessarie per la realizzazione
dell’impianto fotovoltaico progettato. Già dal 13 ottobre 2009, la
Ricorrente aveva stipulato un contratto di costituzione del diritto di superficie
sul predetto terreno con il proprietario sig. Giuseppe Angelo Marchi. L’istanza
inoltava restava priva di riscontro da parte del Consorzio.
La Ricorrente agiva quindi per far accertare da questo
Tribunale amministrativo regionale l’illegittimità del silenzio
dell’amministrazione con conseguente ordine alla stessa di provvedere in merito
alla richiesta del rilascio di nulla osta per la realizzazione di una centrale
fotovoltaica nel sito dell’area industriale di Ottana presentata in data in
data 26 ottobre 2009. Alla camera di consiglio del 12.01.2011 il ricorso
veniva trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
E’giurisprudenza consolidata in materia, quella secondo cui il dovere di provvedere può scaturire non solo da puntuali previsioni legislative o regolamentari ma anche dalla peculiarità della fattispecie, nella quale ragioni di giustizia o equità impongano l'adozione di provvedimenti o comunque lo svolgimento di un'attività amministrativa, alla stregua dei principi posti in via generale dall'art. 97 della Costituzione (Cons. Stato, Sez. VI, 5 marzo 1986 n. 237; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 25 giugno 1992 n. 321).
La giurisprudenza ha anzi espresso l'avviso che, dopo la
legge sul procedimento, l'obbligo per la pubblica amministrazione di fornire
una risposta all'istanza del cittadino discenda dalla semplice presentazione
della stessa, e non richieda più neanche la sussistenza di una specifica
situazione legittimante (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 10 marzo 1997, n.
10).
Ciò in quanto le norme richiamate hanno definitivamente
sancito l'intrinseca illegittimità del silenzio rifiuto, riconnettendolo ad una
situazione, per così dire, di lesione sintomatica dell'interesse legittimo
procedimentale di colui che avrebbe dovuto comunque essere destinatario di una
pronuncia, non importa se positiva, negativa o interlocutoria da parte
dell'autorità adita (T.A.R. Lazio, II Sez., 23 novembre 1993, n. 1440).
In merito alla sussistenza del dovere del Consorzio Industriale provinciale di Nuoro di pronunciarsi sulla istanza della ricorrente, osserva in conclusione il collegio che, come risulta dalla esposizione in fatto, non contestata nella sostanza dall'Amministrazione intimata, che ha ritenuto di non costituirsi in giudizio, con detta istanza veniva richiesto il nulla osta per la realizzazione di una centrale elettrica fotovoltaica e che, stante i principi sopra esposti, deve qualificarsi come illegittimo il silenzio serbato dall’amministrazione.
In merito alla sussistenza del dovere del Consorzio Industriale provinciale di Nuoro di pronunciarsi sulla istanza della ricorrente, osserva in conclusione il collegio che, come risulta dalla esposizione in fatto, non contestata nella sostanza dall'Amministrazione intimata, che ha ritenuto di non costituirsi in giudizio, con detta istanza veniva richiesto il nulla osta per la realizzazione di una centrale elettrica fotovoltaica e che, stante i principi sopra esposti, deve qualificarsi come illegittimo il silenzio serbato dall’amministrazione.
Il collegio ritiene di affermare il principio secondo cui il
silenzio dell’amministrazione su una istanza ad essa rivolta è sempre
censurabile, posto che dalla amministrazione stessa ci si deve attendere un comportamento
conforme agli interessi pubblici alla cui cura essa è deputata e che in nessuna
occasione un comportamento inerte di fronte ad istanze volte alla conclusione
di procedimenti amministrativi non
ultimati può dirsi conforme alla cura dell’interesse pubblico.
Nel caso di specie quindi, del tutto condivisibili sono le argomentazioni esposte dalla difesa della ricorrente con l’unico articolato motivo di diritto e fondata quindi la pretesa azionata, limitatamente all’obbligo giuridico di provvedere.
In conclusione il ricorso deve essere accolto, con ordine al Consorzio industriale provinciale di Nuoro di provvedere sulla istanza della ricorrente, definendo con provvedimento espresso il procedimento avviato, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza; in difetto sarà nominato, su richiesta della ricorrente, un commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva, adottando tutte le determinazioni e tutti gli atti ritenuti opportuni e necessari per l'integrale esecuzione della sentenza stessa.
Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
Nel caso di specie quindi, del tutto condivisibili sono le argomentazioni esposte dalla difesa della ricorrente con l’unico articolato motivo di diritto e fondata quindi la pretesa azionata, limitatamente all’obbligo giuridico di provvedere.
In conclusione il ricorso deve essere accolto, con ordine al Consorzio industriale provinciale di Nuoro di provvedere sulla istanza della ricorrente, definendo con provvedimento espresso il procedimento avviato, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza; in difetto sarà nominato, su richiesta della ricorrente, un commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva, adottando tutte le determinazioni e tutti gli atti ritenuti opportuni e necessari per l'integrale esecuzione della sentenza stessa.
Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, ordina al Consorzio Industriale provinciale di Nuoro di provvedere sulla istanza della ricorrente, definendo con un espresso provvedimento il procedimento avviato, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza; in difetto sarà nominato, su richiesta della ricorrente, un commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva, adottando tutte le determinazioni e tutti gli atti ritenuti opportuni e necessari per l'integrale esecuzione della presente sentenza.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, ordina al Consorzio Industriale provinciale di Nuoro di provvedere sulla istanza della ricorrente, definendo con un espresso provvedimento il procedimento avviato, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza; in difetto sarà nominato, su richiesta della ricorrente, un commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva, adottando tutte le determinazioni e tutti gli atti ritenuti opportuni e necessari per l'integrale esecuzione della presente sentenza.
Condanna il Consorzio industriale e provinciale di Nuoro alle
spese del presente giudizio in favore della ricorrente, che vengono
quantificate in € 2.000/00 (duemila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno
12 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Gianluca Rovelli, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/04/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.