Corte
di Cassazione Sez. Prima Pen. - Sent. del 14.10.2011, n. 37046
Rileva
in fatto
1.-
Con sentenza 5 maggio 2010 la Corte Militare di Appello, in parziale riforma
della sentenza 19 novembre 2009 del Tribunale Militare di Roma, confermava la
penale responsabilità del Maresciallo Capo dell’Esercito S. A. in relazione al
reato di diffamazione pluriaggravata in concorso formale di cui agli articoli
81 comma 1 c.p., 227, commi 1 e 2, 47 n. 2 del codice penale militare di pace, commessi il 27
maggio 2006, riduceva la pena irrogata, previo riconoscimento delle attenuanti
generiche prevalenti sulle aggravanti contestate, a mesi quattro di reclusione
militare, confermando nel resto la decisione.
I fatti giudicati dalla Corte Militare di
appello riguardano il contenuto di una nota inviata via mail al sito web
”www.sottufficiali.info” dall’imputato dal suo indirizzo di posta elettronica;
la comunicazione recante il titolo ” Chi non vuole la rappresentanza militare
in Sardegna lo dica apertamente” conteneva delle affermazioni ritenute non
veritiere, diffamatorie ed offensive nei confronti del Comandante,
dell’Ufficiale addetto alla programmazione economica e finanziaria e
dell’Ufficiale Coordinatore del Comando Militare Autonomo della Sardegna.
La Corte Militare di appello riteneva non sussistente la scriminante di cui all’art. 51 c.p., neppure sotto l’aspetto putativo, né che i fatti fossero conseguenti ad errore scusabile essendo l’imputato un sottufficiale anziano ed altresì esperto perché designato a carica sindacale all’interno del consorzio militare il quale, dunque, ben doveva essere consapevole della necessità di esercitare il diritto di critica entro i confini del lecito.
La Corte Militare di appello riteneva non sussistente la scriminante di cui all’art. 51 c.p., neppure sotto l’aspetto putativo, né che i fatti fossero conseguenti ad errore scusabile essendo l’imputato un sottufficiale anziano ed altresì esperto perché designato a carica sindacale all’interno del consorzio militare il quale, dunque, ben doveva essere consapevole della necessità di esercitare il diritto di critica entro i confini del lecito.
Affermava, quindi, che le espressioni usate
non erano genericamente dirette alla gestione amministrativa dell’Ente, quanto
piuttosto ai singoli ufficiali titolari dei rispettivi incarichi, posto che la
gestione non è una entità a sé stante ma composta dai funzionari ad essa
addetti e di essa responsabili, pertanto le critiche e le diffamazioni ad essa
rivolte si sostanziano in critiche e diffamazioni a chi la conduce. La mancanza
di rispetto, di tatto e di ragionevolezza, non solo nei confronti dei superiori
ma anche dell’istituzione, contenuta nelle espressioni e nel mezzo di
diffusione usato per le stesse, esorbita dal diritto di manifestazione del
pensiero riconosciuto a tutti i cittadini e anche a chi, come l’imputato,
ricopra carica sindacale perché componente del COBAR.
2.- Ha proposto ricorso per Cassazione il
difensore di S. A., avvocato A. L., adducendo i seguenti motivi:
A) Inosservanza o erronea applicazione della
legge, ex art. 606, comma 1 lett.b) c.p.p. in relazione all’art. 51 c.p. e
difetto di motivazione .
Lamenta il ricorrente che l’esclusione della scriminante dell’esercizio del diritto di critica sia motivata in sentenza con argomenti inconsistenti quali la conoscenza che egli doveva avere dei limiti al diritto di critica a fronte della gerarchia militare senza però specificare in cosa si sia sostanziato il superamento dei detti limiti e perché sia stata ravvisata incontinenza e non veridicità nei fatti raccontati. Nessun riferimento alla fattispecie concreta è operato dai giudici che si limitano ad un ragionamento teorico avulso dai termini della vicenda senza peraltro spiegare perché l’esercizio del diritto di critica dovrebbe essere di minore portata per chi, come l’imputato, è un sindacalista.
B) Mancanza o manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, comma 1 lett. ).c.p.p. La sentenza impugnata non da conto dell’omessa analisi delle espressioni usate nella loro interezza logica ed all’interno del contesto letterale ed argomentativo nel quale erano inserite, nonostante il punto fosse stato oggetto di specifica doglianza nei motivi di appello per confutare che singoli termini, estrapolati e valutati al di fuori del contesto del discorso, potessero avere il contenuto diffamatorio ad essi attribuito.
Lamenta il ricorrente che l’esclusione della scriminante dell’esercizio del diritto di critica sia motivata in sentenza con argomenti inconsistenti quali la conoscenza che egli doveva avere dei limiti al diritto di critica a fronte della gerarchia militare senza però specificare in cosa si sia sostanziato il superamento dei detti limiti e perché sia stata ravvisata incontinenza e non veridicità nei fatti raccontati. Nessun riferimento alla fattispecie concreta è operato dai giudici che si limitano ad un ragionamento teorico avulso dai termini della vicenda senza peraltro spiegare perché l’esercizio del diritto di critica dovrebbe essere di minore portata per chi, come l’imputato, è un sindacalista.
B) Mancanza o manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, comma 1 lett. ).c.p.p. La sentenza impugnata non da conto dell’omessa analisi delle espressioni usate nella loro interezza logica ed all’interno del contesto letterale ed argomentativo nel quale erano inserite, nonostante il punto fosse stato oggetto di specifica doglianza nei motivi di appello per confutare che singoli termini, estrapolati e valutati al di fuori del contesto del discorso, potessero avere il contenuto diffamatorio ad essi attribuito.
C) Erronea applicazione della legge penale
ex art. 606, comma 1 lett. b), c.p.p. in relazione all’art 596, comma 3, c.p.
Carenza e contraddittorietà della motivazione.
La sentenza ritiene non applicabile la scriminante di cui all’art. 596, comma 3. c.p. limitandosi ad affermare ” per quanto concerne gli episodi M. e R., per evidente difetto di titolo di pubblici ufficiali e per quanto concerne D. M., per non provata verità dei fatto ciò con evidente vizio di motivazione. Nei motivi di appello, infatti, si era evidenziata la contraddizione dei giudici di primo grado i quali dopo aver ritenuto integrato il reato di diffamazione nei confronti del M. e del R. perché l’imputato aveva dato ad intendere il difetto del pieno merito degli stessi a percepire l’indennità correlata alla dirigenza, con ciò annoverandoli nella categoria dei dirigenti ma contraddittoriamente negando che essi rivestissero la qualifica di pubblico ufficiale. In relazione, poi, al Colonnello R. si era evidenziato nei motivi di appello che l’incarico ricoperto all’epoca dei fatti di Comandante del Comando Militare Autonomo della Sardegna ne faceva non solo un pubblico ufficiale, ma anche un ufficiale di polizia giudiziaria, e che entrambi, sia il M. che il R. dovevano essere considerati pubblici ufficiali a mente del disposto dell’art. 357 c.p.
Quanto alla eccezione di verità sostenuta dalla difesa i giudici di appello, con motivazione carente ed erronea, in contrasto con le risultanze del dibattimento, si limitano a sostenere che il fatto posto dalla difesa a sostegno dell’eccezione non è rimasto provato senza nessun riferimento agli atti specifici richiamati a conforto: a) il foglio di viaggio che risulta emesso il 19 maggio 2006 e consegnato il 30 maggio successivo; b) le dichiarazioni del teste I. all’udienza del 7 luglio 2009; c) le dichiarazioni del Generale D. M. alla stessa udienza del 7 luglio 2009.
D) Erronea applicazione dell’esimente del diritto di critica , ex art. 51 c.p. e dell’erronea supposizione della sussistente dell’esimente medesima ex art. 59 c. p.
La sentenza impugnata non esamina la contraddittorietà dell’argomentazione dei giudici di primo grado, rilevata nei motivi di appello, che da un lato affermavano il pieno diritto dell’ imputato di ottenere il foglio di viaggio e l’anticipo delle relative indennità di missione ma contemporaneamente negavano che potesse riconoscersi minimamente al medesimo alcuna facoltà di stigmatizzare la condotta dilatoria degli uffici competenti. I giudici di appello hanno argomentato in proposito solo richiamando l’incontinenza delle espressioni usate dall’imputato senza compiere alcuna valutazione delle critiche di inadeguatezza dell’operato degli uffici preposti e sulla verità dei fatti affermati. Era invece corretto esercizio del diritto di critica evidenziare e chiedersi a chi competevano le responsabilità di una situazione che, di fatto, limitava all’imputato l’esercizio di un diritto ed il mandato di rappresentanza sindacale che egli in quel momento esercitava. Tanto più che, sotto il profilo putativo, egli poteva ritenere di essere titolare, in quanto investito di un mandato di rappresentanza sindacale, del diritto di critica e di una posizione di garanzia a tutela di tutti gli iscritti.
La sentenza ritiene non applicabile la scriminante di cui all’art. 596, comma 3. c.p. limitandosi ad affermare ” per quanto concerne gli episodi M. e R., per evidente difetto di titolo di pubblici ufficiali e per quanto concerne D. M., per non provata verità dei fatto ciò con evidente vizio di motivazione. Nei motivi di appello, infatti, si era evidenziata la contraddizione dei giudici di primo grado i quali dopo aver ritenuto integrato il reato di diffamazione nei confronti del M. e del R. perché l’imputato aveva dato ad intendere il difetto del pieno merito degli stessi a percepire l’indennità correlata alla dirigenza, con ciò annoverandoli nella categoria dei dirigenti ma contraddittoriamente negando che essi rivestissero la qualifica di pubblico ufficiale. In relazione, poi, al Colonnello R. si era evidenziato nei motivi di appello che l’incarico ricoperto all’epoca dei fatti di Comandante del Comando Militare Autonomo della Sardegna ne faceva non solo un pubblico ufficiale, ma anche un ufficiale di polizia giudiziaria, e che entrambi, sia il M. che il R. dovevano essere considerati pubblici ufficiali a mente del disposto dell’art. 357 c.p.
Quanto alla eccezione di verità sostenuta dalla difesa i giudici di appello, con motivazione carente ed erronea, in contrasto con le risultanze del dibattimento, si limitano a sostenere che il fatto posto dalla difesa a sostegno dell’eccezione non è rimasto provato senza nessun riferimento agli atti specifici richiamati a conforto: a) il foglio di viaggio che risulta emesso il 19 maggio 2006 e consegnato il 30 maggio successivo; b) le dichiarazioni del teste I. all’udienza del 7 luglio 2009; c) le dichiarazioni del Generale D. M. alla stessa udienza del 7 luglio 2009.
D) Erronea applicazione dell’esimente del diritto di critica , ex art. 51 c.p. e dell’erronea supposizione della sussistente dell’esimente medesima ex art. 59 c. p.
La sentenza impugnata non esamina la contraddittorietà dell’argomentazione dei giudici di primo grado, rilevata nei motivi di appello, che da un lato affermavano il pieno diritto dell’ imputato di ottenere il foglio di viaggio e l’anticipo delle relative indennità di missione ma contemporaneamente negavano che potesse riconoscersi minimamente al medesimo alcuna facoltà di stigmatizzare la condotta dilatoria degli uffici competenti. I giudici di appello hanno argomentato in proposito solo richiamando l’incontinenza delle espressioni usate dall’imputato senza compiere alcuna valutazione delle critiche di inadeguatezza dell’operato degli uffici preposti e sulla verità dei fatti affermati. Era invece corretto esercizio del diritto di critica evidenziare e chiedersi a chi competevano le responsabilità di una situazione che, di fatto, limitava all’imputato l’esercizio di un diritto ed il mandato di rappresentanza sindacale che egli in quel momento esercitava. Tanto più che, sotto il profilo putativo, egli poteva ritenere di essere titolare, in quanto investito di un mandato di rappresentanza sindacale, del diritto di critica e di una posizione di garanzia a tutela di tutti gli iscritti.
3.- Il Procuratore Generale militare presso
questa Corte, dott. A. I. ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della
sentenza.
Osserva
in diritto
Il
ricorso è infondato.
1.- Osserva preliminarmente il Collegio come
ai fini della integrazione del delitto di diffamazione militare, previsto e
punito dall’art. 227 c.p.m.p. la legge non richiede che la condotta delittuosa,
descritta nella norma incriminatrice, si caratterizzi ulteriormente per
specifici profili di connessione o collegamento con particolari e concreti
atti, situazioni o contesti di servizio e disciplina militari. Il delitto che
presenta identità strutturale, quanto alla oggettiva condotta sanzionata,
rispetto alla corrispondente fattispecie dell’art. 595 c.p., si distingue per
il duplice requisito della necessaria concorrenza della qualità militare di
entrambi i soggetti, attivo e passivo, del reato.
La ricorrenza del suddetto elemento soggettivo
incide, peraltro, sull’oggetto giuridico del reato, individuato, oltre che
nella lesione della reputazione della vittima, nel concorrente interesse “alla
coesione delle Forze armate” (Cass., Sez. l, sent. 5 .5.2008, n. 21863,
Poggiali, Rv. n. 240420).
Si tratta di ratio comune ad altri reati militari che presentano identità strutturale del modello di condotta con fattispecie del codice penale, quali i delitti di percosse, ai sensi dell’art. 222 c..p.m.p. o di lesione personale ai sensi dell’art. 223 c.p.m.p. (Cass., Sez. 1, sent. 21.1.1994, n. 2792, Rv. n. 97905). E in tal senso depone, altresì, l’affermazione ricorrente nella giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo la quale nei reati militari “è sempre insita una offesa alla disciplina e al servizio” (sentenze n. 42/1975, n. 410/2000, n. 273/2009).
Si tratta di ratio comune ad altri reati militari che presentano identità strutturale del modello di condotta con fattispecie del codice penale, quali i delitti di percosse, ai sensi dell’art. 222 c..p.m.p. o di lesione personale ai sensi dell’art. 223 c.p.m.p. (Cass., Sez. 1, sent. 21.1.1994, n. 2792, Rv. n. 97905). E in tal senso depone, altresì, l’affermazione ricorrente nella giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo la quale nei reati militari “è sempre insita una offesa alla disciplina e al servizio” (sentenze n. 42/1975, n. 410/2000, n. 273/2009).
2.- Data la premessa è conseguente la
considerazione che l’esimente del diritto di critica, che il ricorrente assume
ritenuta insussistente in violazione di legge e con motivazione carente dai
giudici dell’appello, debba essere valutata in relazione alla duplicità dei
beni giuridici tutelati dalla norma, nel senso che i limiti della
ragionevolezza e della continenza, superati i quali il legittimo diritto di
critica diviene diffamazione, vanno rapportati alla posizione rivestita
nell’ambito della gerarchia e dell’organizzazione militare dai soggetti
coinvolti.
Invero espressioni quali quelle che definiscono il Comandante, l’Ufficiale addetto alla programmazione economica e finanziaria e l’Ufficiale coordinatore del Comando Militare autonomo della Sardegna come soggetti che “non hanno il coraggio delle proprie azioni”, che “si nascondono dietro alle solite, ignobili vigliacche ed offensive giustificazioni dei problemi di bilancio” ecc…., sino a giungere a definirli ” furbetti del quartierino”, obiettivamente eccedono il legittimo diritto di critica per trasmodare in vere e proprie offese alla persona ed al corpo militare nel quale le persone stesse sono inserite ed esercitano la loro funzione.
3.- La gravità offensiva delle espressioni, o perlomeno di talune delle espressioni adoperate, è di tale portata, in considerazione anche del mezzo di diffusione adoperato, che esse rilevano a prescindere dal complessivo discorso nel quale sono state declinate, né il loro inserimento in contesto discorsivo articolato ne diminuisce la portata in termini di offensività.
Invero espressioni quali quelle che definiscono il Comandante, l’Ufficiale addetto alla programmazione economica e finanziaria e l’Ufficiale coordinatore del Comando Militare autonomo della Sardegna come soggetti che “non hanno il coraggio delle proprie azioni”, che “si nascondono dietro alle solite, ignobili vigliacche ed offensive giustificazioni dei problemi di bilancio” ecc…., sino a giungere a definirli ” furbetti del quartierino”, obiettivamente eccedono il legittimo diritto di critica per trasmodare in vere e proprie offese alla persona ed al corpo militare nel quale le persone stesse sono inserite ed esercitano la loro funzione.
3.- La gravità offensiva delle espressioni, o perlomeno di talune delle espressioni adoperate, è di tale portata, in considerazione anche del mezzo di diffusione adoperato, che esse rilevano a prescindere dal complessivo discorso nel quale sono state declinate, né il loro inserimento in contesto discorsivo articolato ne diminuisce la portata in termini di offensività.
In tale ottica è pertanto infondato il vizio
di motivazione dedotto nel secondo motivo di ricorso.
4.- Quanto al terzo motivo di ricorso la
assunta veridicità di talune delle vicende sottostanti al comunicato diffuso
via “internet”, di per sé stessa non vale a consentire nel caso di specie la
non punibilità ai sensi dell’art. 596 c.p., posto che le espressioni usate ben
si spingono oltre l’attribuzione di fatti specifici per trasmodare, come sopra
evidenziato, in vere e proprie offese gratuite e generiche, quali l’espressione
“furbetti del quartierino” sicuramente non attributive di un fatto determinato
e non suscettibili di esclusione del carattere e della portata diffamatoria
attraverso prova liberatoria.
5. Ugualmente infondato è l’ultimo motivo di
ricorso, in parte per le ragioni già evidenziate sub 2., e poi perché il
diritto ad ottenere in tempi ragionevolmente utili il foglio di viaggio e l’anticipo
delle relative indennità di missione, non costituisce ragione per esercitare il
diritto di critica attraverso l’uso di modalità espressive che ne eccedono i
limiti di ragionevolezza e continenza, tanto da risultare obiettivamente lesivi
dell’onore e del decoro delle persone e in pari tempo dell’istituzione ove le
stesse svolgono le loro funzioni Né il fatto di ricoprire un incarico sindacale
in ambito militare può legittimamente fare presumere al titolare che la
dialettica dei rapporti con le controparti possa essere articolata attraverso
un lessico obiettivamente offensivo e lesivo dell’altrui reputazione, che poco
ha a che vedere con l’esercizio del mandato sindacale.
Conclusivamente per le ragioni sovraesposte
il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
PQM
La
Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Depositata in Cancelleria il 14.10.2011
Depositata in Cancelleria il 14.10.2011
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