Corte di Cassazione Sez. Terza Civ. - Sent. del
26.04.2010, n. 9916
Svolgimento del processo
Con sentenza 28 gennaio - 4 febbraio 2005, la
Corte di appello di Trieste confermava la decisione del Tribunale
di Udine - sezione distaccata a di Palmanova - che aveva accolto,
in parte, la domanda di risarcimento danni da responsabilità
professionale, avanzata da (…) contro il commercialista (…),
rigettando la domanda di manleva proposta da questi contro la
compagnia di assicurazioni Zurigo.
Rilevava la Corte territoriale che, sotto un
profilo generale, il professionista ha l’obbligo di espletare
l’incarico affidatogli, con diligenza e secondo le regole della
professione.
Nel caso di specie, l’Ufficio finanziario di
Cervignano aveva proceduto alla rettifica della dichiarazione dei
redditi presentata dallo (…) per:
- avere il contribuente esposto costi non
documentati;
- avere esposto costi non inerenti all’anno al
quale si riferiva la dichiarazione dei redditi (1981);
- avere detratto l’ILOR nell’ammontare
massimo dell’anno benché lo (…) avesse operato in qualità di
imprenditore individuale solo per alcuni mesi dell’anno.
I giudici di appello sottolineavano che il (…)
aveva adombrato la esistenza di un accordo con il cliente per
appostazione di costi non dimostrati (poi contestati
dall’Ufficio).
Mancava, in, effetti, la prova di un tale
accordo, che comunque sarebbe stato contrario alla legge ed alle
regole professionali. Il commercialista, infatti, era comunque
tenuto dal codice di deontologia professionale ad un comportamento
corretto ed era pertanto responsabile per il suo operato.
La colpa del professionista risultava di tutta
evidenza. Correttamente, pertanto, il primo giudice aveva ritenuto
che egli dovesse essere condannato al pagamento della metà delle
sanzioni applicate dall’erario (in considerazione della colpa
concorrente del contribuente).
Avverso tale decisione il (…) ha proposto
ricorso per cassazione sorretto da due motivi, illustrati da
memoria.
Resistono con distinti controricorsi lo (…) ed
la compagnia di assicurazione Zurigo. Questa ha depositato anche
essa memoria ex art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente denuncia
erronea e insufficiente motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c,
rispetto al combinato disposto di cui agli articoli 2909 e 2729 cc
su un punto decisivo della controversia, avuto riguardo alla
affermazione della responsabilità professionale del dott. (…)
sulla scorta del solo contenuto dell’accertamento compiuto
dall’ufficio delle Imposte dirette di Cervignano e dalle
Commissioni Tributarie di I e II grado.
L’affermazione di responsabilità del (…)
poggiava esclusivamente sull’acritico recepimento delle
risultanze di un accertamento del reddito compiuto dall’Ufficio
delle Imposte Dirette di Cervignano a carico dello (…) per
l’anno 1996 e di due sentenze delle Commissioni di I e II grado,
tra loro non concordanti.
In pratica, i giudici di appello aveva dato per
scontato che la pretesa avanzata dal Fisco nei confronti dello (…)
fosse legittima e che spettasse al (…) confutare le risultanze
delle sentenze pronunciate dalle Commissioni Tributarie.
L’errore compiuto dalla Corte territoriale era
evidente. Infatti, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel
ritenere che spetta all’Amministrazione finanziaria provare in
giudizio il fondamento delle proprie pretese, non sussistendo in
materia tributaria alcuna presunzione di legittimità dell’avviso
di accertamento.
Il (…) non aveva preso parte al giudizio
dinanzi alle Commissioni Tributarie. Egli doveva considerarsi
dunque, terzo e nessuna efficacia (neppure riflessa) poteva
svolgere, nei suoi confronti, le due decisioni rese dai giudici
tributari.
Sarebbe stato preciso onere dell’attore fornire
la prova della responsabilità professionale del (…). Egli,
invece non era stato in grado di fornire alcuna documentazione al
consulente nominato dall’ufficio (al quale aveva dichiarato di
averla perduta).
Le censure formulate con il primo motivo sono
infondate.
Con motivazione adeguata, i giudici di appello
hanno osservato che era preciso obbligo di diligenza del
professionista non appostare costi privi di documentazione o non
inerenti all’anno della dichiarazione.
Ha osservato la Corte territoriale che il (…)
ebbe ad appostare costi senza avere riscontrato la presenza della
relativa documentazione ed ha aggiunto che il (…) avrebbe dovuto
escludere i costi dalla dichiarazione dei redditi, qualora il
cliente non avesse provveduto a fornire la relativa
documentazione.
Pertanto, a nulla rilevava - al fine di escludere
una responsabilità del commercialista - la circostanza che lo (…)
tenesse in modo disordinato la sua contabilità.
Le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale
sfuggono a qualsiasi censura, in quanto ampiamente motivate.
I giudici di appello hanno rilevato, inoltre, che
il (…) aveva ritenuto non corrette le rettifiche operate
dall’Ufficio finanziario sul reddito dichiarato nel 1991 dallo
(…), perché questi non aveva ritenuto - contro il rilevato che
questo argomento era stato già esaminato dal primo giudice che
aveva tenuto conto della circostanza per ridurre alla metà
l’ammontare della somma riconosciuta a titolo di risarcimento
del danno.
La decisione non era stata censurata sul punto
dal (…), il quale si era limitato a riproporre la questione in
sede di appello solo in sede di comparsa conclusionale.
Con il secondo motivo si deduce la erronea
motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.) su un punto decisivo della
controversia, avuto riguardo alla ritenuta, intervenuta,
prescrizione della garanzia assicurativa per mancata denuncia
scritta del sinistro nei termini.
Ad avviso del ricorrente la Corte triestina
avrebbe errato nel ritenere prescritta la garanzia assicurativa
per mancata denuncia del sinistro per iscritto nel termine
indicato.
La clausola che imponeva tale onere, sostiene il
ricorrente, avrebbe dovuto essere approvata per iscritto,
costituendo una clausola vessatoria, ex artt. 1341, comma 2 e
1342, comma 2 c.c.
In ogni caso, il decorso della prescrizione
rimane sospeso per tutto il tempo che intercorre dalla denuncia
del sinistro sino al momento in cui il diritto del danneggiato non
viene accertato con sentenza passata in giudicato.
La censura è infondata.
Con accertamento di fatto, incensurabile in
questa sede di legittimità, i giudici di appello hanno stabilito
che tra la richiesta di risarcimento avanzata dallo (…) alla
data di notifica della chiamata in causa dell’assicuratore erano
decorsi oltre cinque anni e che il (…) non aveva provato in
causa la esistenza di altra comunicazione scritta, indirizzata
alla Zurigo, avente le caratteristiche della messa in mora o
comunque interruttiva del termine prescrizionale.
Quanto al carattere vessatorio della clausola
contrattuale che prevede una forma specifica per la denuncia di
sinistro, lo stesso deve essere escluso sulla base della
giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale: “La clausola
di un contratto di assicurazione della responsabilità civile, la
quale stabilisce che tutte le comunicazioni a cui l’assicurato è
tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata, non ha
carattere vessatorio, perché ha per fine di regolare la
prestazione dell’assicuratore, sia pure subordinandola
all’osservanza di un onere da parte dell’assicurato, e quindi,
è efficace anche se non approvata specificamente per iscritto”
(cass. 3881 del 30 marzo 1992).
La eccezione, inoltre, è nuova pertanto
inammissibile.
Il ricorrente non ha, del resto, indicato in
quali atti del giudizio di primo e secondo grado la stessa sarebbe
stata proposta. L’accertamento del carattere vessatorio della
clausola comporterebbe in ogni caso un giudizio di fatto ed una
interpretazione del contratto non compatibili con il giudizio di
legittimità.
Si richiama sul punto il consolidato orientamento
di questa Corte, per il quale: “Il giudizio sulla necessità che
una clausola contrattuale sia specificamente approvata per
iscritto o sulla sua inefficacia a norma dell’art. 1469-bis cod.
civ. non può essere compiuto per la prima volta in sede di
legittimità perché la valutazione circa la natura delle clausola
richiede un giudizio di fatto che si può formulare soltanto
attraverso l’interpretazione della clausola nel contesto
complessivo del contratto per stabilirne il significato e la
portata”. (Cass. 19 luglio 2004 n. 13359).
Ed ancora, più di recente: “La mancata
specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose del
contratto indicative nell’art. 1341 cod. civ. ne comporta la
nullità, eccepibile da chiunque vi abbia interesse e rilevabile
d’ufficio in ogni stato e grado del provvedimento, ivi compresa
la fase di legittimità dinanzi alla Corte di cassazione,
semprechè i presupposti di fatto della detta nullità (carattere
vessatorio della clausola ed inesistenza della prescritta
approvazione specifica) risultino già acquisiti agli atti del
processo” (Cass. 14 luglio 2009, n. 16394).
Ipotesi, questa, non realizzatasi nel caso di
specie.
Conclusivamente, il ricorso deve essere
rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese, liquidate come dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese
che liquida in euro 800,00 (ottocento/00) per (…) ed euro
1.200,00 (milleduecento/00) per (…) di cui euro 200,00 per
ciascuno a titolo di spese oltre spese generali ed accessori di
legge.
Depositata in Cancelleria il 26.04.2010
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