REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE
LAVORO
Composta
dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott.
SCIARELLI Guglielmo - Presidente
Dott.
DE RENZIS Alessandro - Consigliere
Dott.
AMOROSO Giovanni - Consigliere
Dott.
DI CERBO Vincenzo - Consigliere
Dott.
MORCAVALLO Ulpiano - rel. Consigliere
ha
pronunciato la seguente:
sentenza
sul
ricorso 27441/2006 proposto da:
I.N.P.S.
- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona
del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma,
Via Della
Frezza
N. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e
difeso dagli
avvocati
Fabiani Giuseppe, Triolo Vincenzo, Vincenzo Stumpo, giusta mandato in
calce
al ricorso;
-
ricorrente -
contro
G.L.,
elettivamente domiciliato in Roma, Via G. Bettolo 22, presso lo
studio
dell'avvocato
Giuseppini Rosanna, rappresentato e difeso dall'avvocato Del Rosso
Maria
Gabriella, giusta delega a margine del controricorso;
-
controricorrente -
avverso
la sentenza n. 835/2006 della Corte D'Appello di Firenze, depositata
il
06/06/2006
R.G.N. 1229/04;
udita
la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/2010
dal
Consigliere
Dott. Ulpiano Morcavallo;
udito
l'Avvocato Triolo Vincenzo;
udito
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Matera
Marcello,
che
ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento
del processo
Con
sentenza del 6 giugno 2006 la Corte d'appello di Firenze, in riforma
della
decisione
di primo grado, dichiarava il diritto di G.L. a percepire l'indennità
di
malattia
dal primo giorno di assenza - 3 novembre 2001 - fino ai dieci giorni
successivi.
La
Corte di merito riteneva che illegittimamente l'INPS aveva trattenuto
l'indennità
sul
presupposto che il G. era risultato assente alla visita di controllo
durante le fasce
di
reperibilità, poichè era rimasto accertato nel corso del giudizio
che il lavoratore si
era
allontanato dal proprio domicilio per recarsi a fare visita alla
propria madre,
ricoverata
in un centro specialistico di riabilitazione a seguito di un delicato
intervento
di cardiochirurgia; tale circostanza valeva ad integrare un
giustificato
motivo
che rendeva legittima l'assenza del lavoratore alla visita di
controllo.
Di
questa sentenza l'Istituto domanda la cassazione deducendo un unico
motivo. Il
lavoratore
resiste con controricorso.
Motivi
della decisione
Con
l'unico motivo di ricorso, deducendo violazione ed errata
applicazione del D.L.
n.
463 del 1983, art. 5, comma 14, convertito nella L. n. 638 del 1983,
il ricorrente
Istituto
deduce l'erroneità della sentenza impugnata e sostiene, formulando
al
riguardo
apposito quesito di diritto ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., che il
giusto motivo
idoneo
a giustificare l'assenza alla visita medica domiciliare di controllo
durante le
fasce
orarie di reperibilità deve essere connotato dagli estremi della
cogenza, e non
anche
da una apprezzabile utilità, anche morale.
Il
ricorso non è fondato.
Secondo
la giurisprudenza di questa Corte, il lavoratore assente dal lavoro
per
malattia,
ove deduca un giustificato motivo della non reperibilità alla visita
domiciliare
di controllo, deve provare che la causa del suo allontanamento dal
domicilio
durante le previste fasce orarie, pur senza necessariamente integrare
una
causa
di forza maggiore, costituisca, al fine della tutela di altri
interessi, una necessità
determinata
da situazioni comportanti adempimenti non effettuabili in ore diverse
da
quelle
di reperibilità (cfr. Cass. n. 4247 del 2004).
In
particolare, l'assenza alla visita di controllo, per non essere
sanzionata dalla perdita
del
trattamento economico di malattia, può essere giustificata, oltre
che dal caso di
forza
maggiore, da ogni situazione la quale, ancorchè non insuperabile e
nemmeno
tale
da determinare, ove non osservata, la lesione di beni primari, abbia
reso
indifferibile
altrove la presenza personale dell'assicurato, secondo un
accertamento
riservato
al giudice del merito (cfr. Cass. n. 22065 del 2004).
Nella
specie, la situazione addotta dal lavoratore, e accertata dalla
sentenza
impugnata,
configura un'esigenza di solidarietà e di vicinanza familiare
(consistita, in
particolare,
nell'assistenza alla propria madre, ricoverata in un centro
specialistico di
riabilitazione
e priva di altro sostegno morale in quanto divorziata e senza altri
familiari),
senz'altro meritevole di tutela nell'ambito dei rapporti
etico-sociali garantiti
dalla
Costituzione (art. 29 Cost.).
Quanto
alla oggettiva indifferibilità della presenza del lavoratore,
durante l'orario di
reperibilità,
si tratta di circostanza pacificamente acquisita in base
all'accertamento
compiuto
in giudizio, essendo emerso che il lavoratore si era recato presso il
centro di
riabilitazione,
ove era ricoverata la madre, in coincidenza con l'orario delle visite
dei
familiari
ed era rientrato in ritardo al proprio domicilio a causa di un blocco
del
traffico
stradale; tali circostanze, peraltro, non sono specificamente
contestate
dall'Istituto
ricorrente, che insiste sulla "non cogenza" della presenza
del G. presso la
struttura
sanitaria in ragione della esistenza, presso quest'ultima, di
personale
infermieristico
specializzato, non considerando, però, che la valutazione della
indifferibilità
va effettuata in relazione all'esigenza di sostegno morale e di
vicinanza
alla
propria madre, addotta dal lavoratore e correttamente rilevata nella
sentenza
impugnata.
In
conclusione, il ricorso è respinto.
L'Istituto
ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio,
liquidate
come
da dispositivo, da distrarsi in favore del difensore antistatario del
resistente.
P.Q.M.
La
Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del
giudizio,
liquidate in Euro 13,00, per esborsi e in Euro duemila per onorari,
oltre a
spese
generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi all'avvocato
Gabriella Del
Rosso.
Così
deciso in Roma, il 19 gennaio 2010.
Depositata
in Cancelleria il 9 marzo 2010
Corte
Cassazione, Sezione lavoro, Sentenza n. 5718 del 09-03-2010
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