LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
N. 16361 del 26 luglio 2011.
R.G.N. 14161/2010
Omissis
MOTIVI
La Corte pronuncia in camera di
consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis-
La Corte d’appello di Torino ha
confermato la sentenza con cui il Tribunale della stressa sede aveva ritenuto l’illegittimità del licenziamento
disciplinare intimato dalla s.r.l. ……. Con lettera 1.4.2008, a……………, cui era addebitato di
essersi rifiutata di svolgere le mansioni di sua spettanza, e in particolare, di rendere indonee allo
smaltimento alcune bombolette mediante
la loro foratura – e aveva disposto a norma dell’art. 18 legge 300/1970. Ad avviso della Corte dagli atti e
dai documenti di causa risultava la prova della giustificazione addotta dalla
lavoratrice per rifiutare l’incombenza che le era stata ordinata il giorno 18.3.2008. Infatti Ella il giorno 22.1.2008
nell’eseguire la foratura delle bombolette spray, aveva accusato un forte
bruciore alla gola, verosimilmente per l’inalazione delle sostanze tossiche o
irritanti, con conseguente intervento dei sanitari del servizio del 118 e
riconoscimento da parte dell’inail di un’inabilità temporanea per malattia professionale dal 24
gennaio al 20 febbraio. D’altra parte doveva ritenersi giustificato il rifiuto
di svolgere un tipo di mansione che precedentemente aveva provocato alla
lavoratrice disturbi alla salute.
Sarebbe stato poi onere del
datore di lavoro dimostrare la presenza di una dimensione dell’impresa tale da
escludere la tutela reale.
La s.r.l. ricorre in Cassazione
per due motivi. La lavoratrice resiste con Controricorso.
Il ricorso e qualificabile come
manifestamente infondato.
Con il primo motivo si lamenta
della mancata considerazione della documentazione prodotta dalla società in
appello, consistente: a) nella risposta
della…….., in data 23.1.2008, a seguito dell’azienda, nella quale si parla di
probabile non esposizione a rischi del soggetto addetto, se opportunamente
protetto e se non ipersensibile al prodotto; b) nell’esito positivo
dell’accertamento del collegio medico dell’………….., circa l’idoneità della……., alle mansioni di
qualifica di operaia, con esclusione della ripetuta movimentazione dei carichi oltre gli 8
kg. Deve osservarsi, prescindendo dalla
eccezione della controricorrente circa l’ammissibilità in appello di tali
produzioni, che tali documenti non risultano rilevanti. Il primo perché la
pericolosità delle operazioni lavorative prese in esame – peraltro non
chiaramente descritte nello stralcio riportato nel ricorso – è esclusa solo in
caso di adeguata protezione del lavoratore esposto, rispetto alla quale manca
qualsiasi riscontro, e fatta salva l’ipotesi di ipersensibilità al prodotto “ o
altre diatesi particolari che ostino a tali mansione”.
Il secondo perché quello
formulato dalla ASL risulta essere un giudizio di idoneità in termini generici
alle mansioni operaie, senza nessun riferimento alla problematica inerente alla
foratura delle bombolette spray.
Il Secondo motivo attiene alla
questione dell’onere della prova sulla dimensione dell’impresa ai fini della
tutela reale o obbligatoria in caso di licenziamento illegittimo. Al riguardo
si ripropone la tesi, superata con la più recente giurisprudenza (Cass.
S.U. 141/2006), che tale onere
probatorio ricada sul lavoratore.
Il ricorso deve essere quindi
rigettato. Le spese di giudizio vengono regolate in base al criterio legale
della soccombenza (art. 91 c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e
condanna la parte ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di
giudizio, liquidate in Euro trenta per esborsi ed Euro tremila per onorari,
oltre spese generali , IVA e CPA secondo legge.
Così deciso in Roma il giorno 10
maggio 2011.
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